Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; né rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2010, n. 34894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34894 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
348 9 4 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/05/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIULIANA FERRUA Presidente - N.
- Rel. Consigliere - 1363 J
Dott. ARTURO CARROZZA
REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE
- Consigliere - N. 40988/2009
Dott. VITO SCALERA
- Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di:
1) SYLL MASS N. IL 01/03/1987 * C/
avverso la sentenza n. 1618/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 19/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Семер
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Torino ha assolto Syll Mass dal reato di cui all'art.495 c.p. (avere declinato ai pubblici ufficiali della Questura di Torino generalità false) sul presupposto che non possibile affermare quale delle identità in precedenza affermate fosse falsa o vera
2.- Il Procuratore Generale di Torino propone ricorso per cassazione, deducendo che la decisione impugnata violava il principio giurisprudenziale secondo cui sussiste il delitto contestato nel caso in cui in più occasioni siano state fornite dichiarazioni diverse sulla propria identità personale.
3.- Il ricorso è fondato.
È principio giurisprudenziale, da cui questa Corte non intende discostarsi, che "qualora taluno renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità, si configura comunque a suo carico il reato di cui all'art. 495 c.p. a nulla rilevando, in contrario, che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa eventualmente, aver detto il vero" (Cass., sez. V, 12 gennaio 2001, n. 8569, in Riv. Pen. 2001, 559; Cass., sez.
V, 22 ottobre 2003, n. 4565, in Dir. e Giust. 2004, 9, 20 ). Diconseguenza la sentenza impugna va annullata con rinvio ad una diversa sezione della
Corte di Appello di Torino che dovrà attenersi al predetto principio.
Il giudice del rinvio esaminerà, poi, la questione circa la legittimità costituzionale dell'aggravante contestata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Torino per nuovo esame.
ROMA 27 maggio 2010 Depositata in Cancelleria Roma, li...27 SET. 2010 Il Consigliere est. Il Presidente
A.Langer IL CANCELLIERE Carmela Lanzuise n