Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
La legittimazione attiva dell'associazione sindacale a stare in giudizio a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori si fonda sull'esistenza di una condotta antisindacale del datore di lavoro, caratterizzata da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, e da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e postula l'intenzione del datore di lavoro di frustrare la libertà e l'attività sindacale, pur non ponendosi il comportamento del datore stesso in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio della libertà e delle attività sindacali, ma integrando, per converso, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, nella specie, ritenuto lesivo di prerogative sindacali riconosciute dalla contrattazione collettiva per gli addetti all'industria metalmeccanica privata - e, conseguentemente, ritenuta legittima la costituzione in giudizio del sindacato ex art. 28 citato - la mancata comunicazione alle R.S.U. della decisione dell'imprenditore di far ricorso al lavoro straordinario, con specificazione del numero dei lavoratori interessati, del nome degli stessi, di quelli che avevano superato le quote esenti e di altre informazioni pertinenti, nonché il rifiuto opposto dall'impresa alla richiesta di prendere visione, da parte delle dette R.S.U., del registro infortuni).
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- 3. Responsabilità del medico, vittima, prossimi congiunti, danno morale, liquidazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
KSB ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato MANCUSO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREOTTI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SINDACATO FIM CISI, MILANO & PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 6, rappresentato e difeso dall'avvocato BALDONI GIANNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6120/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 06/06/97 R.G.N. 1206/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori su sollecitazione della F.I.M. - C.I.S.L. di Milano, il Pretore dichiarava antisindacale il comportamento della S.p.A. K.S.B. Italia, per mancata comunicazione alle R.S.U. della decisone di far ricorso al lavoro straordinario, con specificazione del numero dei lavoratori interessati, del nome degli stessi, di quelli che avevano superato le quote esenti e di altre informazioni pertinenti, nonché per il rifiuto opposto dall'impresa alle medesime R.S.U. di prendere visione del registro degli infortuni previsto dall'art. 403 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. L'opposizione al decreto da parte della Società veniva rigettata con sentenza pretorile del 23 novembre 1995, confermata, all'esito dell'appello della soccombente, dal Tribunale del luogo con decisione del 6 giugno 1997. Ritenevano i giudici di merito che, nella specie, legittimamente le R.S.U. potevano agire ai sensi dell'art. 98 cennato, trattandosi di stabilire se i fatti dedotti comportassero limitazione alle prerogative sindacali in materia di straordinario, con riferimento alle clausole del C.C.N.L. specifiche sul punto;
che, in concreto, il comportamento della Società, come precisato, aveva violato tali pregorative, qualificandosi alla stregua di condotta antisindacale, nel cui ambito rientrava anche il rifiuto di far visionare il registro degli infortuni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970. Avverso tale sentenza la K.S.B. Italia ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi;
resiste il sindacato con controricorso.
La Società ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 C.P.C., nonché note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge 20.5.1970, n. 300, nonché errore di diritto in relazione all'art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civile, deduce la inammissibilità del ricorso del sindacato ed il difetto di legittimazione attiva ad agire in giudizio, a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi unicamente, nella specie, di eventuale lesione dei diritti dei singoli dipendenti, non tutelabili dalle organizzazioni sindacali in quanto afferenti a prerogative riconosciute dalla contrattazione collettiva e dunque rientranti, in ipotesi di violazione da parte datoriale, nell'ambito delle cause individuali di lavoro.
Il motivo è infondato.
Al riguardo va premesso che la condotta antisindacale, che giustifica l'adozione dei provvedimenti repressivi ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, è costituita oltre che da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, anche da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e richiede la intenzione di frustrare la libertà e l'attività sindacale quando il comportamento datoriale non è in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali, ma integra invece, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo, destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori.
