Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 56 legge fin. i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; è tuttavia necessario che i fatti costitutivi dei diversi crediti( la cui consistenza segna il momento di operatività della fattispecie estintiva ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.) si collochino entrambi nella fase antecedente all'apertura del concorso, posto che, in vista della tutela della "par condicio creditorum ", il patrimonio vincolato al concorso resta insensibile ad ogni evento successivo incidente con effetto depauperatorio su di esso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva condannato una banca - cui era stato conferito un mandato all'incasso con facoltà di compensazione - alla restituzione alla curatela fallimentare di crediti verso terzi riscossi dopo la dichiarazione di fallimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/1999, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO FERRO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 6543 R.G. 1997 proposto dal BANCO AMBROSIANO VENETO S.p.A., avente sede in Vicenza, in persona di AN RT e AL TA funzionari e procuratori in virtù di procura loro conferita dal Presidente del Consiglio di amministrazione con atto rogato dal notaio Italo Tarsia 25 gennaio 1996 rep. n. 14762, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarzia del foro di Milano e Luigi Flauti del foro di Roma e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via di San Giacomo 18,
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della AASTRAL S.p.A. in persona del Curatore Roberto D'Imperio, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 26 giugno 1997, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Minola del foro di Novara e dall'avv. Benito Panariti del foro di Roma e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino 6 ottobre 1995/11 settembre 1996 n. 1124. Udita la relazione del Consigliere Dott. Vincenzo Ferro nell'udienza del 30 settembre 1998;
Uditi l'avv. Luigi Flauti per il ricorrente e l'avv. Benito Panariti per il controricorrente;
Sentito il rappresentante del Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14 luglio 1988 il Tribunale di Novara, in seguito ad istanza presentata dalla TR S.p.A. il 22 giugno 1988, dichiarava il fallimento della società stessa. Con citazione notificata il 4 settembre 1989 il Curatore del fallimento conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Novara il Nuovo CO IA - come tale allora costituito - per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di lire 144.232.399 pari all'ammontare complessivo degli importi di dodici ricevute bancarie riscosse per conto della società fallita, con gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo e con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Assumeva la Curatela attrice: che gli incassi erano avvenuti in esecuzione di un mandato in rem propriam conferito alla banca per la riscossione di crediti verso terzi con la facoltà di operare la compensazione con i crediti della banca stessa derivanti da operazioni di finanziamento a favore della mandante, che la scadenza e la riscossione delle ricevute bancarie erano successive alla dichiarazione del fallimento, e che pertanto non poteva la banca operare la compensazione non essendo questa consentita tra crediti verso il fallito anteriori al fallimento e debiti verso il medesimo venuti in essere nel corso della procedura. Costituendosi in giudizio, il Nuovo CO IA resisteva alla domanda come sopra formulata, osservando: che la TR aveva goduto di affidamenti per complessive lire 310.000.000, tra cui un fido di lire 20.000.000 per scoperto di conto corrente e un'anticipazione di lire 200.000.000 per incassi salvo buon fine, confermati da ultimo in data 25 maggio 1988; che la presentazione delle ricevute bancarie in questione aveva avuto luogo tra il 6 aprile e il 21 giugno 1988; che la TR, dissimulando il proprio stato di insolvenza, aveva ottenuto dalla banca la disponibilità di mezzi finanziari che non avrebbe altrimenti conseguito e che aveva verosimilmente utilizzato per estinguere esposizioni debitorie verso altri creditori, e ciò in violazione della par condicio creditorum;
che, dalle clausole negoziali inserite nei moduli di presentazione delle ricevute, risultava che la società, ricevendo i relativi accrediti, autorizzava di volta in volta l'istituto a trattenere le somme da riscuotere a decurtazione dei suoi crediti;
