Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile (nella specie l'imputato aveva denunciato lo smarrimento o la sottrazione a opera di ignoti di un assegno bancario posto all'incasso, in tal modo incolpando di furto o ricettazione il beneficiario cui l'assegno era stato effettivamente consegnato dal denunciante in pagamento di merci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.01.1999
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " Antonino Assennato " N. 212
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 26891/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LE IN IN, n. 16.07.1966
avverso la sentenza emessa il giorno 04.05.1998 dalla Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Veneto, che chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 04.05.1998 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la penale responsabilità di LE IN IN per i reati di cui:
A) agli artt. 368 e 61 n. 2 cp., perché, al fine di commettere il reato indicato al capo seguente, con denuncia presentata in data 07.05.1994 ai Carabinieri di Soverato, esponendo che l'assegno n.1205078439-06 per l'importo di L.
1.870.000 tratto sul c/c n.200242770 a lui intestato, acceso presso l'Agenzia di Soverato della Banca Commerciale Italiana, era stato smarrito o gli era stato sottratto da ignoti che lo avevano riempito e portato all'incasso, incolpava LL OR, soggetto agevolmente e univocamente identificabile e che sapeva innocente per avergli consegnato l'assegno stesso in pagamento delle attrezzature necessarie per la sostituzione di un Club "Forza Italia" in Soverato, dei reati di cui agli artt. 648 e 485-491 c.p.;
B) all'art. 640 cp., perché, con artifizi e raggiri consistiti nel porre in essere la condotta descritta al capo precedente, inducendo in errore l'operatore dell'Agenzia di Catanzaro della Banca Commerciale Italiana che provvedeva ad addebitare a LL OR la somma di L. 1.870.000, corrispondente all'importo indicato nell'assegno summenzionato, si procurava un ingiusto profitto, costituito dal mancato pagamento delle attrezzature sopra indicate, con pari danno per il LL.
Ricorre l'imputato, eccependo in primo luogo la nullità dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha dichiarato la sua contumacia, disattendendo un certificato medico attestante la sua assoluta impossibilità di presenziare al giudizio a causa di un'acuta lombosciatalgia.
Rileva poi il ricorrente che nella denuncia presentata ai Carabinieri il 07.05.1993 si era ipotizzato lo smarrimento dell'assegno o il suo derubamento ad opera di ignoti, senza che alcun soggetto risultasse, neppure implicitamente, accusato. Mancherebbe inoltre, del reato in questione, l'elemento psicologico, in quanto il prevenuto aveva dimenticato di aver consegnato l'assegno al LO TE, tant'è che, non appena ricordò la circostanza, a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo inviatogli dal predetto, fece pervenire ai Carabinieri una raccomandata con cui dichiarava di aver consegnato al LL l'assegno di cui alla presentata denuncia.
Erronea e illogica sarebbe altresì la motivazione della impugnata sentenza in merito al delitto di truffa, posto che, al di là delle opinabili argomentazioni offerte dalla Corte di appello in ordine ai cc.dd. artifizi e raggiri, del delitto de quo non risulterebbero sussistenti i requisiti dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, non essendo seguita al mancato pagamento dell'assegno la corresponsione delle richieste attrezzature. Anche per tale imputazione, infine, mancherebbero in motivazione circostanze concrete comprovanti la sussistenza dell'elemento soggettivo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Relativamente, invero, al primo motivo di ricorso, inerente alla dedotta nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia nel giudizio di appello, del tutto logica appare l'esclusione, da parte della Corte territoriale, dell'impedimento a comparire dell'imputato, in relazione ad una certificazione medica attestante l'esistenza, due giorni prima dell'udienza, di un'acuta lombosciatalgia, con prognosi di riposo e cure per giorni tre, stante la non gravità
dell'infermità, in considerazione dell'irriferibilità temporale al giorno dell'udienza, a seguito anche del prescritto trattamento terapeutico, dell'"acutezza" della riferita sindrome dolorosa, risalente a due giorni innanzi.
Nel merito, va anzitutto sottolineata l'irrilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 368 cp., della circostanza che nella denuncia presentata dal LE non sia stato accusato alcun soggetto determinato, posto che il consegnatario dell'assegno, a lui noto e a cui poteva facilmente risalirsi, era il destinatari implicito ma univoco dell'accusa di furto o ricettazione oggettivamente contenuta nella denuncia di smarrimento o sottrazione di un titolo che era in realtà in circolazione (cfr. in generale sull'incolpazione implicita Cass. sent. up 1743/92). Quanto all'elemento soggettivo della calunnia, la Corte di merito ne ha motivato adeguatamente la sussistenza, col richiamo alla breve distanza temporale fra la consegna del titolo e la presentazione della denuncia e ai contatti previamente intervenuti fra le parti per la restituzione, pretesa dal LE, della somma. Il fine, poi, perseguito e conseguito con l'artificio della falsa denuncia, di bloccare, a proprio beneficio e a danno del legittimo consegnatario, il pagamento del titolo, integra all'evidenza, sul piano oggettivo e soggettivo, anche il contestato reato di truffa, non rilevando al riguardo che le attrezzature oggetto dell'accordo non fossero state ancora consegnate, posto che - come osservato nella sentenza impugnata (non censurata sul punto in ricorso) - da un lato, ciò era dovuto alla unilaterale decisione dell'imputato di recedere dall'accordo stesso, e non poteva quindi spiegare effetti restitutori sull'assegno, che era stato dato quale caparra sul prezzo pattuito e, dall'altro, il LL aveva dovuto, a seguito dell'accordo, affrontare spese in misura anche maggiore dell'ammontare della somma ricevuta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999