Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
0 19 5 6/0 1 OPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ucno da Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pul lin Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 20257/98 Cron.4136 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 612 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/11/00 - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere Richiesta COR RE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti L. 6000 SE N TENZA il. IL CANCELLIERE01 sul ricorso proposto da: IN ST, elettivamente domiciliato in LIRE 3000 ROMA VIA MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA SERRA S., difeso dagli avvocati VELLA ERNESTO, CONSIGLIO FRANCESCA, giusta delega in atti;
CG069412 - ricorrente ༣ ་་་། ༣ ་དོམ་ CG069413
contro
SO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che lo difende unitamente agli avvocati CULTRERA PAOLO, MAUCERI SALVATORE, giusta2000 1810 delega in atti;
-1- - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 505/98 della Corte d'Appello di Richiesta copialesecutiva CATANIA, depositata il 15/06/98; dal Sig. MAGMAMO. 28.000+6 Boll per diritti L. udita la relazione della causa svolta nella pubblica +11 1 001 IL CANCELLIERE udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
ta VELLA ErnestoOR CONSIGLIO Francescaudita fl'Avvocata che difensori del ricorrente, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
2:58 1.5000 udito 1'Avvocato MAGNANO DI SAN LIO Giovanni, CANCELLERIA difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore WY288510 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RE 2000 CANCELLERIA € 0,52 L.1000 CANCELLERIA BB101720 BB101713 L AX938895 BB101713 AX938949 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Siracusa, accogliendo la Il domanda, proposta con atto di citazione notificato il 10 settembre 1994, con la quale GI CA chiedeva che fosse dichiarato legittimo il suo 2recessO dal contratto preliminare concluso il aprile 1994 con IA NO, in virtù del quale il NO gli aveva promesso in vendita una parte, estesa tumuli dodici, di un fondo rustico sito in agro di Pachino, alla contrada "Saiazza Cozzo Calabrese", con caseggiato soprastante, instando, altresì, per la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra, dichiarò legittimo il recesso operato dal CA e condannò il NO al pagamento, a favore del CA, del doppio della caparra. dalLa decisione del Tribunale, impugnata т NO, è stata confermata dalla Corte d'Appello и di Catania con sentenza del 15 giugno 1998, е д Ha Osservato il giudice d'appello che dal л с preliminare di vendita risultava chiaramente che ben determinataoggetto del contratto era una porzione, pari а tumuli dodici, del fondo, venditore, non già, appartenente al promittente sosteneva l'appellante, la quota indivisa del come 3 NO del fondo esteso complessivamente ventiquattro tumuli e, pertanto, non poteva assumere alcun rilievo né l'eventuale conoscenza, del promissario acquirente, da parte indiviso, ai del fondo, pro dell'appartenenza germani IA e IA NO né l'eventuale suo progetto di acquistare la proprietà dell'intero fondo. Sicché, ad avviso della corte di merito, risultava ininfluente la prova per testi richiesta cond oni dall'appellante. Ed analoghe dimostravano che alcun argomento utile a sostegno della tesi dell'appellante poteva trarsi dai due telegrammi inviati, rispettivamente, il 22 luglio ed il 23 agosto 1994 dal NO al CA, come risultava dal primo telegramma, ilattesocché, ит promittente venditore ribadiva la volontà di ив vendere la sua quota indivisa del terreno e della ч casa. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il NO, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il CA, che ha anche depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura 1'impugnata sentenza per violazione e falsa 4 applicazione dell'art. 1362 cod. civ. nonché per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, adducendo che l'individuazione dell'oggetto del contratto, operata dal giudice d'appello con esclusivo riferimento al dato letterale offerto dal contratto preliminare, configura una palese violazione delle norme ermeneutiche dettate dall'art. 1362 cod. civ. e dalla costante giurisprudenza. Osserva il ricorrente che, ai sensi dell'art. Corte d'Appello avrebbe1362, cpv, cod. civ., la dovuto valutare anche il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, all'uopo disponendo la prova per testi richiesta, dalla т quale sarebbero emersi il tentativo del CA di и acquistare anche la quota di proprietà della в NO e le difficoltà da lui incontrate nel и reperire i necessari mezzi finanziari, difficoltà ч ilcorrispondere che 10 avevano indotto а non quindi, ad avanzare secondo acconto e, l'illegittima pretesa di recedere dal contratto. La censura è destituita di fondamento, poiché la corte di merito ha correttamente ritenuto che l'assoluta chiarezza della clausola del contratto relativa all'oggetto, con la quale le parti si 5 rispettivamente, а vendere ed а obbligavano, 121"superficie di tumuli comprare la con caseggiato soprastante, confinante ad ovest con proprietà della signora NO IA, а sud con stradella, ad est con stradella comune ad altra ditta" fosse sufficiente a dare certezza che l'oggetto del contratto era costituito, non già dalla quota