Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/1999, n. 1671
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Sentenza 26 febbraio 1999

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A norma dell'art. 56 legge fin. i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; è tuttavia necessario che i fatti costitutivi dei diversi crediti( la cui consistenza segna il momento di operatività della fattispecie estintiva ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.) si collochino entrambi nella fase antecedente all'apertura del concorso, posto che, in vista della tutela della "par condicio creditorum ", il patrimonio vincolato al concorso resta insensibile ad ogni evento successivo incidente con effetto depauperatorio su di esso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva condannato una banca - cui era stato conferito un mandato all'incasso con facoltà di compensazione - alla restituzione alla curatela fallimentare di crediti verso terzi riscossi dopo la dichiarazione di fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/1999, n. 1671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1671
    Data del deposito : 26 febbraio 1999

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