Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
E N A O L I L Z E A D R * T S 7 I . 1 T G 3 R E . B I C AR I TALIANA A R N ' L A 7 L 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D 0 3 8 1 [9/ 03 E 9 D 1 E - F I T 5 CORTE SUPREMA DI CASA - S N 3 N E E S E S E one della paten G " I G A E mi ignorf Magistrati di guida in via cautela: L composta dr. Ciovanni Losavio Presidente disposta dal prefetto. dr. Mario Adamo Consigliere R.G. N. 18160/ dr. Walter Celentano Consigliere Cron.8752 dr. Aldo Ceccherini Consigliere Consigliere rel. dz. Fabrizio Forte Rep. ud. 05.12.200 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA su ricorso iscritto al n° 18150 del Ruolo Generale de- T gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA PO RC, elettivamente domiciliato in Roma, V. Filippo Civirini n.49, nello studio dell'avv. Fulvio Lunari, che lo rappresenta e difende, per pro- cura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto, con sede in Ascoli Piceno, P.za Simonetti r. 36. INTIMATA avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, n. 713 del 2271 2002 15 - 25 maggio 2000. Udita, a l'udienza del 5 dicembre 2002, la relazione dei consigliere dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 25 maggio 2000, il Tribunale di Fermo ha respinto l'opposizioro di EL LL a l'ordinanza del 18 aprile 1998 del Prefetto di Asco- li Piceno, che disponeva la sospensione della sua pa- tente automobilistica por meai due, ai sensi degli ar tt. 223, 2° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), a seguito d'incidente stradale provocato dall'opponerte, da cui erano derivate lesioni persona- li al terzo trasportato, per le quali il procedimento penale era stato archiviato per difetto di querela. Con l'opposizione, il LL aveva sostenuto che ressura responsabilità poteva essergli addebitata, per aver messo in atto ogni precauzione, in rapporto alle condizioni della strada, o che comunque il prefetto e- ra carente di potere, essendo stato definito il giudi- zio penale per lesioni con decreto di archiviazione. Solo in corso di causa c con le conclusioni aveva poi dedotto che la Prefettura aveva omesso di comunicargii l'inizio del procedimento ex art. 7 legge 241/90. 3 Il Tribunale, ritenuta tardiva e inammissibile l'ecce- zione della mancata comunicazione dell'avvic del pro- cedimento amministrativo, ha affermato che la natura cautelare dell'ordinanza prefettizia esclude la neces- sità del procedimento penale, rigettando l'opposizio- ne, con compensazione delle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso cor due motivi il LL e il Prefetto di Ascoli Piceno non si è difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241, per avere la sentenza violato i principi in essi enunciati che impongono la comunicazione agli interessati dell'avvio dei procedimenti amministrativi che li riguardano: nel caso il Prefetto di Ascoli Piceno ha sospeso la paten- te, senza comunicare al LL l'avvio della re- lativa procedura. L'eccezione sollevata con memoria difensiva dal ricor- rente non è stata ritenuta influente dal Tribunale e ad essa avrebbe potuto comunque replicare la Prefettu- ra, essendosi prospettata con memoria del maggio 1999. 1.1. Il tribunale ha sostanzialmente escluso l'a is- sibilità dell'eccezione ("si ritiene che non possa es - sere tenuta in considerazione" pag. 5 sentenza) per - 4 essere stata sollevata per la prima volta con la pre- cisazione delle conclusioni, anche se ha poi rilevato la sua infondatezza, rilevando che "la presunta viola- zione dell'art. della legge n.241/1990...non influi- sce affatto sulla materia in questione". Non risultando certo il rifiuto del contraddittorio in ordine al motivo d'opposizione tardivamente prospetta- to, è opportuno l'esame di merito sul punto e rileva- re l'infondatezza del ricorso per tale profilo. Infatti, come affermato in più sentenze di questa Cor- te, "anche in relazione alle fattispecie di sospensio- ne provvisoria della patente di guida disciplinate dal primo e dal secondo comma dell'art. 223 del C.d.S. so- no ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 del- la L. n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla re- gola che impone che l'avvio del procedimento ammini- strativo venga comunicato ai soggetti nei cui confron- ti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effecti" (Cass. 6 febbraio 2002 n. 1601).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 222 e 223 C.d.S. perchè la sospensione cautelare à legitzima, solo se disposta nell'immediatezza dell'incidente che la determina. Nel casc la Polizia stradale non ha ritirato subito la 5 patente e la sospensione è stata irrogata con provve- dimento dell'aprile 1998 notificato in maggio, mentre le pretese lesioni colpose erano state cagionate dall' incidente nel mese di febbraio. Il Tribunale, preso atto dei ricardi indicati, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per escere stato proposto per la prima volta in sede di legittimità e comportando comunque giudizi sulla mo- tivazione del provvedimento amministrativo cautelare, riscrvati soltanto al giudice del merito. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e nulla va disposto per le spese di questa fase non avendo l'in- timata Prefettura svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2002. Il presidente locative # Il prsigliere estensore1 porsig] slup Depos IL CANCELLIERE Andra Blanchi H IL CARCELLIERE