Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2013, n. 37548
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al D. Lgs. n.152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la natura di rifiuto di rilevanti quantitativi di pollina provenienti da allevamento avicolo, ammassati e collocati in aree scoscese e prive di vegetazione).

Non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma seconda, cod. pen.

Commentario1

  • 1Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attiv
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 3 settembre 2016

    Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attività agricola). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 AGOSTO 2016, N. 35588: esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti « Secondo il consolidato principio di questa Suprema Corte, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n.152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257686, nonché l'ulteriore giurisprudenza in essa richiamata; Sez. 3, n. 8890 del 10/02/2005, Gios, Rv. 230981; Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2013, n. 37548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37548
Data del deposito : 27 giugno 2013

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