che pertanto il mandato all'incasso non attribuiva soltanto alla banca la legittimazione alla riscossione, ma comportava altresì il diritto della banca stessa ad utilizzare i pagamenti ricevuti per il rimborso dei finanziamenti erogati alla TR e per questa la rinuncia a pretendere il ritrasferimento delle somme incassate;
che il mandato, per tal modo, assolveva alla funzione di una vera e propria cessione di crediti portati dalle ricevute bancarie, o, quanto meno, integrava un negozio indiretto produttivo dei medesimi effetti giuridici della cessione, e implicava in ogni caso la inaccoglibilità della richiesta di restituzione avanzata dalla curatela. Con sentenza 18 novembre 1993/17 marzo 1994 il Tribunale di Novara accoglieva la domanda del Fallimento, rilevando che, alla luce di una interpretazione complessiva delle clausole di cui ai moduli di presentazione delle ricevute bancarie, risultava che la TR non aveva posto in essere alcuna cessione dei crediti alla banca a fini solutori in relazione all'esposizione debitoria scaturente dalle linee di credito accordate, ma aveva soltanto conferito un mandato per l'incasso dei crediti portati dalle stesse con previsione di successiva compensazione, con la costituzione in pegno dei ricavi a garanzia degli anticipi, la quale appariva incompatibile con la prospettata cessione. Condannava quindi il CO IA TO - così denominato per intervenuta trasformazione - a restituire alla massa la somma capitale di lire 144.232.399 oltre gli interessi al tasso annuo dell'8% fino al 16 dicembre 1990 e al tasso legale per il periodo successivo, nonché al rimborso delle spese. Proponeva appello il CO IA TO prospettando tre distinti profili di censura, involgenti l'intera problematica relativa alla fattispecie in esame. Nel contraddittorio della Curatela del fallimento, la Corte di appello di Torino con sentenza 6 ottobre 1995/11 settembre 1996 n. 1124 così - decideva: "in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che gli interessi legali e la rivalutazione sulla somma capitale di lire 144.232.399 decorrano, nella misura già indicata dal Tribunale, dal 4 settembre 1989; conferma nel resto;
e condanna il CO appellante a rimborsare alla curatela fallimentare le spese anche di questo grado di giudizio...". Avverso quest'ultima sentenza il CO IA TO propone il presente ricorso per cassazione, con deduzione di quattro motivi, aventi ad oggetto rispettivamente: 1) "violazione e falsa applicazione degli art. 1198, 1260, 1858 C.C.; violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 C.C."; 2) "violazione e falsa applicazione degli art. 1241 e 1252 C.C., dell'art. 42 e dell'art. 56 legge fallimentare"; 3) "violazione e falsa applicazione degli art. 1322, 1713 e 1723 C.C.";
4) "violazione e falsa applicazione degli art. 1224 e 1284 C.C.". La Curatela del fallimento della TR S.p.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente censura nel primo motivo, con assunto caratterizzato da principale e prioritaria rilevanza, la ratio decidendi con cui la Corte territoriale, pur non disconoscendo in termini generali la possibilità che il mandato all'incasso, avente natura di mandato in rem propriam, "possa essere utilizzato per compiere una vera e propria cessione di crediti, valida ed efficace anche durante la pendenza delle procedure concorsuali", è pervenuta peraltro ad affermare, con riferimento alla fattispecie concreta in esame, in esito a "un'interpretazione che abbia di vista la formulazione completa della pattuizione e ne offra una ricostruzione non atomistica", che "la previsione del mandato, lungi da esprimersi attraverso formulazioni che rimandino in qualche modo alla cessione del credito e agli esiti giuridici di questo istituto, è congiunta ad altra formulazione la quale stabilisce che gli effetti come i ricavi stessi siano comunque costituiti in pegno a garanzia degli anticipi accordati", osservando che "se la prima parte della clausola negoziale lascia in qualche modo spazio a fenomeni giuridici di traslazione del credito, ciò è sicuramente escluso dalla seconda parte la quale, parlando di costituzione in pegno, presuppone che gli effetti o il danaro che ne sia stato ricavato siano pur sempre di proprietà del mandante". La complessa censura in cui si sviluppa tale primo motivo di ricorso si palesa priva di fondamento e come tale va disattesa.
