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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 50316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50316 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50316 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/10/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. CO TO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Potenza in epigrafe indicata con la quale, nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 22695 del 21/04/2023, è stata confermata l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., n. 338/2022 del 1/12/2022, con cui il Tribunale Distrettuale - Sezione Riesame - di Potenza, in accoglimento parziale del riesame proposto, ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. La Corte di cassazione, a seguito di ricorso del Procuratore generale, con la citata sentenza, aveva annullato con rinvio l'ordinanza n. 98/2022, emessa in data 11/11/2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di Potenza limitatamente al capo 1) della rubrica provvisoria, in quanto il giudice di merito aveva erroneamente escluso la sussistenza della partecipazione ad una struttura associativa da parte dell'indagato, trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo concernenti il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ritenendo sussistenti elementi indiziari solo in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, descritti nei capi 10), 18) e 19) della contestazione provvisoria, relativi ad alcuni episodi di cessione di stupefacente del tipo eroina. Il Tribunale del riesame di Potenza, quale giudice del rinvio, ha mantenuto la misura in esecuzione degli arresti domiciliari, estendendola anche al capo 1) della contestazione provvisoria, relativa all'art. 74 all'art. 73 d.P.R. 309/1990, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis, cod. pen. 2.1. Avverso tale ordinanza, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione, posto che il giudice di merito si è limitato ad argomentare il provvedimento adottato solo per relationem, richiamando la sentenza della Corte di cassazione Sez. 4, n. 22695 del 21/04/2023, senza effettuare una espressa rivalutazione degli elementi individualizzanti concernenti il ricorrente né articolare un proprio autonomo iter motivazionale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per difetto di motivazione, considerato che il provvedimento impugnato concerne più soggetti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi I' inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si osserva che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione, come nel caso in disamina, i poteri del giudice di rinvio assumono la massima ampiezza, dovendo lo stesso giudice procedere ad una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie. Egli 1 potrà pertanto pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio, perché spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto enucleabili dalle risultanze processuali, di apprezzare il significato e la valenza dimostrativa di esse e l'attendibilità delle fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità, data la diversità di piani su cui operano le rispettive valutazioni e l'estraneità della Corte di cassazione al compito di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito. Rimane però preclusa al giudice di rinvio la possibilità di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte regolatrice (Sez.4, n.30422 del 21/06/2005 Rv. 232019). La Corte di cassazione, infatti, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo i parametri implicitamente o esplicitamente enunciati nella sentenza di annullamento, dovendo comunque evitare di riprodurre i vizi della motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez.1, n. 7963 del 15/01/200, Rv. 236242). 2.1. Nel caso in disamina, la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio per nuovo giudizio, aveva accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo di imputazione provvisorio sub 1) relativo all'art. 74 D.P.R. 309/1990, ritenendo che il giudice di merito, pur rilevando l'assenza di profili organizzativi, dava atto di numerose emergenze di indagine, univocamente e complessivamente orientate in senso accusatorio a carico del prevenuto, costituite innanzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'EL EP, il quale indicava tale indagato come uno dei pusher più attivi sul territorio, stretto collaboratore di un soggetto, indiscusso punto di riferimento del narcotraffico locale e ne affermava il collegamento stabile con soggetti dotati di significativa caratura delinquenziale, elementi quantomeno indiziari di intraneità all'organizzazione criminale. Con l'ordinanza impugnata, il giudice di merito, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento, ha ritenuto di non poter addivenire ad una differente lettura del materiale indiziario acquisito e, pertanto, ha ritenuto la partecipazione del TO al sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico e ha confermato la misura cautelare anche in relazione alla fattispecie associativa. Il giudice a quo ha infatti considerato che non è emerso alcun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in ordine alla esistenza dei pericula libertatis né in ordine alla adeguatezza e proporzionalità del presidio custodiale, pur ritenendo che, in relazione al tempo trascorso in regime custodiale, le esigenze custodiali fossero soddisfatte anche con la misura degli arresti domiciliari già in esecuzione. Ha, quindi, confermato l'ordinanza del 01/12/2022 emessa ex 309 cod. proc. pen. dal Tribunale della libertà. La motivazione è dunque congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici. 2 il Consigliere estensore il Presidente 2.Peraltro, le doglianze dedotte sono formulate in modo generico, essendosi limitato il ricorrente a lamentare, in maniera aspecifica, la natura di motivazione per relationem dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, senza ulteriormente argomentare in merito agli asseriti vizi di quest'ultimo o alla mancanza dei requisiti di validità della predetta motivazione per relationem (Sez. U, Primavera). Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento dell'ordinanza impugnata per difetto di motivazione, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2023
