Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
È perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, attraccata in un porto italiano, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato soggetti appartenenti alla c.d. "comunità navale" sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì soggetti estranei alla detta comunità quali, nella specie, lavoratori italiani addetti alle operazioni di carico.(Fattispecie in cui delle lesioni colpose di un lavoratore, socio di una cooperativa, caduto dall'alto durante lo stivaggio di una una nave è stato ritenuto responsabile il presidente della cooperativa).
Commentario • 1
- 1. Infortunio su nave starniera, gouridizione italiana se .. (Cass. 35510/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2023
La normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l'attività lavorativa si svolga. Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2000, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 02/05/2000
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere N. 932
3. Dott. MAZZA FABIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere N. 09391/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'ST BR n. il 22.06.1954
avverso sentenza del 15.10.1999 CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Valerio Pisano.
Svolgimento del processo
D'TE RI è stato condannato dal Pretore di La Spezia per il reato di lesioni colpose in danno di RT RE e per la contravvenzione di cui agli artt. 386 e 389 d.p.r. 547/55 per avere, nella sua qualità di responsabile della cooperativa ELPEA a r.l., omesso do curare che il predetto lavoratore, caduto dall'alto durante l'attività di stivaggio di contenitori, fosse munito di cintura di sicurezza.
In punto di fatto risulta che il D'TE era il responsabile della attività di stivaggio dei containers e che il RT aveva riportato l'infortunio in occasione della propria attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa mentre coadiuvava il personale della società Terminal Messina nello stivaggio di una nave porta-containers.
La Corte di Appello di Genova nel confermare la sentenza di condanna ha escluso che nella specie si versasse in una ipotesi di mera intermediazione di manodopera da parte della cooperativa verso al società Terminal Messina ed ha riaffermato l'applicabilità della normativa antinfortunistica anche nel caso di specie in cui il lavoro veniva effettuato su una nave straniera in porto (nella specie si trattava di nave battente bandiera olandese).
Il D'TE ricorre per cassazione ed enuncia quattro motivi di censura.
Nel primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 555 c.p.p. atteso che il decreto di citazione non contemplava ne' minimamente richiamava il fatto che l'incidente si era verificato a bordo di una nave straniera, se vi era esposizione al ischio del lavoratore e se proprio in quella circostanza l'imputato aveva omesso di curare che l'infortunato fosse munito di cintura si sicurezza. Tali omissioni comportavano la nullità del decreto di citazione ai sensi dell'art. 555 n. 2 c.p.p. Nel secondo e nel terzo, che possono essere congiuntamente esaminati perché intimamente connessi, si deduce violazione del DPR 547/55 per essere stata la relativa normativa ritenuta applicabile anche nel caso di specie in cui il lavoro si svolgeva a bordo di una nave straniera che si trovava in acque territoriali e per non essere state adeguatamente esposte le ragioni per le quali il ricorrente doveva ritenersi a conoscenza del lavoro svolto dal RT e della esposizione di costui al rischio specifico contestato nonché della riferibilità allo stesso ricorrente degli obblighi per la prevenzione degli infortuni.
Nel quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per inapplicabilità della legge italiana ad un fatto avvenuto a bordo di una nave straniera e privo di rilevanza esterna poiché non lesivo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
È evidentemente pregiudiziale la questione attinente alla applicabilità nel caso di specie della normativa antinfortunistica statale.
Ebbene, a parere del Collegio, la stessa sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 gennaio 1990, Zaid), cui il ricorrente si richiama, conduce alla soluzione positiva, fermo restando l'altro principio affermato da questa Sezione (Cass. Sez. IV 28.11.1997 n. 11329, Trapani) secondo cui in materia di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in mancanza di appositi provvedimenti regolamentativi, la navigazione marittima rientra nell'ambito di previsione del d.p.r. 547/ 55 (ed, evidentemente, delle altre non ne che regolano la materia).
Quanto alla applicabilità delle stesse norme ai processi lavorativi che - come nella specie - vengono svolti da maestranze ed imprese italiane a bordo di navi straniere all'ancoraggio in porti nazionali dovrà essere valutato di volta in volta e con riferimento ai particolari aspetti del caso concreto se, alla luce del principio affermato nell'art. 14 delle Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua - resa esecutiva in Italia con L.
8.12.1961 n. 1658 - possa derogarsi al principio generale della obbligatorietà - della legge penale verso chiunque si trovi nel territorio dello Stato, nel quale va ovviamente compreso il mare territoriale.