1.1. Il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte di merito abbia attribuito determinante rilevanza alla previsione, che compare nelle distinte di presentazione, della costituzione in pegno delle ricevute bancarie e dei ricavi delle medesime, prescindendo da una interpretazione complessiva delle clausole negoziali e del comportamento delle parti. Rilevasi, in contrario, che la Corte di Torino non si è sottratta all'obbligo di una valutazione complessiva e integrata delle componenti del contenuto pattizio, e si è, invece, attenuta a corretti criteri interpretativi per negare, con motivazione immune da vizi logici, che tra le parti fosse stata perfezionata una cessione pro solvendo, a tale conclusione giungendo sulla base di una chiara distinzione tra la cessione di credito e il mandato all'incasso: tali istituti, invero, pur potendo nella pratica essere utilizzati per conseguire coincidenti finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente tra loro, e si pongono anzi in rapporto di reciproca incompatibilità, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, il quale diviene perciò titolare della legittimazione esclusiva ad esigere la prestazione del debitore ceduto, mentre il mandato (in rem propriam) conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante che ne conserva la titolarità. In tale quadro, l'assunto secondo cui alla configurabilità della cessione di crediti osta la costituzione in pegno dei crediti indicati nelle ricevute bancarie e dei ricavi delle medesime appare congruente con l'innegabile dato giuridico in base al quale tale costituzione presuppone il permanere della titolarità del credito nel costituente, onde essa urta insanabilmente con lo schema della cessione: infatti, la necessaria inerenza della facoltà di costituzione del pegno alla appartenenza del bene su cui il pegno incide si risolve nella inconciliabilità dell'esercizio di tale facoltà con una ipotetica concomitante volontà abdicativa. D'altro canto, l'unico elemento che viene indicato come rilevante in sede di difforme interpretazione negoziale complessiva è costituito dalla ulteriore clausola con cui la società mandante, ricevendo dal CO gli accrediti correlati alla presentazione delle ricevute bancarie, lo autorizzava ad utilizzare le somme che avrebbe riscosso a decurtazione degli anticipi accordati nonché dei propri crediti presenti e futuri verso la società stessa.
Orbene, la Corte di merito non ha ignorato siffatto elemento, ma ha osservato che alla valorizzazione di esso nel senso voluto dall'appellante oggi ricorrente costituisce ostacolo proprio l'esigenza di una interpretazione testuale complessiva, in virtù della quale "ove alla pattuizione regolante il mandato all'incasso è fatta seguire altra pattuizione che istituisce una garanzia la quale presuppone in capo al mandante la proprietà del bene su cui il mandato deve operare, la ricerca di un diverso assetto di interessi è preclusa dalle stesse clausole contrattuali che per via di interpretazione non possono essere messe in contrasto tra loro". Il rilievo al riguardo formulato dai giudici del merito risulta logicamente appagante, anche perché confortato dalla individuazione, effettuata dalle parti, dello strumento giuridico per la concreta finale attuazione della regolamentazione globale delle reciproche ragioni di credito e debito (nella previsione di una normale evoluzione del rapporto non turbata dall'accesso del debitore a procedura concorsuale) nell'istituto della compensazione. Invero, la compensazione volontaria convenuta tra le parti accessoriamente al mandato all'incasso rappresenta una ulteriore causa di esclusione della configurabilità di quella pretesa cessione di credito, dalla quale deriverebbe, invece, il diritto del mandatario a trattenere per sè le somme incassate nell'esercizio di un diritto che logicamente preceda, e conseguentemente quindi escluda, la rilevanza della compensazione: la compensazione, infatti, non comporta alcuna rinuncia alla titolarità dei ricavi delle ricevute bancarie e al loro ritrasferimento, ma implica la facoltà del mandatario di rendere operante, successivamente all'incasso, il fenomeno estintivo unitario - pro concurrenti quantitate - del suo debito di restituzione al mandante di quanto riscosso in esecuzione del mandato e del suo credito verso il mandante fondato sul diverso titolo attinente al rapporto di finanziamento. Non può dirsi, perciò, che il giudice del merito sia venuto meno al dovere di rendere adeguato conto di una opzione interpretativa - in termini di prevalente rilevanza - tra clausole che la parte ricorrente considera tra loro contraddittorie ma che tali, a ben guardare, non sono.
