Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2018, n. 6347
CASS
Sentenza 4 ottobre 2018

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Integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad un gestore di telefonia, dichiari di aver smarrito la scheda SIM, in quanto le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in base all'art. 76 del medesimo decreto, sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale. (In motivazione la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000, nei rapporti con i gestori di pubblici servizi e, dunque, anche con quelli di telefonia, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.).

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2018, n. 6347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6347
Data del deposito : 4 ottobre 2018

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