Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SILVA IMMOBILIARE S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e rappresentata dall'Avv. Claudio Toniolo, giusto mandato speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 2, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1049 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, Sez. 1^ Civile, il 27-05-1999/12-07-1999;
Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 8-07-2003 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29-04-1995, la società adiva il Tribunale di Venezia al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione Finanziaria, al rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal n. 75 lett. A) della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, denunciando il contrasto della normativa con la direttiva comunitaria n. 335/69 del 17 luglio 1969. Costituendosi l'Amministrazione eccepiva l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma, l'improponibilità dell'azione per non essere stata preventivamente esperita la procedura amministrativa, l'intervenuta decadenza per i versamenti anteriori al triennio, e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa nel merito per l'insussistenza del dedotto contrasto tra normativa nazionale e Direttiva Comunitaria.
L'adito Tribunale, con sentenza n. 1222/96 del 7-3/17-4/1996, condannava l'Amministrazione al rimborso della somma di L. 14.000.000 con gli interessi legali dalla domanda.
In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale proposto dall'Amministrazione, i giudici di secondo grado, con la sentenza in epigrafe indicata, previo rigetto dell'appello incidentale formulato dalla società, in parziale riforma della decisione di prime cure, rideterminavano il rimborso nella somma di L. 6.200.000.
Con ricorso notificato il 26-07-2000 ed affidato a sette mezzi, la società ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata Amministrazione con controricorso notificato il 19-09-2000 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia nell'ordine:
1) Violazione degli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 641/1972 nonché dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce con riferimento al rimborso richiesto per l'anno 1992, che male avrebbe fatto la Corte di merito ad escluderne la ripetizione per intervenuta decadenza, per non essere stato il relativo diritto esercitato nel prescritto termine triennale.
Rileva, in particolare, che i giudici di merito sarebbero incorsi in errore per non avere considerato che l'atto di citazione con cui la società aveva esercitato il diritto al rimborso era stato notificato il 29 aprile 1995 e, quindi, prima del decorso di tre anni rispetto alla data del versamento annuale, effettuato il 30 giugno 1998. 2) Violazione del diritto comunitario e collegato difetto di motivazione, per aver ritenuto che l'art. 11 della Legge 23-12-1988 n. 448 potesse trovare immediata applicazione, quale ius superveniens, nella causa in esame, senza considerare che il relativo disposto veniva a porsi in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva comunitaria 17-07-1969, così come, peraltro, già rilevato, in pregresse pronunce, dalla Cassazione. 3) Violazione di legge ed, in particolare, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la questione relativa alla detrazione del rimborso annuo dell'importo previsto come dovuto dall'art. 11 della Legge n. 448/1998 per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, non era stata prospettata nel giudizio di primo grado e, comunque, la relativa applicazione era a ritenersi incompatibile con il diritto comunitario.
4) Violazione di legge ed, in particolare, dell'efficacia del giudicato, con concorrente vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale applicato lo ius superveniens, determinando il tasso di interesse nel 2,50%, senza considerare che la statuizione in termini, con cui il giudice di primo grado aveva fissato nel tasso legale la misura degli interessi da corrispondere sulle rimborsando somme, era divenuta definitiva per mancata impugnazione, e che, con l'appello incidentale, la società si era limitata a chiedere la riforma della sentenza di prime cure solo con riferimento alla data di decorrenza degli interessi.
5) In subordine, violazione dei principi del diritto comunitario in tema di quantificazione del tasso di interesse, tenuto conto che l'art. 11 della Legge n. 448/1998, che dispone la corresponsione di interessi nella misura del tasso legale vigente alla data della sua entrata in vigore viola il principio di equivalenza, in quanto il tasso ivi previsto per l'indebito comunitario è diverso da quello spettante per le azioni di ripetizione di tributi fondate sul diritto interno.
6) In ulteriore subordine, fa istanza di rimessione alla Corte di Giustizia della C.E., della questione pregiudiziale relativa alla violazione del principio di equivalenza, così come prospettato con precedente mezzo.
7) violazione di legge ed omessa pronuncia, con riguardo alla mancata applicazione dall'art. 5 della Legge n. 29/1961, secondo cui gli interessi devono decorrere dai singoli pagamenti ed, in subordine, dalla presentazione delle istanze di rimborso.
Le questioni poste dal ricorso in esame vanno risolte alla stregua delle disposizioni del complesso normativo di riferimento e dei principi giuridici, già affermati da questa corte e dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, secondo cui:
a) "l'art. 10 della Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva". b) Tali tasse non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. c) della citata direttiva allorquando le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali esse vengono riscosse, abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che non vengono restituiti a coloro che li abbiano versati;
c) Non ricorrendo tali circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1^, lett. c), della direttiva 69/335, i loro importi devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità, tenuto conto delle peculiarità proprie del tipo di società;
d) Non contrasta con il diritto comunitario la previsione che lo stato membro opponga alle azioni di ripetizione di tributi, riscossi in violazione di norme comunitarie, un termine nazionale di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata ad un termine più favorevole, purché tale termine decadenziale si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale;
e) Contrastano con il diritto comunitario le disposizioni con cui lo Stato membro subordini la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, a specifiche condizioni che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali disposizioni, alla restituzione del tributo di che trattasi;
(Corte Giustizia C.E., 10 settembre 2002, CASER s.p.a. + PRISCO s.r.l. c/ Ministero Finanze;
Cass. SS. UU. n. 3458/1996; Cass. n. 7176/1999);
f) La data di presentazione della domanda di rimborso all'Amministrazione Finanziaria coincide, nel caso di invio a mezzo del servizio postale, con quella di spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione. (Cass. n. 11463/2001; 11362/2001; 1691/2000; 11973/1999). In applicazione di tali condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, le prospettate censure vengono esaminate e valutate nei termini di cui appresso.