Ciò posto, non è dubbio che, nel caso in esame, trattasi di comportamento integrante entrambi gli elementi evidenziati, in quanto afferisce alla violazione di prerogative sindacali riconosciute dalla contrattazione collettiva (art. 8 del C.C.N.L. 1 maggio 1976 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata), in tema di precisi limiti e di esatte caratteristiche del lavoro straordinario deciso dalla Società, dei quali il Sindacato deve essere specificamente informato secondo le particolari articolazioni della clausola pattizia, per la eventuale tutela dei lavoratori. Sicché la loro violazione comporta palesemente non solo la configurabilità dell'elemento oggettivo cennato, ma anche di quello soggettivo, profilandosi la ricorrenza dello stesso in re ipsa con riferimento alle violazioni evidenziate, in quanto concernenti la inesatta, non completa informazione della procedura sperimentata, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il cui contrario costituisce l'elemento prodromico ed indispensabile all'esercizio del diritto di partecipazione nella gestione del lavoro straordinario prevista dal C.C.N.L. del settore, finalizzata all'accordo sulle modalità dello straordinario;
con la conseguenza che tale condotta, impedendo alla rappresentanza sindacale l'esercizio delle prerogative in tal senso contrattualmente ad essa attribuite in subiecta materia, ne comprime la possibilità di intervento rappresentativo e di tutela dei lavoratori, per l'effetto legittimandola ad agire ai sensi del richiamato art. 28 legge n. 300/1970. Con la seconda censura la Società, deducendo erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 8 del citato C.C.N.L. in tema di contenuto e limiti della prevista informazione datoriale alle OO.SS., assume che detta informazione concerne unicamente dati generali dello straordinario deciso, per settori e reparti, come del resto effettuato, e non anche la posizione dei singoli lavoratori, il carico di lavoro da ripartire e le modalità di ripartizione, lo straordinario assegnato ad ognuno e qualsiasi altra notizia riguardante ciascun dipendente utilizzato per lo straordinario, come invece ritenuto erroneamente dal Tribunale.
Il motivo è, del pari, inconsistente.
Non è dubbio che, nel quadro delle informazioni preventive richieste dalla clausola pattizia indicata, la ricorrente abbia dato alle OO.SS. tempestiva comunicazione scritta, di volta in volta, del ricorso al lavoro straordinario, delle cause di tale iniziativa, del reparto interessato, della data di utilizzazione e delle ore necessarie per sopperire in tal modo alle motivate esigenze contingenti.
Peraltro, correttamente e con specifichi ed espliciti elementi di giudizio, il giudice di appello ha ugualmente ravvisato nella condotta dell'azienda una peculiare violazione del diritto del soggetto collettivo alla informazione garantito dalla disciplina negoziale, concludendo trattarsi di un comportamento lesivo e limitativo dell'attività del sindacato, ove analizzato nell'intero contesto dei fatti accertati e nell'ottica della ratio della disposizione, che impone una informazione precisa e sistematica sugli straordinari richiesti o previsti, ai fini della possibilità di quel controllo ed intervento che si inquadrano nelle generali politiche della occupazione proprie del sindacato. Giacché, con una lineare e logica interpretazione della clausola pattizia, rimessa istituzionalmente al giudice di merito, che ha al riguardo rigorosamente e congruamente motivato sì da sfuggire al negativo controllo di legittimità in ordine alla chiarezza e completezza dell'iter argomentativo seguito, il Tribunale ha ampiamente evidenziato quale sia la valenza e la portata del controllo sindacale al riguardo, soprattutto in tema di limiti non superabili dello straordinario giornaliero pro capite, di finalità della norma di cui all'art. 8 della contrattazione, di elementi di vanificazione ovvero elusione datoriale di tali finalità, di indagini sull'eventuale superamento delle cd. quote esenti, accertamenti, questi, non praticabili in concreto, se non in presenza di una preventiva, o successiva, informazione dettagliata ed individualizzata sulle modalità e sulla ripartizione giustificata dello straordinario assegnato per singoli lavoratori, secondo parametri obiettivi e validi, sì da consentire ogni eventuale azione di tutela ai sensi dell'art. 28 indicato. Ed è di tutta evidenza, per l'effetto, che la restrizione interpretativa pretesa dalla ricorrente snaturerebbe del tutto la ratio ed il contenuto della clausola pattizia in esame, palesemente volta, per quanto esposto, a consentire un controllo da parte dei lavoratori, e per essi da parte delle rappresentanze sindacali, sulle decisioni aziendali di far ricorso allo straordinario, sulle esigenze di servizio poste a fondamento di tali decisioni, sul rispetto dei limiti dello straordinario giornaliero e settimanale, e sul superamento delle cd. quote esenti, come per contratto e per legge con norme imperative (Cfr. Cass. nn. 5320/88;
9808/94).