indivisa, di proprietà del promittente venditore, del fondo esteso tumuli ventiquattro, bensì una precisa ed individuata parte separata del fondo, estesa dodici tumuli, di proprietà del ricorrente. La correttezza dell'interpretazione letterale operata dal giudice d'appello e la sua idoneità a rendere palese la volontà delle parti sono, invero, т giustificate dall'indicazione di una ben precisa и estensione della parte di fondo promessa in vendita ив dall'indicazione dei confini di e, soprattutto, ч tra i quali è la parte ritenuta di proprietà essa, esclusiva della sorella del promittente venditore. E', infatti, evidente che, se l'oggetto del contratto fosse stata la quota indivisa del ricorrente, non avrebbe avuto ragione l'indicazione, tra confini, della quota del NO IA, perché ciò presupponeva la già 6 avvenuta divisione del fondo. A fronte di tanta chiarezza della clausola contrattuale, nessuna censura merita il giudizio di irrilevanza della prova per testi dato dalla corte territoriale. Al riguardo, va, peraltro, Osservato vertendosi in tema di promessa di vendita di che, immobili, necessitante ad substantiam della forma scritta, la prova per testi, volta а contrastare quanto con tutta evidenza emergeva dalla scrittura privata, risultava soprattutto inammissibile. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453, 1455 e 1460 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ritenendo che la domanda di recesso del CA non т potesse trovare accoglimento, perché difettavano и presupposti del recesso, costituiti ив dall'adempimento della parte recedente e ч dall'inadempimento dell'altra parte. Osserva che: a) il Al riguardo, il ricorrente avendo versato il promissario acquirente, non secondo acconto e non avendo accolto l'invito а comparire innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo, non poteva essere considerato adempiente;
b) а rendere inadempiente esso 7 ricorrente non poteva essere ritenuto sufficiente la circostanza della promessa di vendita, quale unico proprietario, di un fondo oggetto di del protrarsi di talecomunione indivisa e situazione sino alla data fissata per il versamento del secondo acconto. Il motivo non può trovare accoglimento, perché, vero che il recessO di una parte del se contratto, per essere ritenuto legittimo, presuppone che il recedente sia adempiente e che, per contro, l'altra parte sia inadempiente, è pur vero che l'accertamento di tali presupposti è in esame, compiuto dalla corte distato, nel caso merito, che ha correttamente individuato l'inadempimento del promittente venditore nella pretesa di vendere, contro l'assoluta evidenza т е dell'atto scritto, la sua quota indivisa del fondo e л , non, invece, una ben determinata parte separata di esso. Ovviamente, l'inadempimento del promittente per il principio venditore giustificava, adimplendum, il mancato inadimplendi non est da parte del promissario versamento dell'acconto acquirente. Col terzo motivo il ricorrente, dolendosi di 8 violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 e 1385 cod. civ., in relazione agli artt. 1479 e sgg, cod. civ., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rileva che la corte territoriale, nonostante una specifica censura contenuta nell'atto di appello, ha omesso di considerare che, trattandosi di contratto preliminare, l'inadempimento del promittente venditore rispetto all'obbligazione di procurare all'altra parte il bene promessogli in vendita, non poteva configurarsi che alla scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, poiché era in quel momento che il promittente venditore doveva essere in grado di far conseguire del all'altra parte l'acquisto della proprietà . т bene. е Anche quest'ultima censura è infondata, poiché в и correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che ч l'insistita pretesa del promittente venditore di ritenere promessa in vendita la sua quota indivisa del fondo anziché la quota separata individuata dalle parti del contratto preliminare, pretesa desunta anche dalla comunicazione telegrafica del 22 luglio 1994, rendesse evidente, al di là della data fissata per la stipula del contratto 9 definitivo, la sua volontà definitiva di non adempiere il contratto, così come era stato concluso. Ritiene, invero, questa Corte che .222 l'accertamento dell'intrattabile volontà della parte di non adempiere il contratto, specie quando, come nel caso in esame, tale volontà sia stata ribadita in giudizio, sia di per sé idoneo a configurare l'inadempimento della parte che tale volontà abbia manifestatq, anche quando si tratti di promessa di vendere un bene altrui ed il termine fissato per la stipula del contratto definitivo non sia scaduto. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, il pertanto, т. е condannato а rimborsare al ricorrente Va в le spese del giudizio di controricorrente и legittimità, liquidate come da dispositivo. ч
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le presente giudizio, che liquida inspese del complessive L.
6.250.000 di cui L.
6.000.000 per onorari. 9 novembre 2000, Così deciso in Roma, addi 10 nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Il Paridente Il Couriglice extenson Кравчи G a l er IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 FED 2001 IL CANCELLIERE C1 60000 310000 6 MAR. 2001 110919 I C I p. F F #responsab U 11