Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5344
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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La Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ai sensi dell'art. 11, lettera B), legge n. 100 del 1963, ha il potere di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, nonché, ex artt. 20 e 22, terzo comma, legge n. 21 del 1986, di verificare il legittimo esercizio della medesima, quindi l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, anche in considerazione della circostanza che per il dottore commercialista iscritto nell'albo professionale sono configurabili ex legge n. 21 del 1986 tre diversi modelli assicurativi e, perciò, l'iscrizione in detto albo non implica necessariamente l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, costituendo piuttosto un presupposto esterno di quest'ultima iscrizione. Pertanto, la suindicata verifica non involge questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione nell'albo professionale, bensì l'accertamento della sussistenza dei requisiti del rapporto previdenziale e dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, che, conseguentemente, può essere svolto da quest'ultima, anche in riferimento a periodi per i quali era prevista l'iscrizione obbligatoria del professionista alla Cassa (nella specie, anni dal 1963 al 1978), sia in considerazione della funzione pubblicistica ad essa spettante prima della sua riforma e del generale principio di autotutela, sia al fine di evitare la sovrapposizione di diversi regimi previdenziali concorrenti e, attraverso comportamenti fraudolenti, l'abuso del diritto del libero esercizio professionale (Nella specie, la Cassa di previdenza aveva contestato il diritto di un dottore commercialista ad ottenere l'erogazione della pensione, in quanto risultava titolare dal 1963 al 1978 di una licenza d'albergatore, benche non fosse stato cancellato o sospeso dall'Albo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il potere della Cassa di accertare la situazione di incompatibilità, omettendo di verificare se vi fosse stato contemporaneo esercizio dell'attività libero - professionale con altra attività con questa incompatibile).

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    Giampaolo Cervelli · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5344
Data del deposito : 4 aprile 2003

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