Ebbene, proprio secondo i principi elaborati nel richiamato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso in cui l'illecito perpetrato concerna esclusivamente la attività e gli interessi della comunità navale prevarrà la giurisdizione dello Stato estero, dovendosi considerare la nave come un frammento distaccato della comunità nazionale di cui batte bandiera, mentre prevarrà il principio della osservanza generale della legge penale dello Stato costiero (art. 3 comma 1^ CP) tutte le volte che le conseguenze del fatto compiuto a bordo ed avente carattere di reato si ripercuota, o sia idoneo a ripercuotersi, all'esterno incidendo sugli interessi primari della comunità dello Stato di attracco, atteso che le due diverse funzioni giurisdizionali sono l'una (quella dello Stato di bandiera) funzionale agli interessi della comunità che si trova a bordo della nave e l'altra (quella dello Stato costiero) preposta alla tutela degli interessi della comunità dello Stato che esercita la sua sovranità sul luogo di attracco e sul mare territoriale.
Alla luce di siffatto principio non può negarsi che nel caso di specie intanto la comunità navale, in ipotesi soggetta alla legge dello Stato di bandiera, è rimasta del tutto estranea al fatto delittuoso, che non ha intaccato i suoi interessi ne' ha inciso sullo svolgimento della vita di bordo mentre, al contrario, ha coinvolto e direttamente intaccato il bene, costituzionalmente presidiato, della integrità fisica e della salute dei lavoratori italiani addetti alle operazioni di carico della nave, bene alla cui tutela sono preposte le norme, di ordine pubblico, che fanno obbligo ai datori di lavoro di adottare le opportune misure atte a prevenire i possibili infortuni.
Quanto sopra detto comporta la infondatezza del terzo motivo ed, in parte, del secondo nel punto ove questo concerne la vincolatività nella specie della normativa antinfortunistica.
Neppure il primo motivo è fondato atteso che la contestazione, sebbene stringata, contiene tutti gli elementi costitutivi del fatto : a) la qualità dell'imputato in base alla quale lo stesso era obbligato al rispetto della normativa di cui al d.p.r. 547/55; b) il tipo di lavoro svolto dall'infortunato che lo esponeva al rischio di caduta dall'alto; e) l'obbligo dell'imputato di munire il lavoratore di cintura di sicurezza;
d) l'evento di reato.
Non era affatto necessario indicare che il lavoro si svolgeva a bordo di una nave straniera ferma in acque territoriali, ciò non essendo attinente agli elementi costitutivi del fatto ma piuttosto alla giurisdizione, come emerge dalle stesse difese dell'imputato che dimostrano come egli sia stato comunque a conoscenza anche della circostanza omessa nella imputazione.
Per il resto il secondo motivo di ricorso contiene assunti difensivi affatto pretestuosi nel momento in cui, una volta contestata (ed essendo pacifica) la qualità dell'imputato, si pretende dal giudice di merito la dimostrazione che lo stesso era a conoscenza delle mansioni svolte dall'infortunato e dei rischi specifici cui lo stesso era esposto, cose queste che rientravano perfettamente nei suoi doveri.
Non si riesce a comprendere a pieno lo scopo dell'accenno al fatto che il lavoratore infortunato era socio della cooperativa di produzione e lavoro di cui il prevenuto era legale rappresentante. Ad ogni buon conto - ed essendosi già la sentenza impugnata soffermata a lungo sul punto, che è stato correttamente risolto alla luce della giurisprudenza di legittimità - sarà il caso di rammentare in proposito che, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. IV 21.12.1995 n. 3483, Pozzati), dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, anche i soci della cooperative - cui possono parificarsi la Compagnie portuali per la forte analogia della struttura e degli scopi societari - sono, come il lavoratori dipendenti, beneficiari delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro e che il Presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro è destinatario degli obblighi al riguardo previsti dalla leggi antinfortunistiche, atteso che la particolare struttura societaria nella quale il lavoratore è inserito come socio non può lasciare costui privo della tutela generalizzata posta a garanzia di ogni prestatore di lavoro subordinato al quale, peraltro, il socio della cooperativa è espressamente equiparato (art. 3 D.P.R. 547/55). Da questa espressa equiparazione necessariamente discende che il legale rappresentante della cooperativa riveste la qualifica, se non propriamente di datore di lavoro, di dirigente c/o preposto e, come tale, è titolare della posizione di garanzia che gli impone il rispetto degli obblighi previsti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni per tali soggetti.
Al rigetto, del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2000