Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
La querela rende perseguibili tutti i reati ravvisabili nell'esposizione dei fatti, salvo che sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2009, n. 30128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30128 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Меніш
30 128 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica del 9 aprile 2009
Sentenza n. 1447/09 Reg. gen.n.18748/08
composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente
dott. Matilde Cammino Consigliere
dott. Domenico Gallo Consigliere
dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott. Mirella Cervadoro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'avv. Roberto Ponzio difensore di CO SS,
nato a [...] il [...];
Sul ricorso proposto dall'avv.Demetrio Cristofori difensore della parte civile
AT GA
avverso la sentenza del Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, in data
9.11.2005.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella
Cervadoro.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr.Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, ai soli fini civili, ricorso della p.c.; rigetto del ricorso dell'imputato f limitatamente alla posizione di CO UI, e rigetto - nel resto - per il
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21.10.2004, il Giudice di Pace di Bra assolveva
CO SS e CO UI dal reato di cui agli artt. 81 e 635 c.p., in danno di AT GA.
Avverso tale pronunzia propose appello il p.m. e ai sensi dell'art.576 c.p.p. la parte civile costituita AT GA, ed il Tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava
CO SS responsabile del reato ascrittogli con riferimento al taglio del telone posteriore dell'auto di proprietà di AT GA e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di euro 300,00 di multa. Dichiarava tenuto e condannava il CO al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) la violazione dell'art.606 lett.c) cpp in relazione all'art.20 comma II lett. c) D.l.gs 274/2000 per nullità dell'atto di citazione a giudizio, non essendo stata indicata alcuna valida fonte di prova.
2) la violazione dell'art.606 lett.c), inosservanza 0 erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art.606 lett.c.) c.p.p. in relazione all'art.20 comma II lett. c) D.I.gs. 274/2000, in quanto nella citazione non è stato indicato alcun testimone, né alcuna circostanza e pertanto la testimonianza della parte offesa era inammissibile.
3) erroneità e/o mancanza della motivazione in ordine alle questioni di cui a punti I e II del presente ricorso in riferimento agli artt.606 lett.c)
c.p.p. e art.20 lett.c) D.lgs. 274/2000, in quanto sulle due questioni distinte il
Tribunale ha fornito una motivazione unica ed insufficiente.
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità nei confronti dell'imputato
CO SS (art.606 lett.c) c.p.p.), ed in particolare: sulla data del fatto, il Tribunale ha affermato che non può tenersi conto
"dell'eventuale discrepanza tra quella indicata in dibattimento e quella indicata in querela
- in assenza di qualsiasi contestazione ex art. 500 c.p.p."; il
2 -
riferimento all'art.500 c.p.p. è incongruo ed errato, in quanto la querela non è utilizzabile per le contestazioni ex art.500 c.p.p.; sulla mancata reazione della persona offesa, il Tribunale non spiega come fosse logicamente possibile che AT GA non avesse reagito al comportamento di un vicino di casa;
sull'importo dei danni, non vi è alcuna motivazione sulla lievitazione dell'importo dei danni da parte della persona offesa.
Ricorre per cassazione il difensore della parte civile AT GA, deducendo:
con il primo motivo, la violazione dell'art.606 comma | lett.b), nella dichiarazione di improcedibilità del fatto di cui alla prima parte del capo di imputazione.
Nel capo di imputazione sono contestati due episodi di danneggiamento. II
Giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che i primi danneggiamenti descritti in denuncia non fossero mai stato oggetto di querela e che pertanto fossero improcedibili, in quanto la querela possiede tutti gli elementi necessari per essere considerata valida e tempestiva per tutti i fatti reato. La parte offesa ha infatti presentato querela soltanto quando ha avuto piena conoscenza di tutti gli elementi anche soggettivi necessari per essere considerata valida e tempestiva per tutti i fatti reato.
con il secondo motivo, la violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p., manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stato assolto il CO
UI per non aver commesso il fatto.
Nella motivazione della sentenza il Giudice ha ritenuto di non avere gli elementi di prova necessari per la condanna, in quanto la parte offesa non gli avrebbe fatto comprendere, che cosa intendesse dire allorché affermava che faceva da palo.
L'espressione "fare da palo" rientra sicuramente nei fatti di conoscenza comune, per cui erra il giudicante d'appello laddove addebita alla parte civile la responsabilità di non avergli spiegato il significato di un fatto notorio, che ben poteva porre a fondamento del convincimento di reità
3 Con il terzo motivo violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. circa l'illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni, in merito al processo logico di quantificazione dei danni morali subiti dalla parte civile.
Il Tribunale ha riconosciuto in sentenza che la parte offesa era esasperata da una serie di danneggiamenti, ma ha poi liquidato in maniera contraddittoria il danno morale in una somma ridicola, in considerazione del fatto che tali reati hanno scarsa incidenza sul piano personale e morale.
Con il quarto motivo erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett.b) c.p.p. nella compensazione delle spese, manifesta, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art.606 lett.e) c.p.p.
Il Giudice ha ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, in quanto in sede di tentativo di conciliazione, la parte civile non si è presentata personalmente in udienza, ma solo per il tramite del difensore e non ha accettato l'offerta transattiva dell'imputato. L'assenza del
AT, validamente rappresentato dal proprio difensore, non può integrare giusto motivo per compensare le spese.
