Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 20938
CASS
Sentenza 7 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Risponde del reato previsto dall'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998, n. 40 il cittadino extracomunitario il quale, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisca senza giustificato motivo il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, anche qualora lo stesso straniero sia entrato irregolarmente nel territorio dello Stato.

La previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che vieta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi religiosi o politici, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'interessato abbia attivato, con esito positivo, la procedura per il riconoscimento del suo stato di rifugiato politico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 20938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20938
    Data del deposito : 7 ottobre 2003

    Testo completo