Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
IC L O B L L B O U B P E E E ) 035 7 9 /0 1 N E N O I C , Z 1 A 9 A P 9 R 1 I T - S D 1 I 1 G E - E 1 R IC 2 ! LIAN IN NOME DEL PO LO . A D L D U 9 E I 3 T G E N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E 6 S Oggetto 4 .N E . T T T IS Risarcimento danni da R ( SEZIONE TERZA CIVILE incidente stradale..Sentenza A del Giudice di Pace Revocazione. Ricorso per cassazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15415/97 Dott. Manfredo GROSSI Presidente 139/98 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere - - 7436 Cron. Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - Consigliere- Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud.13/10/00 Dott. Alberto TALEVI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GUIDA CLEMENTE, FIRS ASSICURAZIONI S.P.A. in 1.c.a., ESPOSITO GABRIELE;
2000 intimati - 1615 1 a sul 2° ricorso n° 00139/98 proposto da: FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE POLA 31, presso 10 studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente- nonchè
contro
GUIDA CLEMENTE, ESPOSITO GABRIELE, ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. N.Q. IMP. DESIGNATA REG. CAMPANIA;
intimati avverso la sentenza n. 100/97 del Giudice di pace di ARIENZO, depositata il 04/07/97; RG.111/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ANTONIO GURGO (per delega Avv. E. Augeri); udito l'Avvocato STEFANO STELLACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28.3.96 Guida Clemente, premesso che il 30.9.93 la sua autovettura era stata danneggiata dalla vettura di SI Gabriele, conveniva in giudizio quest'ultimo nonché la F.I.R.S. s.p.a. in 1.c.a. e la Generali s.p.a. nella qualità di impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S., innanzi al Giudice di Pace di Arienzo, per ottenere il risarcimento del danno (indicato in £ 1.500.000) nei limiti dell'adita competenza. Il Giudice di Pace, con sentenza 24.12.96 – 21.1.97, rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese. Con atto notificato il 15-17.2.97 il Guida conveniva nuovamente in giudizio i predetti convenuti chiedendo la revocazione della sentenza predetta. Con sentenza decisa e depositata il 4.7.97 il Giudice di Pace di Arienzo accoglieva la domanda di revoca, dichiarava l'SI responsabile dell'incidente e condannava i convenuti in solido a pagare la somma di £ 1.000.000 oltre interessi dal fatto con rivalutazione dalla domanda, nonché le spese del giudizio. Contro questa decisione ricorre per cassazione la Assicurazioni Generali s.p.a. con un motivo. Propone ricorso incidentale con un motivo la FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI s.p.a. Detta ricorrente incidentale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto provvedere alla riunione dei ricorsi. Con l'unico motivo di ricorso la Assicurazioni Generali s.p.a denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., rilevando (nel "Fatto”) che il Giudice di Pace ha sostenuto che l'errore di fatto era “…in dipendenza di documento, ossia 3 fotocopia della carta di circolazione illeggibile ... (omissis)... talché con la proposizione di questo giudizio in revocazione, l'attore a dimostrazione della sua titolarità, ha prodotto altra copia leggibile...", e lamentando: che l'errore ex art. 395 n. 4 deve consistere in una falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile ed inoltre il fatto in questione non deve aver costituito un punto controverso della causa;
-che tutto questo non s'è verificato;
- che non si trattò di un errore del Giudice immediatamente rilevabile, ma di una carenza probatoria (un errore dell'attore). La FIRS, con il suo ricorso incidentale (... IN ADESIONE al ricorso principale...) ribadisce in sostanza le argomentazioni della Generali. Le doglianze vanno accolte. Infatti, come questa Corte ha molte volte rilevato, (v. tra le altre Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997) “L'errore di fatto, che puo' dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verita' e' Mn positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purche', da un lato, la realta' desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti;
pertanto, non costituisce errore di fatto, ma di diritto, quello inerente all'idoneita' dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, ove tale inidoneita' sia stata affermata in esito alla valutazione giuridica dell'atto stesso”. Nella specie il predetto errore di fatto che puo' dar luogo a revocazione della sentenza non sussiste;
infatti l'impugnata decisione n. 100 del 4.7.97 si basa su di una nuova valutazione (di un documento e della sua efficacia probatoria) sulla base della produzione "...con la proposizione di questo giudizio in revocazione...” di "...altra copia leggibile..."; dando dunque per scontato e basandosi sul fatto che era allo stato disponibile quella copia leggibile che non era stata invece disponibile al momento della prima decisione (dal che consegue che quindi nella prima decisione non vi era stato errore di percezione consistente nella supposizione di un fatto la cui verita' era incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita); e dando inoltre (implicitamente) per scontato che detta prima decisione era stata causata da tale illeggibilità (dal che consegue - sia pure implicitamente che il fatto aveva costituito punto controverso sul quale la prima sentenza aveva pronunciato). Vi erano dunque due ragioni (ciascuna delle quali sarebbe stata già da sola sufficiente) di inammissibilità della revocazione. L'impugnata decisione va dunque cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso a Roma il 13.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Allento wn M ifrado from IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 12 MAR. 2001 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Ciceroय