Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 67776 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT0 1 6 30 /03 EZIO E TRIBUT R.G.N. 972.00 Cron. 3727 Composta dai Magistrati: Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Ud. 11.6.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: Irpef Dott. NINO FICO CONSIGLIERE contributo canoni Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE di locazione ha pronunciato la seguente CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67776 sul ricorso proposto da: RI ZO in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Gaffuri ed Enrico Romanelli, giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Romanelli, via Cosseria 5 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente 2613 avverso la sentenza n. 251.07.98 in data 9.11.98 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 2.12.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.6 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Romanelli;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Fer l'anno 1988, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano accertava a carico di IN EN il mancato pagamento dell'Irpef sul contributo cancne di affitto corrispostogli dall'azienda di credito datrice di lavoro, a seguito di trasferimento di ufficio. Il IN proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale 2. della Lombardia riformava la sentenza di primo grado. Rilevava che in ordine al problema della legittimazione esclusiva del datore di lavoro, prospettato dal ricorrente, doveva essere disattesa la relativa eccezione, sussistendo legittimazione passiva, in ordine alla pretesa tributaria, (anche) del sostituito. Nel merito, riconosceva legittima la pretesa impositiva. Nessuna deduzione veniva formulata in ordine alle sanzioni da parte del IN. ん 3. Ha proposto ricorso per Cassazione IN EN, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce 4. violazione e degli artt. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, 23,64,67 del D. P. R. n. 600.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della In sostanza, sicontroversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC deduce che la pretesa impositiva poteva essere azionata unicamente nei confronti del datore di lavoro. Premesso che nessun dubbio può sussistere 5. Il motivo è infondato. in ordine alla legittimazione passiva del soggetto percipiente i redditi de quibus', la Commissione Tributaria Regionale rileva esattamente sul punto che il lavoratore viene sostituito nel pagamento dell'imposta a titolo provvisorio, ma rimane responsabile verso l'Erario di ogni maggiore imposta che risulti dovuta in relazione ai redditi percepiti. Il percettore finale del reddito non può essere deresponsabilizzato>, tanto che, ove per qualunque ragione il datore di lavoro ometta, in tutto ° in parte, di assoggettare gli emolumenti a ritenuta fiscale, 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato può sempre rivolgersi contro il sostituito per il conseguimento del proprio credito. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e 6. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 48 M del D.P.R. n. 597.73 e 12 delle Preleggi. Egli pone in evidenza il carattere meramente risarcitorio dell'indennità in parola. Costituisce giurisprudenza costante di 7. Il motivo è infondato. questa Corte, sia pure dopo qualche iniziale oscillazione (cfr. Cass.
3.12.99 n. 13486), che il contributo canone di affitto corrisposto da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede, nella normativa anteriore al Decreto Legislativo n. 314.97, costituisce componente del reddito tassabile e pertanto deve essere assoggettato per l'intero ammontare ad Irpef: Cass. 18.2.2000 n. 1842. Nello stesso senso Cass.
8.3.2000 n. 2611, secondo cui a differenza delle indennità di trasferta, le indennità di trasferimento e le indennità similari quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento sono componenti del reddito tassabile di un confacente alloggio ai fini Irpef per l'intero ammontare, se ricadono in periodi di imposta anteriori al 1998. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente chiede l'abbuono 0 8. la rideterminazione delle sanzioni a sensi del Decreto Legislativo n. 472.97. 9. A tale proposito, si osserva che la sentenza di appello è stata pronunciata in data 9.11.98, quando la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 472.97 era entrata in vigore. La questione doveva essere posta in quella sede ed eventualmente riproposta in sede di legittimità. Non essendosi ciò verificato, la questione inerente M alla rideterminazione delle sanzioni risulta preclusa in quanto nuova. Infatti, nelle argomentate controdeduzioni in appello, il IN non ha toccato il problema delle sanzioni. 10. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che la parte rimasta vittoriosa che, nell'ipotesi di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata...non ha 1'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande, eccezioni o questioni respinte o ritenute assorbite, о comunque non esaminate nella sentenza impugnata, essendo (ma anche necessario), difese nel giudizio sufficiente che le riproponga in una delle sue di secondo grado> ( Cass. 12.6.2001 n. 7879). In senso conforme, riproposizione delle Cass. 19.4.2002 n. 5721. Tale onere di questioni non esaminate o assorbite vale ad evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 Codice di Procedura Civile ( Cass. 19.11.96 n. 10119). 11. Il ricorso va pertanto rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere, alle oscillazioni della giurisprudenza ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. РОМ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese . Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 11.6.2002. IL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO IN CANCELLIERE C1 A bleThe Gier IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA + 4 FEB 2003. IL CANCELLIERE C RN Casanoашь Oggi