Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14796 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
IN ME DEL PO DIATLAN4 47 9 6/02 C.C. 65517 REPUBBLICA IT. A CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14951/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 34572 Consigliere Dott. Enrico PAPA Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 65517 sul ricorso proposto da: DIRETTORE UFF REGISTRO DELLE FINANZE,MINISTERO LIRE 1500 MILANO, in persona del Ministro pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 0405838 -
contro
CANCELLERIA VAMP TECHNOLOGIES SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 288/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 1419 08/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In occasione della fusione per incorporazione di altra società la incorporante Vamp Technologies S.P.A. versava l'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata, e al tava successivamente domanda di rimborso ritenendo che il tributo corrisposto fosse indebito. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione di primo grado, confermata, in grado di appello, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza in data 17 novembre 1998 / 8 aprile 1999, notificata presso l'Ufficio impositore il 19 maggio 1998. ha Con atto notificato il 12 luglio 1999) proposte ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, esponendo un solo motivo di impugnazione. La società intimata non ha svolto attività difensive. Il ricorso veniva trasmesso, ai sensi dell'art.375 c.p.c., alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 2 gennaio 2002, chiedeva che il ricorso stesso venisse accolto con deliberazione in camera di consiglio perché manifestamente fondato. MOTIVI DELLA DECISIONE deve 1. Il ricorso è fondato e non può trovare accoglimento. Va escluso, infatti, che, nel caso di specie, di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta, le direttive della Comunità Economica Europea ostino all'applicazione delle norme interne italiane, in vigore all'epoca dei fatti, sull'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata. Secondo, infatti, il principio di diritto già affermato da questa Corte "la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/Cee, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 Cee e 10 giugno 1985, 85/303/Cee, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante." (Cass. civ., sez. 13 settembre 1999, n. 9284, Min. fin. c. Soc. Pirelli;
nello stesso senso, Cass. civ., sez. 1, 6 ottobre 1999, n. 11100, Soc. Sirti c. Min.fin.) Alle medesime conclusioni era giunta, del resto, la stessa Corte di giustizia Comunità Europea (sez. VI, 27 ottobre 1998, n. 152, Soc. A.G. c. Uff. registro Milano) che ha riconosciuto che "sebbene la direttiva Cee del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, abbia l'obiettivo di evitare che i trasferimenti di attivi tra società incontrino ostacoli di natura fiscale, in modo da favorire la riorganizzazione ed il raggruppamento di imprese, essa non osta alla riscossione di un'imposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera di un'altra società che detiene già la totalità delle azioni e delle quote della società incorporata." Né sono stati prospettati argomenti nuovi che possano indurre) La Corte a discostarsi dal precedente orientamento.
2. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è dunque fondato e va accolto. cassato La sentenza impugnata deve essere e, non occorrendo accertamenti di fatto, la Corte può, e deve, decidere nel merito, respingendo la domanda sostanziates di imbor proposta a suo tempo dalla società contribuente. Tenuto conto delle peculiarità della materia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo (introduttiva nel merito, respinge la domanda della società contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Cos/deciseCosy deciso in Roma il 4 aprile 2002. Il Consigli estensore II Presidente (dr. Stefano Monaci), dr. Francesco Cristarella On Stano) ватривет о ты IL CANCELLIERE C1 CANCE AL RO DEPOSI TO CANCELLERIA Oggi 18 OTT 2002 IL CANCELLIERE OT Amaidp asano