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50316 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/10/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. CO TO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Potenza in epigrafe indicata con la quale, nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 22695 del 21/04/2023, è stata confermata l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., n. 338/2022 del 1/12/2022, con cui il Tribunale Distrettuale - Sezione Riesame - di Potenza, in accoglimento parziale del riesame proposto, ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. La Corte di cassazione, a seguito di ricorso del Procuratore generale, con la citata sentenza, aveva annullato con rinvio l'ordinanza n. 98/2022, emessa in data 11/11/2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di Potenza limitatamente al capo 1) della rubrica provvisoria, in quanto il giudice di merito aveva erroneamente escluso la sussistenza della partecipazione ad una struttura associativa da parte dell'indagato, trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo concernenti il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ritenendo sussistenti elementi indiziari solo in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, descritti nei capi 10), 18) e 19) della contestazione provvisoria, relativi ad alcuni episodi di cessione di stupefacente del tipo eroina. Il Tribunale del riesame di Potenza, quale giudice del rinvio, ha mantenuto la misura in esecuzione degli arresti domiciliari, estendendola anche al capo 1) della contestazione provvisoria, relativa all'art. 74 all'art. 73 d.P.R. 309/1990, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis, cod. pen. 2.1. Avverso tale ordinanza, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione, posto che il giudice di merito si è limitato ad argomentare il provvedimento adottato solo per relationem, richiamando la sentenza della Corte di cassazione Sez. 4, n. 22695 del 21/04/2023, senza effettuare una espressa rivalutazione degli elementi individualizzanti concernenti il ricorrente né articolare un proprio autonomo iter motivazionale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per difetto di motivazione, considerato che il provvedimento impugnato concerne più soggetti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi I' inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si osserva che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione, come nel caso in disamina, i poteri del giudice di rinvio assumono la massima ampiezza, dovendo lo stesso giudice procedere ad una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie. Egli 1 potrà pertanto pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio, perché spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto enucleabili dalle risultanze processuali, di apprezzare il significato e la valenza dimostrativa di esse e l'attendibilità delle fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità, data la diversità di piani su cui operano le rispettive valutazioni e l'estraneità della Corte di cassazione al compito di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito. Rimane però preclusa al giudice di rinvio la possibilità di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte regolatrice (Sez.4, n.30422 del 21/06/2005 Rv. 232019). La Corte di cassazione, infatti, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo i parametri implicitamente o esplicitamente enunciati nella sentenza di annullamento, dovendo comunque evitare di riprodurre i vizi della motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez.1, n. 7963 del 15/01/200, Rv. 236242). 2.1. Nel caso in disamina, la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio per nuovo giudizio, aveva accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo di imputazione provvisorio sub 1) relativo all'art. 74 D.P.R. 309/1990, ritenendo che il giudice di merito, pur rilevando l'assenza di profili organizzativi, dava atto di numerose emergenze di indagine, univocamente e complessivamente orientate in senso accusatorio a carico del prevenuto, costituite innanzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'EL EP, il quale indicava tale indagato come uno dei pusher più attivi sul territorio, stretto collaboratore di un soggetto, indiscusso punto di riferimento del narcotraffico locale e ne affermava il collegamento stabile con soggetti dotati di significativa caratura delinquenziale, elementi quantomeno indiziari di intraneità all'organizzazione criminale. Con l'ordinanza impugnata, il giudice di merito, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento, ha ritenuto di non poter addivenire ad una differente lettura del materiale indiziario acquisito e, pertanto, ha ritenuto la partecipazione del TO al sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico e ha confermato la misura cautelare anche in relazione alla fattispecie associativa. Il giudice a quo ha infatti considerato che non è emerso alcun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in ordine alla esistenza dei pericula libertatis né in ordine alla adeguatezza e proporzionalità del presidio custodiale, pur ritenendo che, in relazione al tempo trascorso in regime custodiale, le esigenze custodiali fossero soddisfatte anche con la misura degli arresti domiciliari già in esecuzione. Ha, quindi, confermato l'ordinanza del 01/12/2022 emessa ex 309 cod. proc. pen. dal Tribunale della libertà. La motivazione è dunque congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici. 2 il Consigliere estensore il Presidente 2.Peraltro, le doglianze dedotte sono formulate in modo generico, essendosi limitato il ricorrente a lamentare, in maniera aspecifica, la natura di motivazione per relationem dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, senza ulteriormente argomentare in merito agli asseriti vizi di quest'ultimo o alla mancanza dei requisiti di validità della predetta motivazione per relationem (Sez. U, Primavera). Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento dell'ordinanza impugnata per difetto di motivazione, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2023