Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19735
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Sentenza 8 aprile 2010

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Non può essere dichiarato irreperibile l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'informazione sull'addebito e l'invito a eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione.

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale vale anche in riferimento al termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della raccomandata inviata dall'ufficio giudiziario, entro il quale l'imputato residente o dimorante all'estero è tenuto a dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di violazione, deve escludersi la nullità del procedimento, conseguendone solo che l'eventuale elezione di domicilio, pur effettuata oltre detto termine ma entro quello più ampio, calcolato computando la sospensione feriale, deve considerarsi come tempestiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19735
    Data del deposito : 8 aprile 2010

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