Con la terza doglianza la Società, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 403 D.P.R. 27.5.1955, n. 547, 9 e 28 legge n. 300 1970, nonché errore di diritto, ex art. 360, n. 3, Cod. Proc.
Civile, sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere consentito alle OO.SS. l'accesso alla visura del Registro degli infortuni prescritto a carico delle aziende, sull'apodittico presupposto che detta attività rientri tra le prerogative sindacali a norma dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, laddove è da presumersi il contrario, sia per in contenuto della norma antinfortunistica citata, che prevede tale prerogativa soltanto nei confronti degli ispettori del lavoro, sia perché l'art. 9 dello Statuto non la contempla in favore delle rappresentanze sindacali.
Anche questa censura è inconsistente.
Tale norma recita testualmente: "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto d controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica", e va coordinata con l'art. 28 dello Statuto in tema di repressione della condotta antisindacale. Ciò posto non par dubbio, anzitutto, che l'articolo 403 invocato dalla ricorrente, prevedendo soltanto che il registro degli infortuni sia tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro, impone alle Imprese unicamente un obbligo in tal senso, in quanto connaturato alle mansioni ispettive tipiche dei funzionari preposti a tale attività di controllo a fini di prevenzione degli infortuni, ma non ne preclude la visura ad altri organismi, ed in particolare alle rappresentanze sindacali, per gli scopi di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Inoltre, va rimarcato che, come già evidenziato dai giudici di merito, l'art. 9 prevede indirettamente, ma certamente, tale prerogativa in favore delle OO.SS. nella parte in cui contempla il loro controllo sull'applicazione delle norme di prevenzione infortuni e la incentivazione verso parte datoriale ad apprestare tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori, rimanendo, per l'effetto, incontestabile che in siffatta ampia area di pertinenza rientri anche la visura dei predetti registri, soprattutto a fini statistici di infortuni correlati al lavoro straordinario, attesa la maggiore incidenza dello stesso su di essi, sia in generale, sia perché praticato in abnormi condizioni di eccessività e di faticosità, si da provocare una caduta di attenzione dei lavoratori e più numerosi sinistri, e dunque da indurre le OO.SS. a maggiori, più penetranti e doverosi controlli, con conseguente elaborazione e promozione di misure cautelari più valide, come da ultima parte della norma indicata.
Infine, ed in eziologica connessione, tale conclusione si impone, trattandosi di norma volta chiaramente a promuovere ogni azione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, ove, a seguito di siffatta attività di visione dei registri, possa ipotizzarsi a carico di parte datoriale una condotta antisindacale nella sua più lata accezione, passibile di repressione finalizzata alla cessazione del comportamento illegittimo e della rimozione degli effetti, di guisa che anche il diniego della visura si configura di per sè quale condotta antisindacale. Ed in tale ottica il Tribunale ha correttamente puntualizzato che, a norma dell'art. 9, il sindacato ha una funzione di promozione circa l'attuazione di misure di prevenzione infortuni, sì che è necessario ammettere che lo stesso sindacato possa informarsi sulla quantità e qualità degli infortuni avvenuti in azienda, trattandosi di informazione strumentale alla elaborazione delle misure di prevenzione ed alla incentivazione alle stesse.
Gli esposti rilievi consentono, dunque, di ritenere che la sentenza impugnata non risulta inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
questo va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 C.P.C., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Lire 62.000, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 4.000.000 (Quattromilioni). Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001