Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 febbraio 2004 |
Commentario • 1
- 1. Maltrattamento degli animali, diligenza che normalmente si usa verso un minoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2007
Giurisprudenza • 29
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5783Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 4791/2023 R.G. proposto da: GERMED PHARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto M. Tedoldi, dall'avv. TO RI e dall'avv. Giovanni Smargiassi; -ricorrente- contro BIOPHARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ciancio, dall'avv. Alfredo Fenizia e dall'avv. Emanuele Squarcia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4936/2022 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 15-7-2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-2- 2026 dal consigliere NA LI; OGGETTO: risoluzione di contratti e risarcimento dei danni RG. …Leggi di più...
- art. 112 cod. proc. civ.·
- art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115·
- art. 1223 cod. civ.·
- rinvio al giudice del gravame·
- art. 336 cod. proc. civ.·
- art. 2697 cod. civ.·
- art. 384 cod. proc. civ.·
- cassazione·
- risarcimento danni·
- giudicato interno·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- risoluzione contratti·
- art. 132 n. 4 cod. proc. civ.·
- art. 1453 cod. civ.·
- compensatio lucri cum damno
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.