Motivi della decisione
Il ricorso presentato dall'imputato CO SS, è palesemente infondato, e va, pertanto dichiarato inammissibile.
In tema di procedimento avanti al Giudice di Pace, la previsione di cui all'art.20 D.lgs. n.274 del 2000, disponendo che, a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art.468, comma secondo, c.p., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso in cui, come nel caso di specie, in cui tale diversità non sussista, considerato che una diversa interpretazione implicherebbe che l'art.20 suddetto preveda l'inutile ripetizione in calce alla lista testimoniale dei fatti specificamente indicati nell'imputazione e che la finalità di entrambe le norme in questione è quella di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzione (v.Cass.V, n.4966/2006;
4 n.46868/2005 Riv.233049). Ne consegue che la violazione dell'obbligo di indicazione delle fonti di prova e delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dalle disposizioni per il procedimento dinanzi al giudice di pace, in quanto concernente esclusivamente il diritto al contraddittorio nel processo, comporta l'inutilizzabilità della testimonianza solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto già descritto nel capo di imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato ritualmente instaurato.
Stante il disposto dell'art.507 c.p.p. - applicabile anche nei procedimenti dinanzi al giudice di pace per il rinvio contenuto nell'art.2 del D.Lgs. n.274 del 2000 alle norme del codice di rito - il giudice, ove risulti assolutamente necessario, può disporre l'acquisizione di nuovi e non ritualmente proposti mezzi di prova(v.Cass.Sez. IV, n.25253/2007 iv.236990; Sez.V, n.45406/2005 Riv.
232740).
Correttamente e con motivazione congrua, in conformità alla giurisprudenza della Corte, ha respinto le eccezioni di nullità del decreto di citazione e di inammissibilità della richiesta di audizione della parte offesa e di cui ai motivi di ricorso 1, 2, e 3.
Con il quarto motivo il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (censurando il giudizio alla attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal Tribunale di Bra, con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede.
Il Tribunale di Bra ha, poi, ritenuto la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di danneggiamento relativo al taglio del telone dell'auto della parte offesa, con argomenti esaurienti e privi di vizi logici sia in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del teste AT, sottoposte ad attento ed approfondito vaglio critico, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti come emergenti da tutte le risultanze processuali;
la sentenza sul punto non è quindi meritevole di censura.
Per gli stessi motivi, va rigettato il secondo motivo del ricorso proposto dalla parte civile per gli effetti civili. Il Tribunale, con motivazione altrettanto precisa e puntuale, ed esente da censure in sede di legittimità, ha infatti escluso la responsabilità di CO UI, in assenza di "una qualsivoglia condotta
1 - -che si sia tradotta in un concreto contributo morale o materiale all'attuazione, da parte del figlio, dell'azione tipica, e dunque in ordine alla sua responsabilità ai sensi dell'art. 110 c.p." (v.p.10 della sentenza).
Il ricorso della parte civile è, invece, fondato e va pertanto accolto per quanto riguarda il primo motivo.
Nella querela presentata il 5.12.2002, presentata da AT GA, il querelante, nel descrivere storicamente il danneggiamento del telone dell'autovettura di sua proprietà, dichiarava" già nella scorsa primavera ho constatato che ignori, quasi quotidianamente, danneggiavano la mia autovettura Asia Motors targata AJ 622 DP, che lasciavo parcheggiata all'esterno della mia abitazione e precisamente nel cortile pertinente la stessa.
Stufo dei continui danneggiamenti mi appostai ... e constatai che gli autori del danno erano tali Francomano Alessio mentre il di lui padre, CO
UI, stava appostato sul balcone della sua abitazione....Per i fatti suesposti chiedo che si proceda penalmente nei confronti dei predetti...per tutti i reati che si ravvisano nel predetto atto di querela..."
Considerato che la querela rende perseguibili tutti gli illeciti penali che si ravvisano nella esposizione dei fatti, salvo che sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni reati (Cass.Sez.III, n.4982/1986 Riv. 175752), e che - nella querela presentata dal AT la volontà punitiva era chiaramente espressa in riferimento a tutti i fatti esposti, e non solo ad alcuni di essi, il Tribunale erroneamente ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti con riferimento ai danneggiamenti diversi da quelli di cui ai capi che precedono per mancanza di querela.
I motivi di ricorso di cui ai punti 3 e 4 in ordine alla quantificazione del danno morale ed alla compensazione delle spese restano assorbiti.
In accoglimento del primo motivo di ricorso della parte civile, la sentenza va quindi annullata, ai soli effetti civili, ad esclusione della parte concernente l'assoluzione di CO UI. Le parti vanno rimesse avanti al Giudice
Civile competente per valore in grado d'appello.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato CO SS che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchéof
! 6 ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato CO SS e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata anche dalla parte civile, ad esclusione della parte concernente l'assoluzione di
CO UI, e dispone rimettersi le parti al Giudice Civile competente per valore in grado d'appello.
Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2009.
Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mirella Cervadoro dr.Antonio Esposito
CELLERIA
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DEPO 2009 BRE G U L FIL CANCELE 0 2 Esposito
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