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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31523 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT SS nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31523 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di DR CI per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge con riguardo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado. Assume la difesa che la citazione in appello dell'imputato e gli avvisi ai difensori, con riferimento all'udienza camerale cartolare ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive modifiche), sarebbero inficiati da una serie di violazioni delle norme processuali che disciplinano la partecipazione degli stessi al processo, tali da determinare la nullità degli atti conseguenti e della sentenza. In particolare, il ricorrente denunzia che la cancelleria della Corte d'Appello avrebbe notificato all'imputato appellante e ai difensori, rispettivamente, la citazione in camera di consiglio e l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione, con l'indicazione dell'imputato, del giorno (il 26 ottobre 2022), dell'ora e del luogo, senza fare alcun riferimento tanto alle conseguenze della mancata comparizione (invece previste a pena di nullità della citazione dell'imputato ex art. 601, comma 6, cod. proc. pen.) quanto alla disciplina dettata dal citato art. 23-bis. Tali omissioni, secondo il ricorrente, integrerebbero violazione dei diritti di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione cumulativo per non aver la Corte territoriale accolto l'istanza di rinvio per poter beneficiare, quale pena sostitutiva di pena detentiva breve, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2022 e la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata successivamente individuata nel 30 dicembre 2022, ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162). Ne conseguirebbe, per il ricorrente, la possibilità di richiedere in sede di legittimità dell'applicazione della detta pena sostitutiva. 3. La Procura generale della Repubblica ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in ragione dei principi di diritto governanti la materia sanciti dalla Suprema Corte (e reiterati) antecedentemente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, cui si intende dare continuità. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, con un condivisibile principio di diritto, ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438). Nel dettaglio, l'art. 23-bis d.l. 137 del 2020, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il tempo di sua vigenza, ha previsto che, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello proc:ede in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il Pubblico Ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La disposizione ha specificatamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium che, nel rito ordinario dinanzi alla Corte di appello, continua a essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett. a), generalità dell'imputato, f), l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione, e g), la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste nonché l'indicazione del giudice competente. Espressamente, la norma in esame limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo e ora della comparizione (la citata lettera f, nella versione attuale, non applicabile ratione temporis nella specie, come sostituita dall'art. 23, comma 1, lett. n, n. 2), d.l. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 3 dicembre 2022, non contiene più il riferimento all'espressa avvertenza delle conseguenze della mancata comparizione). 2.2. Orbene, i requisiti prescritti a pena di nullità sono presenti nel decreto di citazione notificato all'imputato e, fra questi, secondo l'ormai costante indirizzo di legittimità non è neppure ricompresa l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione, non costituendo essa un «requisito» dell'atto (ex plurimis, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Ferullo„ Rv. 270706). Il regime di tassatività delle nullità non consente di ampliare la platea dei vizi produttivi di una patologia genetica dell'atto introduttivo del giudizio né questa è prevista dalla disciplina recata dal citato art. 23-bis. Ciò tanto più ove si consideri, da un lato, che il presidente del collegio non ha alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione di cui al detto art. 23-bis che - per ragioni di sicurezza sanitaria - rende «ordinario» il rito camerale con contraddittorio cartolare, subordinando all'iniziativa delle parti l'instaurazione del contraddittorio orale, personalmente partecipato. D'altro canto, non può onerarsi la Corte territoriale di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale e in relazione a una fase processuale, quella del dibattimento, contrassegnata da un'udienza a partecipazione necessaria nel corso della quale l'imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore. 2.3. Per quanto appena specificato, ciò vale oltre che con riferimento al decreto di citazione dell'appellante, anche, e a fortiori, in merito agli avvisi al difensore, di cui all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., e nella presente fattispecie, in quanto, trattandosi di abbreviato in appello, trova ordinariamente applicazione l'udienza camerale ex art. 599 cod. proc. pen. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. 3.1. Il giudice di merito, difatti, non ha accolto l'istanza di rinvio preordinata alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis cod. pen. in quanto all'epoca della decisione (il 26 ottobre 2022) non ancora entrato in vigore (trattasi di disposizione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n 152). 3.2. In merito, occorre rilevare, anche quale risposta negativa alla richiesta di applicazione in questa sede della detta sanzione sostitutiva, che, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e 4 dell'arresto di cui all'art. 20-bis cod. pen., sono disciplinate dal Capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (come previsto dallo stesso citato art. 20-bis). Quanto alle modifiche introdotte dalla detta riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 al Capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (capo ora intitolato: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»), che all'art. 56-bis disciplina proprio il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'art. 95, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 dispone che le norme previste dal capo III in considerazione, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente non applicabilità nella specie da parte dal giudice d'appello in quanto pronunciatosi prima dell'entrata in vigore della riforma. Lo stesso art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 prosegue però disponendo che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al citato capo III della I. n. 689 del 198, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza (provvedendovi invece il giudice del rinvio in caso di annullamento). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31523 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di DR CI per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge con riguardo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado. Assume la difesa che la citazione in appello dell'imputato e gli avvisi ai difensori, con riferimento all'udienza camerale cartolare ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive modifiche), sarebbero inficiati da una serie di violazioni delle norme processuali che disciplinano la partecipazione degli stessi al processo, tali da determinare la nullità degli atti conseguenti e della sentenza. In particolare, il ricorrente denunzia che la cancelleria della Corte d'Appello avrebbe notificato all'imputato appellante e ai difensori, rispettivamente, la citazione in camera di consiglio e l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione, con l'indicazione dell'imputato, del giorno (il 26 ottobre 2022), dell'ora e del luogo, senza fare alcun riferimento tanto alle conseguenze della mancata comparizione (invece previste a pena di nullità della citazione dell'imputato ex art. 601, comma 6, cod. proc. pen.) quanto alla disciplina dettata dal citato art. 23-bis. Tali omissioni, secondo il ricorrente, integrerebbero violazione dei diritti di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione cumulativo per non aver la Corte territoriale accolto l'istanza di rinvio per poter beneficiare, quale pena sostitutiva di pena detentiva breve, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2022 e la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata successivamente individuata nel 30 dicembre 2022, ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162). Ne conseguirebbe, per il ricorrente, la possibilità di richiedere in sede di legittimità dell'applicazione della detta pena sostitutiva. 3. La Procura generale della Repubblica ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in ragione dei principi di diritto governanti la materia sanciti dalla Suprema Corte (e reiterati) antecedentemente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, cui si intende dare continuità. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, con un condivisibile principio di diritto, ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438). Nel dettaglio, l'art. 23-bis d.l. 137 del 2020, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il tempo di sua vigenza, ha previsto che, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello proc:ede in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il Pubblico Ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La disposizione ha specificatamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium che, nel rito ordinario dinanzi alla Corte di appello, continua a essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett. a), generalità dell'imputato, f), l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione, e g), la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste nonché l'indicazione del giudice competente. Espressamente, la norma in esame limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo e ora della comparizione (la citata lettera f, nella versione attuale, non applicabile ratione temporis nella specie, come sostituita dall'art. 23, comma 1, lett. n, n. 2), d.l. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 3 dicembre 2022, non contiene più il riferimento all'espressa avvertenza delle conseguenze della mancata comparizione). 2.2. Orbene, i requisiti prescritti a pena di nullità sono presenti nel decreto di citazione notificato all'imputato e, fra questi, secondo l'ormai costante indirizzo di legittimità non è neppure ricompresa l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione, non costituendo essa un «requisito» dell'atto (ex plurimis, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Ferullo„ Rv. 270706). Il regime di tassatività delle nullità non consente di ampliare la platea dei vizi produttivi di una patologia genetica dell'atto introduttivo del giudizio né questa è prevista dalla disciplina recata dal citato art. 23-bis. Ciò tanto più ove si consideri, da un lato, che il presidente del collegio non ha alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione di cui al detto art. 23-bis che - per ragioni di sicurezza sanitaria - rende «ordinario» il rito camerale con contraddittorio cartolare, subordinando all'iniziativa delle parti l'instaurazione del contraddittorio orale, personalmente partecipato. D'altro canto, non può onerarsi la Corte territoriale di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale e in relazione a una fase processuale, quella del dibattimento, contrassegnata da un'udienza a partecipazione necessaria nel corso della quale l'imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore. 2.3. Per quanto appena specificato, ciò vale oltre che con riferimento al decreto di citazione dell'appellante, anche, e a fortiori, in merito agli avvisi al difensore, di cui all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., e nella presente fattispecie, in quanto, trattandosi di abbreviato in appello, trova ordinariamente applicazione l'udienza camerale ex art. 599 cod. proc. pen. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. 3.1. Il giudice di merito, difatti, non ha accolto l'istanza di rinvio preordinata alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis cod. pen. in quanto all'epoca della decisione (il 26 ottobre 2022) non ancora entrato in vigore (trattasi di disposizione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n 152). 3.2. In merito, occorre rilevare, anche quale risposta negativa alla richiesta di applicazione in questa sede della detta sanzione sostitutiva, che, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e 4 dell'arresto di cui all'art. 20-bis cod. pen., sono disciplinate dal Capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (come previsto dallo stesso citato art. 20-bis). Quanto alle modifiche introdotte dalla detta riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 al Capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (capo ora intitolato: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»), che all'art. 56-bis disciplina proprio il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'art. 95, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 dispone che le norme previste dal capo III in considerazione, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente non applicabilità nella specie da parte dal giudice d'appello in quanto pronunciatosi prima dell'entrata in vigore della riforma. Lo stesso art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 prosegue però disponendo che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al citato capo III della I. n. 689 del 198, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza (provvedendovi invece il giudice del rinvio in caso di annullamento). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1 giugno 2023