Il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio richiamato sub. f) avendo ritenuto di dover rigettare l'istanza di rimborso, relativa all'anno 1992, sulla base della sola considerazione che non era stata prodotta la domanda amministrativa di rimborso relativa al versamento di tale annualità, per cui il versamento era stato effettuato il 30 giugno 1992, quando il triennio decadenziale era già maturato.
Non ha, così, considerato la Corte di merito che, nel caso, l'atto di citazione con cui la società aveva azionato il diritto al rimborso anche della somma versata per l'anno 1992, risultava notificato il 29-04-1995 e, quindi, ben prima della scadenza del termine triennale di decadenza, che, quindi, non sussisteva, e non poteva essere dichiarata.
Il secondo mezzo è, del pari, fondato, avendo la corte d'Appello, riconosciuto legittima la detrazione, dall'importo spettante quale rimborso, delle somme previste come dovute, ex art. 11 Legge n. 448/1998, per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, in evidente violazione della disciplina comunitaria. Non hanno, invero, considerato i giudici di secondo grado, che la disposizione dell'art. 11 L. n. 448/1998, adottata per disciplinare retroattivamente la restituzione delle tasse di concessione riscosse nel periodo 1985-1992, si poneva in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva n. 69/335/CEE, e con il condiviso orientamento, formatosi in esito al complesso processo di elaborazione giurisprudenziale, e di cui costituiscono espressione i principi sub. a), b) e c), essendo vietata l'imposizione retroattiva delle tasse in questione e dovendosi escludere il relativo carattere remunerativo, circostanza che giustificherebbe l'imposizione, ma che, in ipotesi, resta esclusa, per un verso, dal fatto che non risultano calcolate in base al solo costo delle formalità e, sotto altro profilo, in quanto, per le iscrizioni che danno causa alla pretesa fiscale, l'Amministrazione ha già riscosso tributi che non risultano restituiti.
Il terzo motivo, con il quale viene denunciata la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nei termini anzi indicati, resta assorbito in esito all'accoglimento del secondo mezzo.
Il quarto motivo, con il quale la società si duole del fatto che l'impugnata sentenza avrebbe applicato lo ius superveniens a questioni già coperte da giudicato, deve ritenersi fondato. In vero, il giudice di prime cure aveva determinato nel tasso legale la misura degli interessi da corrispondere sulle somme da rimborsare a decorrere dalla domanda, e tale statuizione, in effetti, non risultando impugnata dall'appellante principale, ed appellata, in via incidentale, dalla società solo con riferimento alla data di decorrenza degli interessi, deve ritenersi definitiva, essendosi sulla stessa formato il giudicato.
Ciò stante l'operato dei giudici di appello, che hanno ritenuto di confermare, sul punto, la statuizione della decisione di primo grado sulla base della considerazione che dovendo applicarsi lo ius superveniens, nella sua interezza, cioè sia con riferimento al tasso di interesse sì a alla decorrenza, lo stesso veniva a determinare una reformatio in peius in danno dell'appellante incidentale, viola, certamente, il principio desumibile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Ritiene, infatti, il Collegio che male abbia fatto la Corte di merito ad escludere l'esistenza di un interesse della società a coltivare, sul punto, l'appello incidentale, per avere ritenuto che, in ipotesi, lo ius superveniens avrebbe dovuto essere applicato anche per determinare il tasso di interesse, non avendo, così, considerato che su tale ultima questione si era formato il giudicato che ne precludeva l'esame.
L'accoglimento del quarto mezzo determina l'assorbimento dei due mezzi successivi, quinto e sesto, proposti, in via gradata, sul medesimo punto.
Del pari fondato e da accogliere, nei limiti della domanda spiegata in subordine, è, infine, il settimo mezzo, con il quale si muovono censure all'impugnata sentenza in punto decorrenza di interessi, dovendo ritenersi che la relativa statuizione, che conferma l'obbligo dell'onerata Amministrazione di corrispondere gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale non trova riscontro normativo nelle discipline comunitaria e nazionale, applicabili ed appare assunta in evidente violazione del principio sub. e). La corte rileva, infatti, che la statuizione di che trattasi non appare compatibile con i principi comunitari, risultando adottata in evidente violazione dell'art. 5 della Legge 26-01-1961 n. 29, che regolamenta, in via generale, la materia degli interessi sulle somme dovute in restituzione al contribuente per tasse ed imposte indirettamente versate.
Tali disposizioni, infatti, fanno decorrere gli interessi dalla data della domanda di rimborso, che, evidentemente, è più favorevole rispetto a quella fissata dall'impugnata decisione. Conclusivamente, vanno accolti p.q.r., i motivi primo, secondo, quarto e settimo con assorbimento dei restanti mezzi. L'impugnata decisione va, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia, procederà al riesame e deciderà adeguandosi ai richiamati principi.
Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai profili di censura accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004