Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B /1- 8550 0 1 REPUBBLICA ITALIANA Os sazione Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc. composta dai seguenti Magistrati: R.G.m. 10111/1999 dr. Alberto Spanò Presidente Crom. 19583 dr. Mario Putaturo Domati Viscido Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Domato Figurelli Consigliere Ud.06.04.2001 dr. Gabriella Coletti Consigliere dr. Maura La Terza ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: fijuill IS Gimo, nato il [...] a [...] e residente a [...], rappresen- tato e difeso per procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Flami- mia n. 141, 605 ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - in persona del Pre sidente prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Catania e Rita - 1 - Raspamti, in virtù di procura speciale in calce al con- troricorso, e presso gli stessi elettivamente domicilia- to in Roma alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 7 ottobre 1997 - 20 maggio 1998, m. 9440/1998, 1. 29095/1990 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consiglieme Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 aprile 2001; udito l'avv. Antonino Catania per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Martone, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
2 - Svolgimento del processo. Com sentenza in data 11 maggio 1989 il Pretore di Roma respingeva la domanda proposta dal signor NO GR nei confronti dell'INAIL per il riconoscimento di una rendita per inabilità permanente derivante da bronco- pneumopatia professionale. Avverso la predetta sentenza il ricorrente proponeva tempestivo appello, deducendo l'erroneità delle valuta- zioni medico-legali espresse dal c.t.u. nominato im primo grado, accolte dal Pretore. funds L'Istituto appellato, costituitosi, resisteva al gravame Disposta ed espletata nuova consulenza medico-legale, con - 20 maggio 1998 il Tribu- sentenza in data 7 ottobre 1997 nale di Roma rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che, ad avviso del c.t.u., i rilievi obiettivi e radiologici erano compatibili com patologia re- spiratoria non specificamente legata ad eziologia pneumoco- miotica, bensì alla verosimile eziologia polifattoriale, pro- pria della maggior parte delle broncopneumopatie;
che dette conclusioni medico-legali erano condivisibili, in quanto for date su un accurato esame del caso clinico e prive di vizi logici o giuridici. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 maggio affidato 1999, il GR ha proposto ricorso per cassazione, ad unico motivo. · 3 - L'INAIL ha resistito con controricorso notificato il 23 giugno 1999. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando insufficienza e contradditto- rietà di motivazione, il ricorrente deduce che il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u., adottando un criterio di giudizio necessariamente sommario%;B che il Tribu- nale aveva invitato il consulente, nel quesito propostogli, a prescindere - nell'individuazione del danno dalla sus- sistenza o meno della "interstiziopatia fibrotica"; che proprio per la presunta Ussenza di quei caratteri il c.t.u. aveva escluso la natura professionale della patologia, senza considerare tutti gli altri elementi che pur deponevano per una compromissione dell'apparato respiratorio prodotta dal tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il c.t.u., mominato in grado di appello, ha infatti preci- sato che il GR è affetto da broncopatia cronica, che, riferita al punto 47 della tabella delle malattie professio- mali nell'industria, prescindendo dall'esistenza o meno della interstitiopatia fibrotica, nom presenta i requisiti clinico-radiologici della tecnopatia. Ed in materia di invalidità, le valutazioni del consulente 4 tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico-formali che si concretino in una palese de- vianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata) o nella omissione di accertamenti secondo le predette nozioni nonstrumentali dai quali - può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
in man- canza della denunzia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammis- sibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (Cass. 26 gennaio 1998 m. 751%; 21 gennaio 1998 m. 530). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario(art.152 d.a.c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.. Così deciso in Roma il 6 aprile 2001. Shelle Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria (dr. Alberto Spanò) sem mi EMAOL oggi, 22 614, 2001 E R P U IL CANCELLIERE T R E W Selle V O O C 0 Il Consigliere extensore N 7 - 5 - A 7 D 1 (dr. Donato Figurelli). E Протић Бушев T S O R N E O T G T S S I T E E I G L R E I R D A L O L - 5 E D