Sentenza 4 ottobre 2018
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad un gestore di telefonia, dichiari di aver smarrito la scheda SIM, in quanto le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in base all'art. 76 del medesimo decreto, sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale. (In motivazione la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000, nei rapporti con i gestori di pubblici servizi e, dunque, anche con quelli di telefonia, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.).
Commentario • 1
- 1. Sentenze su autocertificazione: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2018, n. 6347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6347 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento