Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
La Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 11, lettera B), legge n. 100 del 1963, ha il potere di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, nonché, ex artt. 20 e 22, terzo comma, legge n. 21 del 1986, di verificare il legittimo esercizio della medesima, quindi l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, anche in considerazione della circostanza che per il dottore commercialista iscritto nell'albo professionale sono configurabili ex legge n. 21 del 1986 tre diversi modelli assicurativi e, perciò, l'iscrizione in detto albo non implica necessariamente l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, costituendo piuttosto un presupposto esterno di quest'ultima iscrizione. Pertanto, la suindicata verifica non involge questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione nell'albo professionale, bensì l'accertamento della sussistenza dei requisiti del rapporto previdenziale e dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, che, conseguentemente, può essere svolto da quest'ultima, anche in riferimento a periodi per i quali era prevista l'iscrizione obbligatoria del professionista alla Cassa (nella specie, anni dal 1963 al 1978), sia in considerazione della funzione pubblicistica ad essa spettante prima della sua riforma e del generale principio di autotutela, sia al fine di evitare la sovrapposizione di diversi regimi previdenziali concorrenti e, attraverso comportamenti fraudolenti, l'abuso del diritto del libero esercizio professionale (Nella specie, la Cassa di previdenza aveva contestato il diritto di un dottore commercialista ad ottenere l'erogazione della pensione, in quanto risultava titolare dal 1963 al 1978 di una licenza d'albergatore, benche non fosse stato cancellato o sospeso dall'Albo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il potere della Cassa di accertare la situazione di incompatibilità, omettendo di verificare se vi fosse stato contemporaneo esercizio dell'attività libero - professionale con altra attività con questa incompatibile).
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6299 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6299 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21276-2016 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, SILVIA …
Leggi di più… - 2. Cassa forense: solo i periodi d’incompatibilità successivi al 1975 sono inefficaci ai fini pensionisticiGiampaolo Cervelli · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO BOVE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MOSNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 228/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 17/01/00 - R.G.N. 813/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CA di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti ricorre per la CAzione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Bolzano che, confermando quella di primo grado, ha affermato il diritto del Dottore commercialista IN RN ad ottenere l'erogazione della pensione di vecchiaia dal 17 aprile '97, per aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' e maturato, nel dicembre 1995, trentatre anni d'iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti. A quanto è dato di conoscere dalla narrativa della sentenza impugnata il Dott. RN aveva, a suo tempo, impugnato il provvedimento con cui la CA aveva respinto, "neutralizzando" le contribuzioni versate a fronte dell'ininterrotto esercizio della professione, la domanda di pensione per incompatibilità, in quanto titolare di licenza d'albergatore, tra il 1963 e il 1978, pur non essendo mai stato cancellato o sospeso dall'Albo.
La sentenza impugnata ha escluso che la CA possa, al fine di dar corso all'erogazione della pensione, sindacare la legittimità dell'iscrizione del professionista all'Albo (art. 3, d.P.R. n. 1067/'53), essendo detto potere, conformemente ai principi affermati da questa Corte (sent. n. 3493/96), riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine, diversamente da quanto, invece, avviene per l'Ordine forense e la rispettiva CA, rilevando, infine, che "comunque... anche nel periodo contestato dal 1963 al 1978, il Dott. RN ha provato (vedi documentazione da lui dimessa e non contestata, vedi dichiarazione teste Stefano Vanzo) d'aver svolto attività di Dottore commercialista".
Contro questa sentenza la CA ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti, articolandoli in quattro profili. Resiste l'intimato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per CAzione la CA ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'alt. 22, comma 3, legge n. 21/1986 in relazione al principio di legalità dell'azione riferito all'Ente titolare di una pubblica funzione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.", avendo la sentenza impugnata sostenuto erroneamente, senza darne motivazione alcuna, che non sussiste in capo alla CA dei Dottori commercialisti il potere di verificare situazioni d'incompatibilità, a fronte delle attività esercitate dagli iscritti, dovendosi, invece, confermare il potere di controllo della CA, "qualora alla stregua di elementi univoci non sia concretamente ravvisabile il requisito dell'esercizio libero professionale" e il suo conseguente "diritto di sospendere o negare del tutto le erogazioni istituzionali indipendentemente dal versamento del contributo fisso, se manchi l'ulteriore requisito dell'esercizio libero professionale (così da ultimo Cass. n. 12239/99)", richiamando, al fine, anche i principi "già immanenti nel sistema" del "Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza", integrante lo Statuto della CA (D.M. 31 agosto '98-G.U. 22 settembre 1998, n. 221).
