Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma nono, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del procuratore generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso).
Commentari • 2
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- 2. Art. 190 c.p.p. - Diritto alla provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2017, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
03954-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente SENTENZA - - N. 100 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA N. 40122/2016 Rel. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO PP N. IL 20/06/1957 avverso l'ordinanza n. 13/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 1.7.2016, la Corte di Appello di Torino confermava il decreto con il quale, in data 22.1.2015, il Tribunale di Torino aveva applicato a NO PE la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni ex d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione a cinque condanne riportate dal medesimo, tra il 1994 ed il 2012, per violazione della legge sugli stupefacenti. Da tale elemento si è desunta la pericolosità del RA avendo egli eseguito acquisti immobiliari in regime di sproporzione tra le fonti e gli impieghi stante l'assenza di lecita occupazione.
2. Avverso il suddetto decreto, proposto, a mezzo del proprio difensore, ha avanzato ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione alla mancata concessione, da parte della Corte di appello, di un termine a difesa per controdedurre in ordine alla introduzione, nel giudizio di appello, di temi nuovi. Rileva il ricorrente che alla prima udienza in Corte di appello, in data 12.10.2015, su istanza del Procuratore generale, sono state disposte dal giudicante ulteriori indagini tramite la Guardia di Finanza di Torino per approfondire gli accertamenti in relazione a due compravendite;
le conclusioni di tali indagini furono depositate in data 14.6.2016 e, alla successiva udienza del 1.7.2016 è stata disposta la trattazione della causa, procedendosi alla decisione senza concedere alcun termine a difesa per esaminare detta relazione integrativa, rispetto al cui deposito neppure era stato dato, alla parte e ai suoi difensori, avviso alcuno. In relazione a tale vizio si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con indicazione della necessità di concedere congruo termine a difesa per presentare testimoni e documenti utili a contro dedurre in ordine ai nuovi temi di indagine evidenziati dalla richiamata nota della G.d.F... Con nota del 17.11.2016 il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Con nota pervenuta il 27.12.2016, il P.G. presso la Corte di appello di Torino ha formulato memoria difensiva da considerare inammissibile in quanto non proveniente da una parte del giudizio di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondate tutte le questioni proposte.
1. Devesi premettere che il comma 9 dell'art. 7 del D.Lgs. 159/2011 rinvia, per la disciplina del procedimento di prevenzione, alla disciplina processuale dell'art. 666 coid.proc.pen.. Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Sez. 1, Sentenza n. 2510 del 27/04/1995, Rv. 202141).
2. Con particolare riferimento alla mancanza di un diritto all'ammissione delle prove a discarico, che importerebbe nel procedimento di esecuzione una disparità di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa rispetto all'indagato o all'imputato nel procedimento penale, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale al riguardo posto che le disposizioni regolanti il procedimento di esecuzione garantiscono l'esercizio del diritto di difesa non soltanto con la presenza necessaria del difensore nell'udienza di trattazione, ma altresì con il riconoscimento della facoltà di dedurre o richiedere elementi a discarico eventualmente anche a mezzo dell'audizione personale di cui al comma quarto dell'art. 666 cod. proc. pen. -, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 666, comma quinto, dello stesso codice e 185 delle relative disposizioni di attuazione, salvo il vaglio di pertinenza o di inerenza probatoria comunque rimesso al giudice. D'altro canto il diritto alla prova a discarico di cui al precitato 2 art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. attiene al processo di cognizione, che inerisce ad una fase del processo penale in cui deve essere accertata la posizione dell'imputato rispetto al fatto ascrittogli, mentre il procedimento di sorveglianza, come quello di esecuzione, riguarda situazioni accessorie alla pena inflitta ovvero alla pericolosità del condannato, sicché la diversità ravvisabile tra la posizione dell'imputato e quella della parte privata nel procedimento esecutivo o di sorveglianza giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche la lamentata disparità normativa nell'esercizio di facoltà difensive. (Sez. 1, n. 3605 del 24/09/1993, Rv. 195342 ).
3. Dunque nel caso di specie nessuna violazione del contraddittorio o di altra garanzia processuale si rileva, non essendo prevista una scansione di fasi o di udienze né un diritto alla controprova. Neppure esiste una previsione che imponga di avvisare le parti del deposito fuori udienza, prima della discussione, di nuova documentazione o degli esiti delle istruttorie disposte, essendo onere delle parti attivarsi per le relative verifiche presso la cancelleria.
4. Solo rispetto ad atti eventualmente acquisiti in un momento successivo alla discussione finale, per evidente necessità di garantire il contraddittorio in maniera piena, è stata prevista la necessità di fissazione di nuova udienza (si veda Sez. 2, n. 879 del 05/12/2003, Rv. 227871); da tale giurisprudenza, a contrario, si desume che, per ogni elemento istruttorio acquisito anteriormente alla discussione finale (come è nel caso di specie), la posteriorità dell'intervento difensivo (rispetto alla introduzione del fattore medesimo) costituisce idonea garanzia di contraddittorio.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso, per essere risultati infondati i motivi proposti. A ciò consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente - dott. Stefano Filippini Dr Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 7 GEN. 2017 IL CANCELLERE Claudia Pianelli 4