Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2015, n. 32203
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Sentenza 26 giugno 2015

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Ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2015, n. 32203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32203
    Data del deposito : 26 giugno 2015

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