Con il secondo motivo, enunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ.", questa parte sostiene la diversità funzionale degli accertamenti volti a verificare la legittimità dell'iscrizione all'albo, attributiva di uno status, da parte del Consiglio dell'Ordine, destinati ad assicurare certezza pubblica o legale dell'abilitazione all'esercizio della professione, rispetto a quelli esercitati dalla CA "in sede d'autotutela dei propri interessi..., ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, che attiene al distinto rapporto tra il professionista e la CA di previdenza e non coinvolge gli interessi dei terzi che possano avvalersi dell'operato dello stesso", come evidenzia una pronuncia di questa Corte (sent. n. 618/88). Con il terzo mezzo d'impugnazione è ipotizzata la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, c.p.c, per violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 509/'94. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c, per avere la sentenza del Tribunale omesso d'analizzare la portata innovativa del d.lgs. n. 509/'94 in tema di privatizzazione degli enti previdenziali, che attribuisce autonomia gestionale alle Casse privatizzate, con il conseguente impegno delle stesse a salvaguardare il patrimonio dell'Ente, tenendo costantemente sotto controllo le risorse e gli impegni di medio e lungo periodo, con penetranti controlli da parte della Corte dei Conti e dei Ministeri vigilanti, sicché, in tale contesto, l'impostazione del Tribunale "costringe la CA ad erogare prestazioni anche a coloro che non ne avrebbero diritto, con conseguente danno patrimoniale per la CA e mediatamente per tutti gli associati". Con il quarto profilo denuncia, infine, con incidente di costituzionalità, in caso di mancato accoglimento delle precedenti censure, la "violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione all'art. 22, comma 3, l. n. 21/86", interpretato nel senso che è inibito alla CA il potere di "verificare autonomamente i casi di esercizio della professione in regime di incompatibilità".
A fronte di questi motivi, la difesa resistente, nel controricorso (pag. 11, 4^ alinea), obietta che il Tribunale ha basato la decisione ("Infine, non va poi dimenticalo..."), come già sopra riferito, anche sul fatto che "è stato provato ed accertato in fatto con adeguata motivazione, su tale punto non oggetto di ricorso, che il Dott. RN ha svolto con continuità l'attività di commercialista nel periodo considerato dal 1963 al 1978..", invocando, nel merito, la correttezza della sentenza d'appello. L'osservazione tende ad evidenziare, e l'eccezione è riproposta nella memoria ex at. 378, cod.proc.civ., di questa parte (pg. 2, secondo e terzo rigo), che la sentenza è basata su due autonome rationes deciderteli, perché il Tribunale, dopo aver ritenuto giustificata in diritto, richiamate alcune sentenze di questa Corte (ad es. n. 3493/96), la pretesa giudiziaria del RN, negando il potere della CA "di sindacare sulla legittimità o no della iscrizione del professionista nell'albo professionale e su cause d'incompatibilità ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 1067 del 1953" ha, altresì, evidenziato che "comunque" risultava adeguatamente provata la sua attività professionale anche nel periodo contestato. Sicché si prospetta che, non avendo parte ricorrente impugnato questo profilo della decisione, la sentenza è divenuta irretrattabile, conformemente al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per CAzione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ognuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa, (v. ex multis, Cass. 24 maggio 2001, n. 7077, nonché, in fattispecie per certi versi consimile, 27 maggio 2002, n. 7740). Il ricorso, le cui censure possono essere esaminate congiuntamente, va accolto nei sensi di cui appresso, anche perché il profilo suggestivamente enunciato dalla difesa del RN - e testè ricordato - non può essere condiviso, posto che la vicenda dell'esercizio dell'attività professionale esercitata in regime d'incompatibilità, per asserito svolgimento contemporaneo dell'attività commerciale di albergatore, costituisce il fulcro delle complessive contestazioni della CA nei confronti della sentenza impugnata.
Invero la questione delle vicende previdenziali connesse alla professione in esame (l'iscrizione all'Albo ex art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 1067/'53, da un lato, e l'iscrizione alla CA ex artt. 2, primo comma, l. n. 100/'63 e 22, primo comma, prima parte, l. n. 21/'86) merita un approfondimento che tenga conto dell'attuale legislazione.
La sentenza impugnata sostiene che, diversamente da quanto avviene per altre professioni (ad es. per gli avvocati), la CA dei commercialisti non ha "la possibilità di neutralizzare periodi d'iscrizione corrispondenti a situazioni d'incompatibilità" e, a conferma, richiama la sentenza di questa Corte (n. 3493/96), secondo la cui motivazione "la CA ha solo il potere, ai sensi dell'art. 11, lett. b, della legge n. 100/1963, di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, ma non quello di verificare la legittimità dell'iscrizione all'albo professionale per una causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (ordinamento della professione di Dottore
commercialista), in quanto tale potere spetta unicamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti, i cui provvedimenti, vincolanti per la CA, non sono suscettibili di sindacato incidentale di legittimità da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nelle controversie in tema di pensione".