1.2. Non può dirsi, poi, che la Corte pedemontana abbia violato la norma di cui all'art. 1362 C.C. il quale attribuisce al giudice il potere dovere di accertare comunque la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto senza limitarsi al senso letterale delle parole. Gli elementi della cui mancata considerazione si duole la parte ricorrente sono: il fatto che l'importo delle ricevute veniva immediatamente accreditato alla TR, al momento stesso della loro presentazione, sul conto ordinario mentre a carico della correntista non risultava alcuna posta debitoria;
e il fatto che nei confronti della TR non veniva effettuata alcuna formalità di comunicazione. Stante il conseguito risultato di interpretazione testuale, l'esclusione di valore sintomatico ad esso contrario alle suindicate modalità di esplicazione concreta del rapporto non è censurabile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della volontà delle parti contraenti non è sindacabile in sede di legittimità quando sia stato rispettato il principio del gradualismo secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dalle parti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'individuazione della loro comune intenzione (Cass. 5893/1996). Infatti, il primo e principale strumento dell'attività interpretativa è quello testuale, il cui rilievo deve essere verificato alla stregua dell'intero contesto negoziale, restando escluso, ove da questo emerga un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso in base ad altri criteri ermeneutici il ricorso ai quali - al di fuori dell'ipotesi di ambiguità della clausola - presuppone la rigorosa dimostrazione dell'inidoneità del dato letterale a rendere conoscibile la volontà delle parti (Cass. 4563/1995, 7895/1994). E lo stesso accertamento relativo alla chiarezza o meno del contenuto delle clausole contrattuali (e quindi alla necessità di procedere, o meno, all'uso di mezzi interpretativi sussidiari, quale la considerazione del comportamento successivo delle parti) costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice del merito.
1.3. La critica esposta nel primo motivo in esame si sviluppa ulteriormente con l'assunto di violazione (o quanto meno di carente motivazione sul punto) dei principi giuridici che consentono di ritenere che "anche l'apparente conferimento di un mandato all'incasso, se accompagnato da determinate qualificanti pattuizioni, puo rappresentare lo strumento negoziale per realizzare una cessione di credito a favore del mandatario". Ora, nella ratio decidendi della Corte pedemontana non è espressamente formulata, ne' implicitamente presupposta, l'esclusione della astratta possibilità di una esplicazione dell'autonomia privata nel senso suindicato, con la realizzazione di un negozio indiretto, per tale intendendosi quello mediante il quale le parti utilizzano un paradigma negoziale tipico per conseguire, oltre agli scopi ad esso direttamente congruenti, ulteriori finalità proprie di altro negozio tipico, ovvero con la realizzazione di un negozio atipico, inteso come negozio non coincidente nella sua struttura formale e nella sua identità causale con alcuno dei modelli negoziali contemplati e disciplinati dal legislatore ma rispondente alla finalità del soddisfacimento di un interesse meritevole di tutela ai sensi del secondo comma dell'art.1322 C.C., ovvero, ancora, con la realizzazione di un negozio complesso, caratterizzato dalla coesistenza in esso di elementi causali appartenenti tipicamente ad altre figure negoziali. Non a caso in dottrina viene menzionata in via esemplificativa, quale ipotesi di negozio indiretto, appunto quella del mandato a riscuotere un credito del mandante verso un terzo al fine di estinguere un debito del mandante verso il mandatario.
Fermo restando che - ovviamente- il traguardo remotamente finale dell'operazione era costituito dalla coordinata definizione dei rapporti obbligatori tra la banca e la società inerenti al finanziamento e dei rapporti obbligatori tra la società e i suoi clienti con strumentalità del secondo profilo rispetto al primo, nessun apprezzabile elemento viene addotto dal ricorrente che possa valere a modificare la ricostruzione del giudice del merito fondata sull'esistenza di un reale (e non meramente apparente) mandato all'incasso, e a radicalmente alterare la realtà giuridica dello strumento negoziale in essa individuato, con la valorizzazione della componente ulteriore suindicata quale componente qualificante della causa giuridica di un negozio diverso. Esclusa la configurabilità di un negozio atipico in fattispecie che le parti hanno voluto rendere riconducibile a strumenti negoziali tipici, ed esclusa inoltre la configurabilità di un negozio complesso assorbente il rapporto derivante dall'erogazione del finanziamento e il rapporto derivante dal mandato all'incasso che la Corte territoriale ha ritenuto diversi e distinti in esito ad una analisi interpretativa appartenente all'insindacabile apprezzamento del giudice del merito, resterebbe da considerare l'ipotesi del negozio indiretto: ma a questo proposito è sufficiente ricordare, con la giurisprudenza, che in tal caso deve trovare applicazione la disciplina dettata per il negozio specificamente (anche se strumentalmente) posto in essere per tutto quanto riguarda la struttura, la validità e l'efficacia di esso, potendo ritenersi la disciplina del negozio-fine operante in ordine al solo risultato indirettamente conseguito, e non anche, quindi, ogniqualvolta proprio la conseguibilità di tale risultato trovi ostacolo in un fatto impeditivo incidente sulla possibilità giuridica del previsto sviluppo ulteriore.
