Sentenza 26 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2015, n. 32203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32203 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/06/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1871
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 49584/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO BE N. IL 20/12/1961;
avverso l'ordinanza n. 763/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 21/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo secondo cui il ricorso va dichiarati inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia, ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della sede di rigetto sia della richiesta di integrazione della liberazione anticipata ex D.L. n. 146 del 2013, formulata dai condannato ES BE in relazione al periodo di detenzione 26 giugno 2012 - 25 giugno 2013, sia dell'istanza di liberazione anticipata proposta dal predetto detenuto con riferimento a semestre di detenzione 26 giugno - 25 dicembre 2013. 2. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità, quanto al rigetto dell'istanza di liberazione ordinaria, per vizio di motivazione (contraddittorietà), in quanto il rapporto disciplinare elevato nei confronti del condannato il 12 novembre 2013 e posto a base della decisione impugnata, non poteva legittimamente venire valorizzato per negare il beneficio richiesto, tenuto conto che la sanzione disciplinare inflitta al condannato a ragione di tale rapporto (esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni dieci) era stata annullata a seguito di reclamo, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza deliberato il 28 agosto 2014; quanto al rigetto della richiesta di integrazione della liberazione anticipata, per vizio di motivazione (assenza), non avendo il Tribunale sviluppato alcuna argomentazione sul punto, 3. Con requisitoria depositata il 24 febbraio 2015 il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Con memoria pervenuta il 16 giugno 2015, il ES, ha confutato l'assunto del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, secondo cui il ricorso dovrebbe ritenersi inammissibile, deducendo che, fermo restando il rilievo che l'annullamento della sanzione disciplinare, per quanto originato da rilievo di profili di illegittimità formale del provvedimento sanzionatorio (mancanza di adeguata motivazione) impediva che il rapporto disciplinare potesse venire valorizzato per respingere l'istanza di concessione dei benefici, la proposta impugnazione, doveva ritenersi non solo ammissibile in rito ma anche fondata nel merito in quanto il comportamento oggetto di rilievo disciplinare (l'aver riferito ad un'infermiera in servizio presso la Casa Circondariale di Venezia, di essere a conoscenza di un'attività di spaccio di stupefacenti dalla stessa posta in essere all'interno dell'istituto), a prescindere dall'annullamento della sanzione disciplinare, non poteva comunque essere posto a base del diniego della liberazione anticipata, non potendo in alcun modo ritenersi sintomatico di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto il detenuto, nella circostanza, si era limitato a riferire all'infermiera delle voci che correvano sul suo conto per renderla edotta della circostanza e senza alcuna effettiva volontà offensiva. CONSIDERATO IN FATTO
1. L'impugnazione è basata su motivi infondati e non può trovare accoglimento.
Ed invero, le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono, così come formulate, in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato della condotta del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, preliminarmente, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sè sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa.
Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostativa alla concessione del beneficio il dato formale dell'esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell'interessato, ma ha anche valutato complessivamente il significato della condotta contestata al ES in rapporto al periodo di detenzione valutato, pervenendo alla conclusione di ritenere come non integrata in detto periodo una partecipazione all'opera rieducativa in relazione alla obiettiva negatività del comportamento contestato, evidenziando come la condotta del reclamante, così come emergente dagli atti, fosse connotata da ambiguità tale da confliggere apertamente con una sincera volontà di condivisione delle occasioni socializzanti: il richiamo alle "voci" sull'attività di spaccio, asseritamente effettuata dall'infermiera all'interno dell'istituto di pena - si precisa nel provvedimento impugnato - avvenne in un contesto "rivendicativo", in cui il condannato si lamentava della condotta tenuta nei suoi confronti, pochi giorni prima, dalla stessa infermiera, condotta da cui era nato altro rapporto disciplinare a carico dell'odierno ricorrente.
Orbene il Tribunale di Sorveglianza, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, ha per vero apprezzato la valenza vanificatrice della condotta posta in essere da ricorrente dell'opera rieducativa e di risocializzazione, cui la pena deve tendere, sicché nessun profilo di illegittimità può essere fondatamente ravvisato con riferimento alla valutazione di tale dato, contestato in questa sede, per altro, non soltanto genericamente sul piano della sua obiettiva sussistenza e rilevanza, ma, per quanto è dato comprendere, anche sul piano della possibilità stessa per il giudice di merito di tener conto, ai fini di una valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, di una condotta non sanzionata sul piano disciplinare, non considerando il ricorrente che per costante giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale di sorveglianza può invece tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del contenuto di un rapporto disciplinare anche in caso di annullamento per vizi formali della sanzione disciplinare applicata al detenuto, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (in termini, Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002 - dep. 10/04/2003, Fedele, Rv. 224792) in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto (art. 38 Ord. Pen.) in tema di liberazione anticipata, beneficio da lui stesso richiesto, quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività della partecipazione stessa.
Quanto poi alla liberazione anticipata speciale decisivo ed assorbente è il rilievo, che per costante giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 - dep. 26/06/2013, Camello ed altri, Rv. 256340), in sede di legittimità, non è censurabile una decisione in sede d'impugnazione per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione dei provvedimento complessivamente considerata, cosi come avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale, anche attraverso il richiamo all'ordinanza reclamata, ha evidenziato l'assenza del requisito della continuità dell'adesione all'attività trattamentale.
2. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015