Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 38807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38807 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38807/2025 Roma, li, 01/12/2025
RA RO AN LI
- Presidente -
NR IO ST CA
Sent. n. sez. 1571/2025 CC 21/10/2025
IA LE LE
R.G.N. 25978/2025
AN IA LO EL
LE UO
Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZA Ul AQ nato in [...] il [...] (CUI 0019CXE);
avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LE UO;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto revocarsi la sentenza della Corte di cassazione impugnata ed annullare senza rinvio la sentenza della Corte di assise d'appello di Sassari dell'11 dicembre 2023 nei confronti del ricorrente perché il reato ascrittogli al capo 4 è estinto per prescrizione.
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Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: RO Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 48711816429ce49
RITENUTO IN FATTO
1. ZA Ul AQ, per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa da questa Corte (Sez. 1, n. 20305 del 26 febbraio 2025), con la quale veniva rigettato il ricorso, presentato nel suo interesse ed avente per oggetto la pronuncia resa dalla Corte d'assise d'appello di Sassari l'11 dicembre 2023 (che lo aveva condannato per essere stato il promotore di un'associazione operante in Olbia e finalizzata alla commissione di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).
2. La difesa deduce l'esistenza di un errore percettivo che avrebbe condotto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Avendo, infatti, ritenuto ammissibile il ricorso e avendo individuato esplicitamente la scadenza del termine di prescrizione alla data del 26 ottobre 2024, la difesa sostiene che questa Corte avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato, maturata in epoca successiva alla sentenza di appello, ma, per suo esplicito riconoscimento, prima della decisione.
3. Il ricorrente ha anche proposto istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, accolta dalla Sezione feriale con ordinanza del 14 agosto 2025.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Com'è noto, ove l'impugnazione proposta sia ammissibile e, quindi, si sia radicato il rapporto processuale (come in concreto avvenuto), la prescrizione del reato, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza d'appello e prima di quella del grado successivo, deve essere rilevata dal giudice di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...]). E il mancato rilievo del compimento del termine massimo di prescrizione, in caso di pronuncia differente dalla inammissibilità, costituisce errore di fatto deducibile con lo specifico strumento offerto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., ogni qual volta non siano necessarie ricostruzioni o valutazioni di fatto, non consentite, secondo i principi tradizionali, in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, [...], Rv. 257856).
3. Ebbene, secondo la prospettazione offerta nella stessa sentenza impugnata, la contestazione del reato associativo (di cui al capo 4, unico residuo
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reato all'esito delle già dichiarate prescrizioni) deve intendersi limitata temporalmente (con l'espressione "a tutt'oggi") fino alla data del decreto che dispone il giudizio, quindi, sino al 6 novembre 2015, data di emissione del decreto di giudizio immediato. Per cui, esclusa la circostanza aggravante prevista dal comma 6 dell'art. 416 cod. pen., ed escluso, ratione temporis, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione previsto dal sesto comma dell'art. 157 cod. pen., attraverso il richiamo ai delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. (atteso che l'inserimento in tale ultima disposizione del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12 commi 1, 3 e 3-ter d.lgs. n. 286 è avvenuto successivamente alla consumazione dei predetti delitti), il termine ordinario di prescrizione, alla luce della pena edittale massima prevista per le figure apicali (come quella assunta dai ricorrenti) è stato individuato in anni sette e quello massimo in anni otto e mesi nove. Termine al quale, aggiunti ulteriori 81 giorni, nel corso dei quali il procedimento è rimasto sospeso (per il rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2017, per il legittimo impedimento degli avvocati Plati e Corbucci e per il legittimo impedimento degli imputati HA IY, HA TI e KI HA MU), è andato a scadere il 26 ottobre 2024.
4. Nè rilevano differenti possibili ricostruzioni del termine di decorrenza della prescrizione (la pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale: Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, [...], Rv. 281021; con l'eventuale onere a carico dell'accusa di fornire la prova in ordine al protrarsi della condotta criminosa: Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, [...], Rv. 260511; il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza: Sez. 5, n. 12498 del 13/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284306; il concreto protrarsi della condotta: Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261792). L'errore di fatto, per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste, infatti, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall'influenza determinante esercitata sul processo formativo della volontà, viziato, appunto, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Sono, quindi, fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se
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dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). Per cui, a fronte di una esplicita indicazione contenuta nella sentenza impugnata, in questa sede non è possibile individuare un momento di consumazione del reato (e, conseguentemente, una diversa decorrenza del termine prescrizionale) differente rispetto all'esplicita indicazione contenuta in sentenza fondata su una differente valutazione della questione giuridica sottesa.
5. Da quanto osservato discende che va accolta la richiesta di revoca della sentenza n. 20305 del 2025, emessa da questa Corte il 26 febbraio 2025, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza dell'11 dicembre 2023 della Corte di assise di appello di Sassari, limitatamente alla posizione del ricorrente e in relazione al reato di cui al capo 4), perché estinto per intervenuta prescrizione;
una pronuncia che può essere adottata immediatamente, anche in sede rescindente, senza fissazione di pubblica udienza, perché corrispondente esattamente alla richiesta contenuta nel ricorso (Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, [...], Rv. 285586).
6. In ragione della natura dei reati contestati, va disposto - ai sensi dell'art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del
processo.
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P.Q.M.
Revoca la sentenza della Prima sezione della Corte di cassazione n. 20305, emessa in data 26 febbraio 2025, nei confronti di ZA Ul AQ e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, emessa in data 11 dicembre 2023, perché il reato ascritto è estinto per prescrizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
LE UO
Il Presidente
RA RO AN LI
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