Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2139
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Sentenza 11 marzo 1999

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L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione. Consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (nella specie, la S. C., in applicazione dell'enunciato principio ha cassato la sentenza pretorile che aveva annullato l'ingiunzione del Ministero della Funzione Pubblica con la quale era stata inflitta la sanzione amministrativa, ex art. 9 della legge n. 146 del 1990, ad un insegnante astenutosi dal lavoro per sciopero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2139
    Data del deposito : 11 marzo 1999

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