Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 3 04 703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZLONE SEZIONE, Composta dagli Ill.mi Şi ] Ei: 1 2477 Presidente -Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 8376/00 Сгод. 2876 Dott. Antonino Consigliere ELEFANTE Rep. 434 Rel. Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 07/11/02 DEL CORE Servi Consigliere Dott. Unda CALDON S ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI NT, difeso da se stesso, elettivamente ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo domiciliato in ------- - dell'avvocato ANGELO ANGLANI, giusta delega in studio atti;
ricorrente
contro
FA OR SA, difeso da se stesso, VIGLIENA 2,elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso il suo studio, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3679/99 del Tribunale di ROMA, 2002 7 1447 depositata il 02/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Doll. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Laura Maria ODORISIO, per delega dell'Avvocato LI Sante, depositata inn udienza, ricorrente che ha chiestodifensore del accoglimento;
udito l'Avvocato FA OR Alessandro, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con a to notificato il 15 novembre 1996 l'avv. Alessandro Falconi Amorelii conveniva davanti al Giudice di pace di Roma l'avv. Sante Nardelli, chiedendo la condanna dei lo stesso al pagamento deila somma di lire 3.626.772, cui sosteneva avere diritto per prestazioni professionali svolte Su incarico del convenuto in favorc di una società greca. I convenuto rimaneva contumace. I ni Corso di causa l'attore dichiarava di avere ricevuto dal convenuto, a parziale adempimento del debilc, la somuna di lire 3.071.884 € di essere pertanto creditore della residua Somua di lire 554.888 e il Giudice di pace, con sentenza in data 28 febbraio 1997, accoglieva la domanda nei limiti di tale somma. L'avv. Sarte Nardelli proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile dai Tribunale di Roma con sentenza in data 2 marzo 1999, in quanto, trattandosi di calisa di valore inferiore a Lire 2.000.000, avuto riguardo alla somma richiesta in sede di conclusioni di primo grado, l'unica possibile era il ricorso per impugnazione Cassazione. 3 Contro tale decisione ha proposto ricorso por cassazione, con un unico articolato motivo, l'avv. Sante Nardelli. Resiste con controricorso 1'avv. Alessandro Falconi Amorelli. Motivi della decisione -1 ricorrente deduce, innanzitutto, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, a competenza per valore andava individuata in base alla domanda, essendo irrilevante, ai fini della affermazione della competenza del Giudice di pace il fatto che la domanda fosse stata chiesta la condanna di esso attuale ricorrente al pagamento della somma ridotta di lire 554.888. La doglianza è fondata. 11 Tribunale di Rona ha, infatti, del zutto ignorate il disposto dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ., il quale stabilisce che il valore della causa si determina in base alla domanda. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, соп rinvio, per un ruovo esame, alla Corte di appellc di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza 4 impugnata e rinvia, anche per le spese dcl giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma. Roma, novembre2002 But Jaber речного IL CANCELERE 01 Francesco Catania DEPOSITA GEN 2003 Homa IL CANCELLIZRE C1 ي5 ا ل