Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione. Consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (nella specie, la S. C., in applicazione dell'enunciato principio ha cassato la sentenza pretorile che aveva annullato l'ingiunzione del Ministero della Funzione Pubblica con la quale era stata inflitta la sanzione amministrativa, ex art. 9 della legge n. 146 del 1990, ad un insegnante astenutosi dal lavoro per sciopero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo PROTO - Presidente e Relatore -
Dott. MA Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDEN DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER EN IA AR;
- intimata -
avverso la sentenza del Pretore di PALERMO, depositata il 02/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Rago, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1. La docente NZ MA CL RM propose ricorso davanti al Pretore di Palermo avverso l'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Ministero della funzione pubblica, con la quale le era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 146/90 e dell'ordinanza ministeriale del 2 giugno 1992, per essersi astenuta dal lavoro per sciopero. Dedusse la illegittimità della ingiunzione e chiese l'annullamento del decreto del Ministero.
2. Il Pretore accolse il ricorso ed annullò il provvedimento. A sostegno della pronuncia il giudice adito osservò:
- che, per il principio di legalità di cui all'art.1 della l.n.689 del 1981, nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa,
se non in virtù di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione;
- che, nella specie, la violazione era stata prevista con ordinanza ministeriale del 2 giugno 1992 e cioè con un atto amministrativo e, quindi, in violazione del suddetto principio di legalità.
3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi la Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica.
L'intimata non si è costituita.
4. Con sentenza depositata n. 2421/98, questa Corte, a Sezioni unite, pronunciando ai sensi dell'art.142 disp.att.c.p.c. sulla sola questione della giurisdizione posta col primo motivo del ricorso, ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed ha rimesso la causa a questa Sezione per l'ulteriore corso. Motivi della decisione
1. Col secondo motivo del ricorso si denuncia violazione degli artt.8 e 10 della legge 146/90 in relazione ai principi in materia di impugnazione tempestiva dei provvedimenti amministrativi, e difetto di motivazione. la ricorrente deduce che, non essendo stata tempestivamente impugnata, ai sensi dell'art.10 della legge 146/90, l'ordinanza ministeriale in base alla quale era stata emessa l'ingiunzione opposta, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda della opponente, per essersi ormai consolidata l'ordinanza di precettazione.
Il motivo non ha fondamento.
Il giudizio davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art.10 l. 146/90, che investe direttamente la legittimità dell'ordinanza prevista dall'art.8, è pienamente compatibile e non alternativo con quello riguardante la legittimità della sanzione irrogata per inottemperanza all'ordinanza stessa: diversi sono, infatti, i soggetti legittimati a proporre le relative domande, individuati nell'art.10 in determinate categorie di soggetti portatori di un interesse qualificato alla caducazione del provvedimento, ed identificabili, nella ipotesi di impugnazione a norma dell'art.9, ult. comma, nei destinatari del decreto sanzionatorio;
diverse sono sia le posizioni soggettive dedotte, sia la portata e l'efficacia delle due pronunzie, atteso che il giudice ordinario è tenuto soltanto a verificare, con accertamento incidenter tantum, la illegittimità dell'atto, in applicazione del principio generale di cui all'art.5 della l.2248, all. E del 1865;
onde il mancato esperimento delle azioni dinanzi al Tar non incide sulla sua cognizione.
D'altronde, già le Sezioni unite, dichiarando la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia de qua, hanno chiarito (sent. 2421/98, cit.) che, mentre la posizione di interesse legittimo alla corretta emanazione dell'ordinanza può essere fatta valere esclusivamente davanti al giudice amministrativo, la posizione del destinatario del provvedimento sanzionatorio, correlato alla violazione dell'atto amministrativo generale, è tutelabile davanti al giudice ordinario, cui spetta verificare l'esistenza del potere dell'autorità competente di esigere la sanzione, e che in tale giudizio la valutazione della legittimità dell'atto amministrativo generale costituisce mezzo al fine della pronunzia sulla opposizione.
2. Col terzo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione degli artt.22 e 23 l.689/81 e dell'art.112 c.p.c., e deduce che il Pretore, accogliendo l'opposizione per violazione dell'art.1 della legge 24 novembre 1981 n.689, ha, erroneamente, rilevato di ufficio una censura non dedotta nella opposizione.
Questo motivo è fondato.
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, trova applicazione il principio generale di cui all'art.112 c.p.c. Deve, dunque, escludersi che il giudice dell'opposizione abbia il potere di rilevare di ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente nei termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio. Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte, l'opposizione si configura, infatti, come l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento pretorile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, ed il suo oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere mediante l'opposizione, e, per l'Amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa, diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione (ex plurimis, Cass.1 marzo 1991, n. 2189; Cass.1 giugno 1995, n. 6155 e Cass.18 agosto 1997, n. 7666). Ne consegue che il giudice adito, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare di ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, neppure sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass.18 agosto 1997 n. 7666, cit). E poiché nella specie dagli atti processuali risulta che a sostegno del ricorso la opponente si è limitata a dedurre che il comportamento da lei tenuto non era in contrasto con l'ordinanza ministeriale del 2 giungo 1992 n.3, e, in particolare, che per la sua breve durata l'astensione dal lavoro non aveva avuto alcun effetto pregiudizievole sul regolare sviluppo degli scrutini, sussiste la violazione di legge denunciata.
3. Resta assorbito il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art.1 l.689/81 e degli artt.1, 4, 8 e 9 l.146/90, e si censura la sentenza impugnata, per avere il Pretore rilevato erroneamente, con riferimento alla fattispecie, la violazione del principio di legalità.
5. In conclusione, deve essere rigettato il secondo motivo del ricorso, e va accolto il terzo motivo. Resta assorbito il quarto motivo.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, alla Pretura circondariale di Palermo, che deciderà l'opposizione alla luce dei suenunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso e accoglie il terzo motivo. Dichiara assorbito il quarto motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Pretura circondariale di Palermo, in persona di altro magistrato.
Così deciso il 3 novembre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 MARZO 1999.