1.4. Sempre nel contesto dello stesso primo motivo, si denuncia la mancata considerazione della riconducibilità del rapporto ad un contratto tipico di sconto bancario, implicante, per definizione normativa, appunto la cessione del credito che ne forma oggetto. Assume il ricorrente che "nel nostro caso, come nello sconto, si è realizzata la cessione salvo buon fine del credito in favore dell'istituto bancario" e che "le due fattispecie si differenziano solo per le modalità di addebito degli interessi". La qualificazione per tal modo invocata del rapporto appare peraltro incompatibile con un duplice fondamentale dato di diritto positivo: l'essenzialità della previa deduzione dell'interesse risulta inequivocabilmente dalla nozione normativa dello sconto quale definita nell'art. 1858 C.C., (dovendosi osservare che alla rilevata assenza di tale elemento necessariamente qualificante non potrebbe sopperire la constatazione che il risultato pratico del recupero degli interessi da parte della banca è stato realizzato attraverso un diverso meccanismo, non equivalente giuridicamente allo sconto;
e l'assorbente considerazione che la ricevuta bancaria - la quale consiste in un documento contenente la dichiarazione scritta, firmata e rilasciata dal creditore, con la quale questi attesta di aver ricevuto una somma versata per mezzo di una banca a saldo di una determinata fattura, e costituisce lo strumento per la riscossione da parte della banca dell'importo in essa indicato secondo le istruzioni del cliente - non può essere oggetto di un contratto di sconto, in quanto carente dei connotati indefettibili dei titoli di credito individuabili nella letteralità, nell'incorporazione del diritto, della destinazione alla circolazione.
2. Nel secondo motivo viene denunziata la violazione o erronea applicazione dei principi relativi alla disciplina del pactum de compensando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale con l'affermazione secondo cui il patto di compensazione invocato dalla banca, di volta in volta stipulato in sede di presentazione delle ricevute bancarie ed espresso documentalmente nella clausola finale delle relative distinte, deve ritenersi soggetto ai limiti di efficacia correlati all'applicazione dell'art. 56 della legge fallimentare. Sostiene il ricorrente al riguardo che deve rimanere valido il principio che il pactum de compensando mantiene efficacia anche in caso di fallimento, salva solo l'ipotesi della revocatoria. Anche questa censura si palesa priva di fondamento, risultando l'asserzione della Corte di appello conforme al dettato normativo col quale, invece, proprio l'assunto del ricorrente appare confliggente. A norma dell'art. 56 della legge fallimentare, i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. La compensazione può esplicare il suo effetto estintivo dei contrapposti crediti (per le quantità corrispondenti) solo nel presupposto della collocazione cronologica del fatto costitutivo di entrambi i crediti (la cui coesistenza segna il momento dell'operatività della fattispecie estintiva, ai sensi dell'art. 1242 C.C.) sullo stesso versante rispetto alla linea di discriminazione tra il passivo pregresso all'apertura del concorso, come tale destinato a soddisfacimento concorsuale, e gli eventuali eventi successivi incidenti con effetto depauperatorio sul patrimonio vincolato al concorso, ai quali tale patrimonio resta insensibile in funzione della tutela della par condicio creditorum. Il trattamento satisfattorio preteso dall'odierno ricorrente mediante il meccanismo della compensazione, equivalente ad un pagamento pieno del credito del soggetto in bonis, verrebbe a vanificare, nei suoi confronti, proprio il principio del trattamento paritetico dei creditori non muniti di cause di prelazione. Fuori di luogo risulta il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza secondo la quale "la compensazione è l'effetto del negozio che l'ha predisposta;
.... è la causa e non l'effetto a costituire oggetto dell'azione di revoca;
.... l'effetto della compensazione segue non per un nuovo atto di volontà ma per automatismo giuridico all'accordo che ne ha posto le premesse, appena queste si siano in concreto realizzate;
