Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8707 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
E N A L IO L Z E A D R T 7 E IS 1 T 3 G R . E 'A N R L UBBLICA ITALIANA 7 L A 6 D E 9 D -1 E CORTE SUPI8707 01 I 5 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - S N 3 N E E E S S G E " L G A Oggetto E L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G. N. 18250/98 VERUCCI Consigliere Cron. 19890 Dott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. IU Maria BERRUTI Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 26/01/01 SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 421 presso lo studio MAGRONE ARDITO, rappresentato e difeso dall'avvocato PETINO MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL GI DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato MOTTA SANTI, giusta procura a margine 228 del controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1568/97 del Pretore di CATANIA, depositata 1'11/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Magrone, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 21-11-1995 AL IU proponeva opposizione innanzi al Pretore di Catania avverso la cartella esattoriale notificatagli dal Comune di Catania, in data 16-11- 95, per il complessivo importo di £.909.640 a titolo di sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada. L'adito Pretore, costituitosi il Comune, con la sentenza in esame, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava "illegittima" la cartella esattoriale in questione in quanto conseguente a verbali di contravvenzioni notificati non ai sensi della 1.n.890/82 ed a mezzo di un'agenzia privata di recapito di corrispondenza, quale concessionaria del Comune. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., a mezzo un unico motivo, il Comune di Catania;
resiste con controricorso il AL. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione degli artt.4, 12 e 29 del D.P.R. n.156/73 (c.d. codice postale) per non avere il Pretore di Catania considerato che la notifica “a mezzo posta", pur se effettuata dal dipendente di un'agenzia concessionaria dei recapiti urbani, è valida per quanto testualmente previsto dall'art. 12 del sopra richiamato decreto secondo cui “le persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle mansioni loro affidate, in conformità degli artt.357 e 358 c.p.". Nel controricorso, tra l'altro, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso, anche se tempestivamente proposto (sentenza depositata in data 11-9-97, ricorso notificato in data 22-10-98), è inammissibile. Nella controversia in esame, infatti, il thema decidendum è costituito dall'opposizione avverso una cartella esattoriale notificata a seguito dell'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: ne consegue che, poiché, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (si veda, in particolare, Cass. S.U. n.562/2000 m.539393), in tale fattispecie è ammissibile l'opposizione ex 1.n.689/81 per le sole sanzioni per cui sia mancata la notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione alle norme in tema di circolazione stradale in quanto, qualora detti atti siano stati notificati, la notifica della cartella esattoriale può dare adito alla sola opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. (o all'opposizione agli atti esecutivi in caso di contestazioni in ordine alla regolarità formale della cartella), avverso la decisione del Pretore di Catania doveva essere proposta, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, impugnazione mediante appello e non mediante ricorso per cassazione. In proposito va evidenziato come dalla stessa sentenza impugnata emerge che il Pretore, nell'affermare che “la notifica dei verbali così effettuata è nulla e che, conseguentemente, è nulla la relativa iscrizione esattoriale", ha inteso, "come esattamente dedotto dal ricorrente", accertare la 1 validità del titolo esecutivo in questione quale appunto giudice in sede di opposizione all'esecuzione ( e non in sede di mera opposizione ex l.n.689/81). Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 26-1-2001 Batht The L'estensore E A N L O L I E Z D A IL CANCELLIERE " R 9 7 T 1 - S Di Nuzzo 3 I T R . G DEPOSITATA IN CANCELLERIA E N A ' R 25 CL 2001 L 7 L 6 A 9 E Oggi, D 1 D - 5 E I - T S 3 IL CANCELLIERE N N E E E S G S E G I H " E A L