CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8793 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CROTONE nel procedimento a carico di: DAGBAKAN CUMALI nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette~.i.te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8793 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/11/2022 Letta la requisitoria del dott. Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe, non ha convalidato il fermo nei confronti di AL D per il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286. Ha, invero, ritenuto insussistente il pericolo di fuga in base ai mero titolo del reato per cui si procede, alla nazionalità straniera dell'indagato, all'assenza di una fissa dimora e al "mischiarsi alla folla" presente sul natante. Circostanza, quest'ultima, che ha ritenuto riconducibile, piuttosto, alla volontà di sottrarsi ad un'immediata identificazione quale autore del reato. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone, lamentando vizio di motivazione e violazione delle disposizioni processuali in materia di fermo (artt. 380 e 391 cod. proc. pen.) in relazione al giudizio di insussistenza del pericolo di fuga legittimante l'adozione della precautela, erroneamente condotto con logica ex post anziché ex ante e con travalicamento dell'ambito di operatività del controllo consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta alla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertabs (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, PM in proc. Barnaba, Rv. 266930). 1 Con specifico riguardo, poi, alla convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, PM in proc. Grosso, Rv. 268511: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Va, infine, osservato che il pericolo di fuga atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 2, Sentenza n. 48367 del 20/10/2011, PM in proc. Cerreto, Rv. 252048). 1.3. Orbene, nel caso di specie, il GIP non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori acquisiti (annotazioni della Guardia di finanza e s.i.t. di Daudzhi LA, AR AN e EZ LI Sina) e della condotta dell'indiziato, analizzata ex ante, era ragionevole desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, reso evidente dalla circostanza che il ricorrente ha tentato di evitare l'identificazione, da parte delle forze dell'ordine intervenute, "mischiandosi alla folla", ovverosia ai migranti presenti sull'imbarcazione, così intendendo sottrarsi alla possibilità di essere fermato in quanto "scafista"; a ciò si aggiunga che il fermato è soggetto irregolare sul territorio nazionale, giunto attraverso uno "sbarco" illegale e indiziato quale "scafista", nonché privo di radicamento sul suolo italiano e di fissa dimora, in relazione al quale, per di più, il G.i.p. ha ritenuto il pericolo di recidiva di condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che ha come unico antecedente logico la fuga dal territorio dello Stato. Dunque, sia dal contegno dell'uomo r che dalle sue condizioni personali, gli operanti hanno ragionevolmente dedotto, nell'immediatezza del fatto, la sussistenza di un concreto pericolo di fuga. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto in base alle circostanze fattuali emergenti dallo stesso verbale di fermo (e comunque dagli atti di indagine) detto atto era legittimo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata della mancata convalida del fermo di polizia giudiziaria. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2022.
lette~.i.te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8793 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/11/2022 Letta la requisitoria del dott. Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe, non ha convalidato il fermo nei confronti di AL D per il delitto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286. Ha, invero, ritenuto insussistente il pericolo di fuga in base ai mero titolo del reato per cui si procede, alla nazionalità straniera dell'indagato, all'assenza di una fissa dimora e al "mischiarsi alla folla" presente sul natante. Circostanza, quest'ultima, che ha ritenuto riconducibile, piuttosto, alla volontà di sottrarsi ad un'immediata identificazione quale autore del reato. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone, lamentando vizio di motivazione e violazione delle disposizioni processuali in materia di fermo (artt. 380 e 391 cod. proc. pen.) in relazione al giudizio di insussistenza del pericolo di fuga legittimante l'adozione della precautela, erroneamente condotto con logica ex post anziché ex ante e con travalicamento dell'ambito di operatività del controllo consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta alla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertabs (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, PM in proc. Barnaba, Rv. 266930). 1 Con specifico riguardo, poi, alla convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, PM in proc. Grosso, Rv. 268511: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Va, infine, osservato che il pericolo di fuga atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 2, Sentenza n. 48367 del 20/10/2011, PM in proc. Cerreto, Rv. 252048). 1.3. Orbene, nel caso di specie, il GIP non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori acquisiti (annotazioni della Guardia di finanza e s.i.t. di Daudzhi LA, AR AN e EZ LI Sina) e della condotta dell'indiziato, analizzata ex ante, era ragionevole desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, reso evidente dalla circostanza che il ricorrente ha tentato di evitare l'identificazione, da parte delle forze dell'ordine intervenute, "mischiandosi alla folla", ovverosia ai migranti presenti sull'imbarcazione, così intendendo sottrarsi alla possibilità di essere fermato in quanto "scafista"; a ciò si aggiunga che il fermato è soggetto irregolare sul territorio nazionale, giunto attraverso uno "sbarco" illegale e indiziato quale "scafista", nonché privo di radicamento sul suolo italiano e di fissa dimora, in relazione al quale, per di più, il G.i.p. ha ritenuto il pericolo di recidiva di condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che ha come unico antecedente logico la fuga dal territorio dello Stato. Dunque, sia dal contegno dell'uomo r che dalle sue condizioni personali, gli operanti hanno ragionevolmente dedotto, nell'immediatezza del fatto, la sussistenza di un concreto pericolo di fuga. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto in base alle circostanze fattuali emergenti dallo stesso verbale di fermo (e comunque dagli atti di indagine) detto atto era legittimo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata della mancata convalida del fermo di polizia giudiziaria. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2022.