.... è lo stesso accordo quindi che deve essere rimosso per dirimerne gli effetti con l'azione di revoca ... ove ne ricorrano le condizioni temporali e sostanziali" (Cass. 5621/1986): nel caso in esame, infatti, non si verte in tema di azione revocatoria esperibile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare contro un pactum de compensando come di qualsivoglia altro atto di disposizione compiuto dal debitore, nel presupposto che tali atti, ove non dichiarati inefficaci mediante il fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non incontrino altri ostacoli impeditivi ex lege, come quello qui posto in evidenza, alla loro opponibilità ai creditori, con rilevanza più generale e radicale, e quindi pregiudiziale rispetto alla tematica dell'azione revocatoria. La Curatela infatti non ha agito per invalidare il complesso negozio di finanziamento che si realizzava, tra l'altro, attraverso il conferimento di un mandato in rem propriam per l'incasso dei crediti della società e la possibilità di effettuare la compensazione volontaria delle reciproche ragioni creditorie, ma, più semplicemente, ha agito per far dichiarare inefficaci i pagamenti effettuati dalla società per la restituzione delle anticipazioni ricevute e verificatisi dopo la instaurazione della procedura, la quale non consente pagamenti lesivi della par condicio creditorum anche se realizzati attraverso le compensazioni di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura stessa. E poiché la presente vicenda processuale si colloca nel contesto di una procedura di fallimento, e non di altra procedura concorsuale minore, risulta non pertinente il richiamo, da parte del ricorrente, alla recente sentenza 2539/1998 di questa Sezione, con cui, sul presupposto che l'accesso ad una procedura concorsuale minore non determina lo scioglimento - che invece si verifica nel fallimento del rapporto di conto corrente, è stato affermato che "nell'ipotesi in cui anteriormente all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata il correntista ponga in essere con la banca un'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente e quest'ultima incassi gli importi delle ricevute successivamente a tale evento, è necessario accertare se la convenzione relativa all'operazione di anticipazione abbia previsto il diritto della banca di incamerare le somme riscosse (cosiddetto "patto di compensazione" o "patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto") posto che in tal caso la banca ha il diritto di compensare il proprio debito restitutorio sorto per effetto dell'incasso con il credito vantato verso il correntista in relazione al medesimo rapporto di conto corrente, ancorché quest'ultimo sia anteriore all'ammissione alla procedura." 3. La sentenza della Corte di Torino si sottrae, poi, alle critiche formulate nel terzo motivo. A dimostrare l'insussistenza dell'errore denunciato dal ricorrente nel senso che la Corte di merito "ha ritenuto che il mandato in rem propriam nel fallimento sopravviva solo in parte legittimando il mandatario alla riscossione dei crediti ma obbligandolo a restituire le somme incassate al Curatore del fallimento del mandante", basta ricordare che il ridimensionamento degli effetti del mandato in rem propriam conseguente all'apertura di una procedura concorsuale costituisce, come si è visto, inevitabile applicazione del principio della par condicio creditorum. Le argomentazioni, inserite nel contesto del motivo, relative alla problematica dello sconto e a quella del patto di compensazione hanno già avuto adeguata risposta nell'ambito della presente motivazione. E poiché la considerazione sostanziale della prospettazione ermeneutica del ricorrente ha condotto questo Collegio a darsi carico, nel senso di cui sub 1.3., della configurabilità di una ipotesi di negozio indiretto o di negozio atipico complesso, e ad escluderne la rilevanza a sostegno dell'assunto del ricorrente, nulla resta da aggiungere ulteriormente in proposito.
4. In parziale accoglimento dell'appello del CO IA TO, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, nella parte in cui veniva affermato che con decorrenza dalla costituzione in mora individuata nella data del 18 aprile 1989, "fino al 16 dicembre 1990 devono essere riconosciuti all'attore interessi nella misura dell'8% comprensivi della svalutazione monetaria, mentre per il periodo successivo al 16 dicembre 1990 (e fino al saldo) vanno riconosciuti interessi legali, il cui tasso attuale del 10% risulta superiore alla sopravvenuta percentuale di svalutazione monetaria", la Corte territoriale, escludendo la configurabilità della costituzione in mora stragiudiziale, ha disposto che "gli interessi legali e la rivalutazione sulla somma capitale di lire 144.232.399 decorrano nella misura già indicata dal Tribunale dal 4 settembre 1989". La censura, contro tale statuizione esposta nel quarto motivo di cui al ricorso, si articola in due distinte prospettazioni.
