Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
Il diritto accordato all'imputato ,che non sia in grado di comprendere la lingua italiana,di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato ma dalla oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata. Peraltro, ove detta impossibilità sia sussistente ("id est" dichiarata e dimostrata) ed il giudice si rifiuti di provvedere in conformità,la nullità che consegue ha carattere relativo ed è come tale sanata dall' acquiescenza del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1998, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 17.12.1998
DR. ANTONIO ZUMBO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.3883
DR. ALFREDO TERESI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. FRANCESCO NOVARESE CONSIGLIERE N.24931/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AJ IM N. A OULED BHAR KHBAR MAROCCO - IL 1.1.62 DOM. IN TORINO VIA PIFFETTI 40
contro la sentenza della Corte di Appello di Torino 8.4.98 che, confermando la sentenza del Tribunale di Torino 7.3.97, condannava l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, assorbita l'imputazione di cui alla lett. -a- in quella sub -b- , con la sospensione condizionale della pena e confisca del tabacco in sequestro, per i reati di cui agli artt.
-a- 292 del DPR n. 43\73, perché sottraeva kg. 46,600 di TLE al pagamento dei diritti di confine;
-b- 2 della Legge n. 50\94, perché deteneva kg.46,600 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando;
in Torino il 21.7.95.
udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Condannato in primo e in secondo grado per il reato indicato in epigrafe, ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 178 lett. -c- e 143 CPP in relazione all'art. 606 lett. (c) CPP. Non è stato tradotto in lingua araba il decreto di citazione per il giudizio di appello notificato al prevenuto. Trattasi di una garanzia essenziale per l'esercizio del diritto di difesa: ogni imputato ha diritto di essere informato, in una lingua per lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il motivo è infondato. Si premette che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la ipotizzabile nullità ha carattere non assoluto ma "intermedio" e che il presupposto per la declaratoria di detta nullità è costituito dal fatto che l'imputato non sia effettivamente in grado di comprendere la lingua italiana.
3. A sensi della sentenza di questa Corte 20.2.98 n. 2156, la nullità si verifica solo quando, in presenza di scritti compilati in lingua straniera, il difensore chieda la nomina di un traduttore e il giudice si rifiuti di provvedere di conformità. Tale nullità ha carattere relativo ed è sanata dall'acquiescenza del difensore.
4. Secondo Cass. 18.9.97 n. 8403 ed altre precedenti conformi, il diritto di essere assistito da un interprete non nasce dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dalla effettiva constatazione della impossibilità e difficoltà di comprendere la lingua italiana. Nello stesso senso, Cass. 12.2.97 n. 3547, per la quale occorre che l'imputato dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana.
5. Secondo Cass. 30.5.95 n. 2228, la nullità derivante dalla omessa nomina di un interprete è di ordine generale a sensi dell'art. 178 lett. -c- CPP, ma non rientra nelle nullità assolute ed insanabili. Pur potendo essere rilevata di ufficio, essa non può essere eccepita dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e, se si è verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
6. Nella fattispecie, la difesa invoca il diritto a conoscere l'accusa in una lingua comprensibile, ma non dichiara ne' dimostra che l'imputato non è in grado di comprendere la lingua italiana. Ciò poteva essere fatto con riferimento, ad esempio, ad un breve periodo di permanenza nel nostro paese ovvero al fatto che per la prima volta il prevenuto veniva chiamato a rispondere di un reato in sede penale. Nulla di tutto ciò è desumibile dal ricorso.
7. La omessa traduzione in arabo del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado non è mai stata eccepita nel corso del processo di appello.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P Q M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999