Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 2
Risponde del reato previsto dall'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998, n. 40 il cittadino extracomunitario il quale, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisca senza giustificato motivo il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, anche qualora lo stesso straniero sia entrato irregolarmente nel territorio dello Stato.
La previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che vieta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi religiosi o politici, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'interessato abbia attivato, con esito positivo, la procedura per il riconoscimento del suo stato di rifugiato politico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 20938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20938 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/10/2003
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4385
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 45644/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- LI IC, nato in [...] il 1^ gennaio 1968;
avverso il decreto emesso il 30 luglio 2002 dal Magistrato di sorveglianza di Genova;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio MARCHESE;
- Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
- Considerato in:
FATTO
Con decreto del 30 luglio 2002, il Magistrato di sorveglianza di Genova ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di IC EN diretta ad ottenere, previo riesame della sua pericolosità sociale ex art. 208, comma 2, cod. pen. la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato già disposta con ordinanza del 5 aprile 2002. Avverso tale decisione, l'interessato ha proposto il "ricorso in appello" (esattamente qualificato come ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.) che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che, anche se erano trascorsi solo quattro mesi dalla verifica della sua pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto in ogni caso controllare la persistenza di detta pericolosità e comunque indicare lo Stato verso cui disporre l'espulsione tenendo conto della previsione di cui all'art. 19, comma 2, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
La censura è manifestamente infondata.
Il decorso del tempo, invero, specialmente se esiguo come nel caso in esame, non è di per sè decisivo se non è accompagnato da altri specifici elementi sintomatici del venir meno di quella pericolosità sociale che ha giustificato l'applicazione della misura di sicurezza in parola.
Peraltro, la previsione di cui all'art. 19, comma 2, D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, che vieta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi religiosi o politici, può riguardare solo il caso in cui l'interessato abbia attivato, con esito positivo, la procedura per il riconoscimento del suo stato di rifugiato politico.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equamente determinata in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004