4.1. Il ricorrente insorge, anzitutto, contro il "cumulo delle due suddette componenti" riconosciuto dalla Corte in via di conferma di quanto statuito dal Tribunale, con carenza di specifica motivazione circa i fatti idonei a giustificare il risarcimento di un danno ulteriore a quello che trova ristoro negli interessi legali, e con omessa considerazione dei rilievi critici formulati a suo tempo in sede di appello. La censura non merita accoglimento. La Corte pedemontana non ha acceduto ad alcuna affermazione confliggente con i noti principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità - e richiamati dal ricorrente - secondo cui il danno risarcibile cagionato dalla svalutazione monetaria non discende immediatamente e automaticamente dall'inflazione (in se stessa deducibile come fatto notorio) ma può essere ravvisato soltanto, e caso per caso, nel pregiudizio patito in concreto da un determinato creditore per non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli, restando a carico del creditore l'onere di dimostrare che il pagamento tempestivo gli avrebbe consentito di evitare, o di limitare, gli effetti depauperatori che l'inflazione produce nei confronti di tutti i possessori di danaro: con la precisazione che, ai fini della verifica della sussistenza e della determinazione quantitativa di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza non può risolversi nell'applicazione in via generale di parametri precostituiti quali quelli desumibili direttamente dagli indici di svalutazione o dal tasso degli interessi bancari, ma deve ritenersi consentito solo nell'ambito di un criterio di personalizzazione della fattispecie, in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria a cui appartiene il creditore. Una lettura non eccessivamente formalistica conduce a constatare che il Tribunale, e poi la Corte di appello, non hanno dedotto "sic et simpliciter" l'esistenza del maggior danno risarcibile dal fatto notorio dell'inflazione, ma hanno mostrato di ritenere che, in ragione della peculiare qualificazione del Fallimento come soggetto economico e in considerazione dell'impiego del danaro da parte della Curatela nelle forme previste dalla legge ed usualmente praticate - le cui modalità e la cui concreta fruttuosità, non essendo state mai poste in discussione, non esigevano specifica giustificazione nel contesto motivazionale - la tempestiva acquisizione, nella pendenza della procedura, da parte della Curatela della disponibilità delle somme ad essa dovute dal CO IA TO, avrebbe consentito la percezione, in relazione alle somme stesse, di interessi ultra legali in misura tale da compensare anche la diminuzione del valore intrinseco dell'espressione pecuniaria del credito, a vantaggio, in definitiva, dei creditori destinatari della distribuzione dell'attivo. Nè il ricorrente può dolersi della mancata considerazione di ulteriori più specifiche ragioni di doglianza che, quand'anche fossero state esposte in sede di appello, non sono rese conoscibili dal tenore dell'attuale ricorso.
4.2. Altrettanto infondato è l'assunto del ricorrente secondo cui tale statuizione, nella parte in cui indica il tasso degli interessi dovuti nel 10% anziché in quello del saggio legale corrente, si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1284 C.C. che, nella sua nuova formulazione (art. 185 L. 23 dicembre 1996 n.662) stabilisce la misura di tale saggio al 5% in ragione d'anno, con la previsione di un meccanismo di adeguamento "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno". Ed invero, la decisione della Corte pedemontana sul punto, pronunciata in un momento anteriore alla citata modificazione normativa, non può essere interpretata nel senso che la determinazione ivi effettuata del saggio di interessi sia destinata a restare insensibile all'incidenza di successivi interventi del legislatore: interessi attribuiti al creditore dal giudice sono gli interessi legali, tali espressamente qualificati sia nella sentenza di primo grado sia nella sentenza di secondo grado;
tale qualificazione recepisce la determinazione quantitativa degli interessi nella misura vigente, per volontà del legislatore, in ciascun momento della decorrenza degli stessi;
il riferimento al saggio ("attuale" al momento della decisione) del 10% ha assunto, e conserva, il significato di parametro quantitativo giustificativo della operata discriminazione tra il periodo anteriore e quello posteriore alla elevazione al 10% del saggio degli interessi originariamente stabilito nel 5%.
Riceve pertanto reiezione il proposto ricorso.
Consegue la condanna della parte ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente CO IA TO S.p.A. al rimborso in favore del resistente Fallimento della TR S.p.A. delle spese del presente giudizio che liquida in lire 223.500 per esborsi e in lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999