Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10017 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 +0 0-17 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA LA CORTE SU RE CASSAZIONE Oggetto REVOCAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ERRORE DI FATTO NOZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AN GRIECO R. G. N. 10112/00 Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere Cron. 272.86 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 1983 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud. 12/03/2002 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 domiciliato in ROMA 10 LUG. 2002 STAZZONE VINCENZO, elettivamente IL CANCELLIERE VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA N. 11 DI MESSINA, GIA' CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL VERSANTE TIRRENICO DEI MONTI rappresentante pro NEBRODI, in persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, H398380 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
578 - controricorrente انك
contro
CANCELLERIA CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA, STAZZONE FEDERICO;
- intimati -
avversO la sentenza n. 367/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 13/07/99; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato STAZZONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In accoglimento della domanda 4 giugno 1990 dei sigg.ri Vincenzo e Federico Stazzone, il Tribunale di Patti, con sentenza 8 gennaio 1986, condannava il con- venuto Consorzio di Bonifica Montana del Versante Tir- renico dei Monti Nebrodi al risarcimento dei danni (liquidati in L. 188.837.000, oltre rivalutazione dal maggio 1987) per l'occupazione appropriativa di alcuni terreni in Galati Mamertino, interessati dall'esecuzione d'una strada di bonifica e non espro- priati nonostante l'avvenuta scadenza del termine (triennale) d'efficacia della autorizzata occupazione 2 d'urgenza (di cui a relativo decreto assessoriale, ese- guito il 2 maggio 1984 con la presa di possesso degli immobili). Con la stessa sentenza il Consorzio era, al- tresì, condannato al pagamento dell'indennità d'occupazione legittima (in lire 28.806.000, oltre in- teressi decorrenti dal maggio 1987). Su gravame del Consorzio, ed in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso proposta, la Corte d'appello di Messina, con sentenza 9 dicembre 1997 n. 377, rigettava poi, pe- rò, le domande attrici, all'uopo considerando, sulla dell'incontestato verificarsipremessa dell'accessione (2 maggio 1987) invertita alla scadenza dell'occupazione legittima, che il Consorzio (alla stregua del decreto assessoriale 8 febbraio 1981) non potesse dirsi investito di poteri espropriativi (bensì del solo compito di esecuzione dei programmati lavori stradali) così da non dover rispondere del mancato, tempestivo perfezionamento delle procedure ablative. Detta sentenza veniva fatta oggetto di istanza di revocazione proposta (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) dagli Stazzone con citazioni del 9 marzo 1998 e del 5 novem- bre 1998, sul rilievo che la revocanda pronuncia fosse affetta da "duplice errore di fatto", per aver, da un lato, considerato (pacificamente) avvenuta il 2 maggio 3 1987 l'accensione invertita, per erronea individuazione della data di conclusione dei lavori, e per avere, dall'altro, trascurato un secondo decreto assessoriale (3 luglio 1987) col quale, ad istanza del Consorzio di- chiaratosi impossibilitato a concludere le espropria- zioni il termine all'uopo stabilito, era stato ex novo - si assumeva fissato: solo per effetto di tali errori nell'istanza era stata esclusa la legittimazione pas- siva del Consorzio, che viceversa andava ritenuto re- sponsabile dell'illecito in quanto, benchè incaricato- ne, non aveva ultimato le espropriazioni continuando ad occupare (senza più titolo) i terreni, di poi trasfor- mati irreversibilmente con la realizzazione dell'opera ultimata il 20 maggio 1987. Con sentenza 13 luglio 1999 n. 367, resa in con- traddittorio dell'intimato Consorzio, la Corte territo- riale, riuniti i giudizi, dichiarava inammissibile la istanza di revocazione degli Stazzone dovendo i denun- ciati "errori" ascriversi non già falsa percezione dei fatti ma ad attività di valutazione delle prove e delle allegazioni difensive delle parti. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il solo avv.to Vincenzo Stazzone con atto 11 mag- gio 2000, affidato a due mezzi di annullamento entrambi diretti a denunciare, sotto distinti profili, violazio- 4 - ne dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed insufficienza di motivazione. Si è costituito il Consorzio con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta lo Stazzone, con l'odierna impugnazione, che abbia errato il Giudice della revocazione nel nega- re rilievo revocatorio ai due (da lui) denunciati "errori di percezione" in cui sarebbe incorsa la Corte di appello con l'affermare, nella sentenza revocanda, che l'irreversibile trasformazione del suolo era avve- nuta all'interno del periodo di occupazione legittima, scaduto il 2 maggio 1987, mentre dagli atti risultava r che "i lavori erano stati ultimati il 20 maggio" suc- cessivo. E nel non avere altresì tenuto conto di un se- condo decreto assessoriale, in data 3 luglio 1987, dal quale quei giudici avrebbero potuto desumere l'esistenza (contrariamente a quanto da essi ritenuto) di poteri ablatori in capo al Consorzio convenuto. La censura, così articolata è in ogni sua parte pe- rò infondata. In punto di diritto, la Corte messinese si è cor- rettamente, infatti, uniformata al consolidato orienta- mento interpretativo, che va ribadito, per cui il giu- 5 dizio di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., è ammesso non già quando sia in qualche modo о per qualche profilo viziata la valuta- zione delle prove o delle allegazioni delle parti, ben- sì, e solo, quando la decisione impugnata sia frutto di una "falsa percezione" di ciò che emergeva dagli atti e che non soltanto non era incontraverso, ma neanche era controvertibile e non poteva, quindi, dar luogo ad ap- prezzamenti di alcun genere. Si che l'errore, che ne consegue sia tale da trasparire con assoluta immedia- tezza dalle risultanze del processo, con caratteri di semplicità, concretezza e di facile rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive: per cui, appun- to, non ricorre un tale errore di fatto revocatorio, quando, invece, la decisione sia dovuta ad incompleto, incongruo ad incoerente esame delle risultanze proces- suali (cfr, ex plurinis, nn 561, 1178, 4070, 10238, 11408, 14256/2000). Di tali principi, così puntualmente individuati, la Corte di merito - contrariamente all'inverso assunto ha poi fatto esatta applicazione nel caso concreto: de- sumendone, quanto al primo (asserito) errore percettivo denunciato dallo Stazzone, che trattavasi al più di er- rore, invece, valutativo (evidente essendo che il rite- nere "pacifico tra le parti" un fatto che in tesi possa 6 non esserlo, implica comunque un'attività ove pur erra- ta, di giudizio: cfr n,. 7705/93; 6656/97) e, per di più, non decisivo, stante che l'irreversibile trasfor- mazione del suolo non richiede, per pacifica giurispru- denza, la computa ultimazione dei lavori (per cui non si vede come l'individuazione ad una certa data del mo- mento di effettiva trasformazione irreversibile del suolo possa essere contraddetto dal fatto che risulti in atti una data di "ultimazione dei lavori" di diciot- to giorno a quella successiva). E del pari esattamente, quei giudici, hanno inferi- to dai su richiamati principi, che neppure 1'omessa menzione, nella sentenza impugnata del (2°) decreto as- sessorile poteva ricondursi ad un errore di fatto. Questo, infatti, si sarebbe potuto configurare nel caso in cui il Giudice avesse affermato che l'omesso r esame del documento e la sua conseguente mancata presa in considerazione fosse disesa dalla mancataijesa sua inclu- sione nell'elenco degli atti, ma non nel caso in esame, ove il silenzio della Corte sul punto (spiegabile anche con un implicito giudizio di giuridica irrilevanza di un decreto adottato dopo lo spirare del termine di OC- cupazione legittima) potrebbe, al più integrare gli estremi di un errore di diritto, per inesatta valuta- zione dei materiali probatori (nn. 1372/83; 4658/88) 7 Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma il 12 marzo 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Rosario Morell AN IE helo niere CORTE SUPREV AZIONE Price IL CANCELLIERE Depa સવ Andrew Danchi 2002 il IL CANCELLIERE 109T129,11 456T 2099 тот. 119.1715 CENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Di a 10.11.2002 4. Serie 149,77 versale € CENTOQUAPANTALOVE/77 (ouro. p. Il Dirigente prizi (Dott.ssa Mar ia FILIPPO Responsable Svi arti Giudiziar? (DMRCCACHINI)