Ad avviso del Collegio nella vicenda in esame, tuttavia, non si pone assolutamente una questione di verifica (anche solo incidentale) di legittimità dell'iscrizione all'albo (posto, tra l'altro, che l'art. 34 della legge 1067/'53 identifica i soggetti legittimati a proporre tale controllo), quanto, invece, di titolarità del potere di verifica, da parte della CA, dell'esercizio della libera professione, che costituisce, per gli iscritti all'albo, requisito fondamentale, ma non esclusivo per l'iscrizione alla CA (art. 2, l. n. 100/63). Secondo, infatti, l'art. 3 del d.P.R. n. 1067/'53, sull'"Ordinamento della professione di Dottore commercialista", per esercitare la professione, è necessario (artt. 2 e 6), oltre il titolo professionale, l'iscrizione nell'Albo del circondario in cui viene esercitata l'attività professionale, la quale è incompatibile, tra altre, con l'esercizio del commercio, in nome proprio o in nome altrui.
D'altra parte, se la legge istitutiva della CA si limitava a prevedere (art. 11, lettera b, l. n. 100/'63) che per esservi iscritti occorreva, oltre l'iscrizione all'albo, l'esercizio della libera professione, la legge di riforma della CA (29 gennaio 1986, n. 21) contiene due disposizioni che abilitano e impongono alla CA di verificare la sussistenza del requisito del legittimo esercizio della professione. Infatti, per gli artt. 20 e 22, terzo comma, di quest'ultima legge, la CA accerta (dovere significativamente espresso attraverso la formula indicativa:
'avvienè) "la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione... comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali" effettuando, "all'atto della domanda di pensione", controlli finalizzati ad accertare la "corrispondenza tra le comunicazioni inviate(le)... e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari... (degli) ultimi quindici anni", anche per "conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione".
In altre parole la CA, prima dell'erogazione dei trattamenti assicurativi, è tenuta ex lege a verificare l'esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione, che si manifesta, tra l'altro, nell'assenza di situazioni d'incompatibilità.
Va, infatti, osservato che l'iscrizione all'albo professionale del Dottore commercialista non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla CA. Infatti, l'art. 22 ("Iscrizione alla CA") della l. n. 21/'86, già citato, prevede, oltre l'iscrizione obbligatoria, in via di eccezione, che "L'iscrizione è facoltativa per i Dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale....". D'altra parte va aggiunto quanto stabilisce il successivo art. 32, per gli "iscritti in più albi professionali", secondo cui:
"1^ comma. L'iscritto alla CA, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o della nuova iscrizione.
2^ comma. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della CA.
3^ comma. La mancata opzione di cui al comma 1^ comporta la cancellazione d'ufficio dalla CA di previdenza ed assistenza dei Dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1^ dell'art. 21....".
Pertanto, la posizione del Dottore commercialista iscritto all'albo professionale può dar luogo, in base alla l. 29 gennaio 1986, n. 21, ad uno dei seguenti modelli assicurativi:
- A) Dottore commercialista che eserciti continuativamente la libera professione e non sia iscritto ad albo relativo a diversa professione o ad altra forma di previdenza. Esso è
obbligatoriamente iscritto alla CA di previdenza o su domanda o d'ufficio, ex art. 22, L. n. 21/'86, a scanso di penalità. - B) Dottore commercialista iscritto in più albi professionali, (art. 32, comma 1, l. n. 21/'86). In questo caso il Dottore commercialista iscritto o che s'iscrive anche in albi relativi ad altre professioni (ovviamente compatibili), deve optare entro sei mesi dalla nuova iscrizione per una sola delle Casse di previdenza della professione nei cui albi è iscritto, con la conseguenza, in caso negativo, della cancellazione d'ufficio dalla CA di previdenza dei Dottori commercialisti e della restituzione dei contributi versati. Dal 1 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge è, pertanto, vietato al Dottore commercialista iscriversi, o mantenere l'iscrizione, in più di una CA previdenza per liberi professionisti e conseguire prestazioni dalle diverse casse di previdenza.
- C) Dottore commercialista iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, (art. 22, 1 comma, l. n. 21/'86). In questo caso il professionista può chiedere sia l'iscrizione, che la cancellazione dalla CA, pur continuando ad essere iscritto nell'albo;
Da questo excursus si desume che la vicenda contributiva esprime una sua autonomia, anche se dipendente, rispetto all'iscrizione all'albo, che ne costituisce il presupposto esterno e che le verifiche sui possibili modelli di inerenza assicurativa, sopra illustrati, non involgono tanto questioni d'iscrizione all'albo, di pertinenza esclusiva dell'Ordine, quanto di coerenza con il legittimo esercizio della professione rispetto al pertinente regime previdenziale/assistenziale, autonomamente e direttamente apprezzata dagli Organi di gestione della CA.
