Sentenza 25 ottobre 2018
Massime • 1
Integra il furto consumato - e non il furto tentato - la sottrazione di bene appartenente a un terzo (nella specie un portafogli) all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, considerato che gli addetti alla vigilanza non operano alcun preventivo monitoraggio della "res" in possesso del terzo e il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui.
Commentario • 1
- 1. Furto supermercato: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2018, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2018 |
Testo completo
0 0054-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. N. 2711/2018 sez.
5 - Presidente - Stefano PALLA P.U. 25/10/2018- Eduardo DE GREGORIO R.G.N. 46293/2017 Barbara CALASELICE Rel- Alessandrina IN LA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IB VE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2017 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, F. Salzano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. F RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Nola, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di RO De BE, alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624 - 625, comma 1, n. 4 cod. pen., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante.
2. Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. I giudici di merito hanno disatteso la richiesta di qualificare il reato come tentato, ritenendo avvenuto l'impossessamento della res. Invece la ricorrente assume che la refurtiva (il portafogli) non è entrato nell'esclusiva signoria dell'imputata, trattandosi di azione avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti, addetti alla sicurezza, essendo in atto sistema di video sorveglianza.
2.2. Con il secondo motivo si assume erronea applicazione dell'art. 624, comma 1, n. 4, cod. pen. avendo l'agente approfittato della distrazione della vittima del borseggio.
2.3. Con il terzo motivo si censura la motivazione sotto il profilo dell'entità della pena, reputata non motivata e, comunque, eccessiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
2.Il primo motivo di ricorso è infondato, risultando correttamente applicati, dai giudici di merito i principi dettati da questa Corte regolatrice in materia di furto consumato. Incongruo appare, infatti, il riferimento all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio da questa Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine 2 presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U., n. 52117 del 17.7.2014, Rv. 261186). Nel caso in esame, invece, gli addetti alla vigilanza non hanno operato alcun preventivo monitoraggio della res, trattandosi di furto di un portafogli avvenuto ai danni di una cliente che si trovava nel supermercato, sottratto con l'ausilio di una complice che si era occupata di distrarre la vittima, fatto accidentalmente ripreso dalle telecamere installate nell'esercizio commerciale. Gli addetti alla sorveglianza sono intervenuti quando la De BE si era già impossessata del portafogli sottraendolo, definitivamente, al soggetto passivo, persona diversa dai titolari della signoria sulla merce, bene a tutela del quale il servizio di monitoraggio a distanza era stato predisposto. Si tratta, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, di furto consumato, pur tenendo conto della breve durata dell'impossessamento, ma in quanto definitivamente sottratto alla titolare della detenzione della res sottratta.
2.1. Il secondo motivo è infondato, tenuto conto che, nella specie, le circostanze in cui è avvenuta la sottrazione del portafogli, come descritte dalla sentenza di merito, non sono limitate al mero approfittamento di un momento di distrazione della vittima. La Corte territoriale, invece, ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte regolatrice, nella sua composizione più autorevole (Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli) in tema di furto con destrezza, avendo rilevato che, nel caso in esame, è stato predisposta dall'autrice del furto, una situazione contingente, grazie alla quale la sorveglianza della vittima è stata senz'altro meno rigorosa. Ciò attraverso l'ausilio di una complice che si è occupata proprio di distrarre la persona offesa che teneva la borsa appesa al carrello. Si ritiene, infatti, che l'approfittamento di una condizione favorevole, appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore della res, integri la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017 - dep. 2018, D.S. Rv. 271757). In tema di furto, infatti, è noto il principio già affermato in sede di legittimità, secondo il quale la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata 3 da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere o anche solo attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res. Sicché tale aggravante non è esclusa nemmeno nel caso in cui il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017 - dep. 2018, Miele, Rv. 272688).
2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la misura della pena trova, nel provvedimento impugnato, adeguata, congrua e non contraddittoria motivazione, esente da vizi logici, in quanto commisurata alla pericolosità sociale dell'imputata e alla negativa personalità della predetta, desunta dai precedenti penali specifici.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/10/2018 Il Consigliere est Il Presidente Stefano Palla Barbara Calaselice Jan's CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 GEN. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4