Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
La controversia tra il professionista e la concessionaria, società privata, per la costruzione di un'opera pubblica, che lo ha incaricato di progettarne e dirigerne i lavori, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché quegli non diviene subconcessionario delle funzioni pubbliche assegnate dalla P.A. e non si inserisce, neppure temporaneamente, nell'organizzazione della medesima. Nè sulla questione rilevano l'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, sostitutivo dell' art. 33 n. 1 della legge 31 marzo 1998 n. 80, se il processo era già pendente alla data del 30 giugno 1998 in quanto, ai sensi dell' art. 45 n. 18 di quest'ultima legge, si applicano le norme anteriormente vigenti, e neppure l'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, perché l'atto di conferimento di un incarico professionale è espressione di autonomia negoziale privata e non conclusione di un accordo procedimentale sostitutivo di un provvedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MINZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato GAETANO PATTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 95/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Massimo MINZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'undici luglio 1994 la società Autocamionale della Cisa, concessionaria dell'Anas per i lavori di costruzione dell'autostrada A/15 citò, davanti al Tribunale di Parma, l'ingegnere Marcello LI, chiedendo la deliberazione di una sentenza di accertamento della nullità di due contratti, con lui conclusi per la progettazione e direzione di detti lavori, e per la sua condanna alla restituzione dei compensi riscossi e al risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì pregiudizialmente l'incompetenza del giudice adito adducendo che tutte le controversie relative ai contratti stipulati con la società erano state devolute alla cognizione di arbitri.
Con sentenza del 24 maggio 1996 il Tribunale, in accoglimento della eccezione del convenuto dichiarò l'improponibilità della domanda e compensò le spese del processo.
La società propose appello, al quale resistette il convenuto, che, con impugnazione incidentale, censurò la statuizione sulle spese, sostenendo che si sarebbero dovute porre a carico della controparte soccombente. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 30 gennaio 1998, ha confermato la decisione di primo grado. La società Autocamionale della Cisa propone ricorso per cassazione con sette motivi.
Il LI resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e si sostiene che la causa è di competenza del Giudice amministrativo, perché si sarebbe costituito un rapporto di subconcessione per la progettazione e direzione dei lavori di costruzione dell'autostrada tra la società Autocamionale della Cisa, concessionaria dell'Anas e l'ingegnere LI. E, a sostegno di tale tesi, si afferma che, in base alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche e del regolamento per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori pubblici (approvati con il d.p.r. 16.7.1962 n. 1063 e con il rd. 25.5.1895), alcuni poteri autoritativi, esercitabili dalla concessionaria nei confronti dell'appaltatore, erano stati trasferiti al professionista per la sua qualità di progettista e di direttore dei lavori.
Si soggiunge che: a) - la Corte di Cassazione ha ritenuto in casi analoghi, di natura pubblica e non privata i rapporti instaurati tra i professionisti e l'Amministrazione, sul rilievo che costoro, sia pure per un tempo limitato, risultano inseriti, come organi tecnici e straordinari, nel suo apparato;
b) - nella specie era inapplicabile la norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 - secondo cui resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" - per ché la controversia non coinvolgeva "temi relativi all'esistenza, validità e opponibilità della subconcessione all'Autocamionale della Cisa ecc."; c) - anche se il rapporto fosse di natura privata, dovrebbe dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, "le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente titolo" - tra i quali sono compresi quelli conclusi dall'Amministrazione pubblica con i privati in sostituzione degli atti amministrativi (nel caso in esame: contratto privato in sostituzione della subconcessione),-" sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo". Il motivo è infondato.
Per la giurisprudenza di queste sezioni unite sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle cause relative ai servizi pubblici, alle quali si riferisce espressamente l'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,quelle in tema di concessione di funzioni pubbliche, essendo anch'esse incluse nella ratio ispiratrice della norma (cfr. sent. n. 12966 del 1991). La causa in esame è, però, estranea ad entrambe le categorie di controversie, in quanto la società Autocamionale della Cisa, con le convenzioni, delle quali si è eccepità la nullità, non aveva subconcesso all'ingegnere LI ne' la gestione di un servizio pubblico, consistendo questo in un'attività tecnica o materiale direttamente utile per i cittadini, ne' funzioni pubbliche ad essa assegnate come concessionaria dell'Anas. La redazione del progetto e la direzione dei lavori di costruzione dell'autostrada costituivano, invece, lo oggetto di un incarico di natura privata, affidato senza il trasferimento dei poteri autoritativi pubblici conferiti alla concessionaria. E tale conclusione non contrasta con le decisioni citate dalla ricorrente (sent. nn. 4060 del 1993, 3358 del 1994),nè con altra più recente pronuncia (sent. n. 188 del 1999),secondo le quali si erano costituiti dei rapporti di servizio "in senso lato" tra i prestatori d'opera intellettuale e l'Amministrazione pubblica, in quanto nelle situazioni esaminate gli incarichi erano stati conferiti direttamente da quest'ultima, della cui organizzazione i professionisti erano, sia pure temporaneamente, venuti a fare parte, mentre nella specie il LI aveva conservato piena autonomia, non essendo configurabile un rapporto di pubblico servizio tra la sua persona e la società privata concessionaria.
Nemmeno possono addursi in contrario le disposizioni dell'art. 7 della legge 22 luglio 2000 n. 205 (sostitutiva dell'art. 33 n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80,richiamato dalla ricorrente nella sua memoria) e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La prima perché, essendo entrata in vigore dopo l'inizio del processo, non è applicabile nei giudizi, già pendenti alla data del 30 giugno 1998, per i quali resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme anteriori (art. 45 n. 18 del d.l. cit.). L'altra perché riserva alla competenza esclusiva del Giudice amministrativo le controversie M* materia di formazione, conclusione e esecuzione degli accordi procedimentali e sostitutivi del provvedimento amministrativo, mentre l'atto di conferimento di un incarico professionale costituisce espressione di autonomia negoziale privatistica. Consegue che si deve rigettare il primo motivo del ricorso e dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario. Poiché gli altri motivi non sono di competenza delle Sezioni unite, si ordina, al sensi dell'art. 142 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile, la trasmissione degli atti processuali alla seconda sezione civile, la quale dovrà pronunciare su tali motivi con separata sentenza.
P. T. M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone la trasmissione degli atti del processo alla seconda sezione civile della stessa Corte perché pronunci sugli altri motivi del ricorso con separata sentenza.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001