Il legittimo esercizio della professione esprime, pertanto, il requisito unificante, il trait d'union, sia per l'iscrizione all'Ordine, che per l'iscrizione alla CA, pur definendosi ognuno nel rispetto delle regole proprie dei distinti regimi. Il che è anche ciò che sostiene la sentenza surriferita n. 3493 del '96 allorche', pur nell'ottica di una diversa vicenda litigiosa, richiamate in motivazione talune sentenze di questa Corte, riferendosi specificatamente alla decisione n. 7637/'95, ne condivide pienamente il principio secondo cui "esiste per chi sia iscritto alla CA 'la presunzione semplice dell'effettivo esercizio di attivita' libero - professionale, presunzione che sposta sulla CA l'onere di dimostrare adeguatamente la insussistenza dell'esercizio della libera professione (pagg. 12 - 13)...'", pervenendo a cassare la decisione di quel Tribunale che "aveva erroneamente considerato il mero versamento della contribuzione fissa come sufficiente per la corresponsione delle prestazioni previdenziali".
D'altra parte la già ricordata sentenza n. 7637/'95 è richiamata anche dalla sentenza n. 12239 del 3 novembre 99 che, pur sotto diversa prospettiva, avvalora il principio secondo cui "..la CA (ha) diritto di sospendere o negare del tutto le erogazioni istituzionali indipendentemente dal versamento del contributo fisso, improduttivo di effetti positivi in ordine al diritto alla pensione se manchi l'ulteriore requisito dell'esercizio libero- professionale... qualora alla stregua di elementi univoci non sia concretamente ravvisabile il requisito dell'esercizio libero professionale, rispetto al quale la perdurante iscrizione dell'assicurato alla cassa ed il versamento ad essa del contributo minimo hanno valore di presunzione semplice".
Si deve pertanto ritenere, anche con il conforto di questi precedenti, che la CA sia dotata di un autonomo potere di accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad essa e che, ove ne constati l'assenza, possa procedere all'annullamento della posizione contributiva dell'iscritto, senza incidere sul suo status professionale, derivante dall'iscrizione all'Albo. Il problema che, a questo punto si pone, riguarda, come riconosce autorevole dottrina, la questione della "posizione assicurativa", caratterizzata da un'intrinseca unicità, quale elemento che presiede gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare (vedine il richiamo in Cass., n. 6603 del 7 luglio 1998), a fronte dell'evoluzione legislativa. Infatti, la verifica esercitata dalla CA ha riguardato un periodo (1963/ 1978) in cui non vigevano a suo carico le puntuali disposizioni di riscontro in precedenza ricordate, essendo all'epoca solo prevista l'iscrizione obbligatoria alla CA, ad opera della Giunta (v. art. 11, primo comma, lett. b) dei Dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione (art. 2, primo comma, l. n. 100/'93). Tenuto conto, tuttavia, della funzione pubblicistica deputata alla CA anche prima della sua riforma, non v'è dubbio che, per il generale principio di autotutela, già allora la CA fosse titolare del potere di sindacare la legittimità della posizione degli iscritti e di adottare i conseguenti provvedimenti. D'altra parte, la tesi dell'inammissibilità della verifica, da parte della CA, sia pure ad esclusivi fini previdenziali, di una situazione d'incompatibilità, non tiene conto dell'esigenza elementare d'impedire non solo sovrapposizioni di diversi regimi previdenziali concorrenti, ma anche, attraverso comportamenti fraudolenti, l'abuso del diritto del "libero" esercizio professionale.
Merita, quindi, condividere quell'indirizzo (v. ad es. 25 gennaio 1988, n. 618 e 6 luglio 1988, n. 4441) secondo il quale la CA ha il dovere di ritenere inefficaci, ai fini previdenziali, i periodi di attività professionale e di iscrizione alla CA, che siano stati svolti in regime d'incompatibilità.
Orbene, la verifica giudiziaria dell'esercizio della libera professione contemporaneamente ad altra attività incompatibile ex lege, che tuttora costituisce il nucleo centrale della questione dibattuta fra le parti, non ha avuto luogo nella fase di merito, essendo stato escluso, preliminarmente, che la CA potesse esercitare tale accertamento, perché di esclusiva competenza dell'Ordine.
In particolare la sentenza impugnata si è limitata a riferire dell'esercizio, sostenuto dalla CA, dell'attività di albergatore del RN che, a sua volta, ha opposto "di essere solo titolare di licenza di albergatore, senza aver mai in proprio svolto la detta attività, con l'azienda anzi affittata a terzi e da questi gestita" (v. narrativa, sentenza d'appello).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, a questo incombente provvedere la Corte d'appello di Trento, cui la presente causa è rinviata anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. CA la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003