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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49763 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VO EM, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Giorgio AL Antoci, di fiducia avverso la ordinanza in data 23/05/2023 del Tribunale di Catania, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecles del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49763 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 23/05/2023, il Tribunale di Catania in riforma dell'ordinanza impugnata, applicava nei confronti di EM VO, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. (capo 47) la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di EM VO, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 e 629 cod. pen. Assume il provvedimento impugnato la concorsualità dell'accadimento in contestazione del VO, avendo costui assunto il ruolo dell'intermediario con gli altri concorrenti nel reato. Non risulta chiarito se l'intervento del ricorrente fosse finalizzato a tutelare la persona offesa dal reato o a lucrare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone una non consentita rivalutazione in fatto. Invero, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione;
di contro, sono inammissibili le censure che - come nella fattispecie - sebbene investano formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Peraltro, il controllo di logicità - nella fattispecie positivamente effettuato - deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 2 4. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il Tribunale abbia ravvisato nei confronti del ricorrente la gravità indiziaria per il reato di estorsione ai danni di CE NC, proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg. FG108NT, sulla base delle conversazioni registrate dalla telecamera installata all'esterno dell'autonoleggio San Giorgio (v. int. delle ore 12.46 del 16/12/2020), delle conversazioni telefoniche intercettate (dalle quali si acclarava che il 17/12/2020 il VO si prodigava per recuperare l'autovettura avvalendosi dell'intermediazione di NI ON che a sua volta contattava AL TO OP fissando per la restituzione il prezzo di euro 700,00 e l'incontro del 18/12/2020 alle ore 10), degli accertamenti eseguiti presso le banche dati delle forze di polizia e dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorvegliazna del centro commerciale (v. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/11/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecles del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49763 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 23/05/2023, il Tribunale di Catania in riforma dell'ordinanza impugnata, applicava nei confronti di EM VO, in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. (capo 47) la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di EM VO, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 e 629 cod. pen. Assume il provvedimento impugnato la concorsualità dell'accadimento in contestazione del VO, avendo costui assunto il ruolo dell'intermediario con gli altri concorrenti nel reato. Non risulta chiarito se l'intervento del ricorrente fosse finalizzato a tutelare la persona offesa dal reato o a lucrare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone una non consentita rivalutazione in fatto. Invero, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione;
di contro, sono inammissibili le censure che - come nella fattispecie - sebbene investano formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Peraltro, il controllo di logicità - nella fattispecie positivamente effettuato - deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 2 4. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il Tribunale abbia ravvisato nei confronti del ricorrente la gravità indiziaria per il reato di estorsione ai danni di CE NC, proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg. FG108NT, sulla base delle conversazioni registrate dalla telecamera installata all'esterno dell'autonoleggio San Giorgio (v. int. delle ore 12.46 del 16/12/2020), delle conversazioni telefoniche intercettate (dalle quali si acclarava che il 17/12/2020 il VO si prodigava per recuperare l'autovettura avvalendosi dell'intermediazione di NI ON che a sua volta contattava AL TO OP fissando per la restituzione il prezzo di euro 700,00 e l'incontro del 18/12/2020 alle ore 10), degli accertamenti eseguiti presso le banche dati delle forze di polizia e dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorvegliazna del centro commerciale (v. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/11/2023.