Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 1
Qualora la mancata assunzione di una prova decisiva si risolva anche nel difetto di motivazione sul punto, non è possibile far valere con il ricorso immediato per cassazione "per saltum" tale vizio, che invece è riparabile dal giudice dell'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/1998, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 7/4/1998
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N. 737
3. Dott. Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere N. 38674/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AS LO, nato a [...] il 29\4\1941. Avverso la sentenza in data 15\4\1997 della Corte di Appello di ROMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito per la parte civile, l'avv. A. Cavalier
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. Iadecola che ha concluso per la conversione del ricorso in appello e trasmissione atti -
Udito il difensore avv. G. Zeppieri
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 10\3\1997, il TO di Latina, assolveva AS LO, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 610 C.P. in danno di NO AO, perché il fatto non sussiste.
Ricorre per cassazione il P.M. presso la Pretura Circondariale di Latina, deducendo erronea applicazione degli artt. 495.1 e 507 cpp., in quanto il TO aveva omesso di sciogliere la riserva in ordine all'ammissione delle prove testimoniali richieste dalla parte civile. Secondo il ricorrente, il pretore, nel pronunciare ordinanza ammissiva delle prove richieste dalla parti, si era riservato sull'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte civile "all'esito dell'istruttoria", senza, poi, prendere alcun provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
In punto di fatto, risulta dagli atti che la parte civile aveva richiesto l'ammissione del teste EN CO, ai sensi dell'articolo 495. cpp. e che, su tale richiesta, il TO si era riservato di decidere. Viceversa, al termine dell'istruttoria dibattimentale, non aveva preso alcun provvedimento, ne', in presenza di una specifica riserva, tale obbligo può ritenersi assolto con il semplice invito a concludere, come un tacito rigetto della richiesta della parte civile, ritenendo sufficiente l'istruttoria svolta. Inoltre, nella specie, come evidenzia il P.M. ricorrente i alle circostanziate dichiarazioni del Di NO, si erano contrapposte le sole dichiarazioni dei testi della difesa, uno dei quali (OR) aveva modificato quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, un altro (LL) aveva dichiarato che l'imputato aveva preso la parte offesa per un braccio, invitandola ad uscire con tono "un po' sostenuto", mentre il terzo (CI) aveva smentito il Di NO. Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, poiché i testi non erano stati concordi nel ricostruire l'accaduto, si presentava necessaria l'ammissione del teste EN, anche, ai sensi dell'art. 507 cpp.. Pertanto, poiché nella specie, la mancata assunzione di una prova decisiva si risolve anche nel difetto di motivazione sul punto, non è possibile far valere tali vizi con il ricorso immediato per cassazione ex art. 569.1 cpp. che, invece, sono riparabili dal giudice dell'appello a norma del terzo comma della stessa disposizione. Perciò, il ricorso va convertito in appello, con le conseguenti determinazioni.
P. Q. M.
Convertito il ricorso in appello, rimette gli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di impugnazione.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1998