CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22618 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 6 marzo 2023 del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, avv. ALESSANDRO ORLANDO, per il ricorrente unitamente all'allegata documentazione costituita dai verbali di rimessione ed accettazione di querela, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza per la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Urbino a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di AT GA con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato, previa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante alla pena di giustizia con pena sospesa. (artt.624, 625 n.2 cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22618 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/03/2023 1.1. Il AT si impossessava della somma di euro 220,00 contenute in una macchinetta cambia monete all'interno dell'esercizio commerciale introducendovi 22 fac-simil di banconote da euro 10,00. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il ricorrente attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della denunzia querela quale condizione di procedibilità. In particolare, secondo il ricorrente, nella ipotesi in esame non sussisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen. non risultando contestata nella condotta descritta. Di conseguenza la fattispecie del furto semplice è procedibile a querela e la denuncia presentata dalla persona offesa non presenta le caratteristiche proprie della denunzia querela. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diversa qualificazione nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. Non è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza del reato di cui all'art.640 cod. pen. dal momento che manca l'assenza di qualsivoglia volontà di scambio della vittima. In primo luogo, la macchinetta cambia monete va considerata un vero e proprio sostituto del rivenditore commerciale;
inoltre sussistono gli artifizi e raggiri e la qualificazione del delitto come truffa rende il reato improcedibile per difetto di querela. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. La sentenza appare carente nella motivazione quanto alla sussistenza degli elementi probatori idonei a ritenere il ricorrente responsabile della condotta essendo provata unicamente la presenza del AT all'interno dell'esercizio commerciale. In data 6 marzo 2023 la difesa del ricorrente ha inviato telematicamente gli atti di remissione della querela e della relativa accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d. Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela. 2 Con particolare riferimento al reato di furto, l'art. 2 primo comma lett.1) del d.lgs n.150/2022 ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).». Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (Con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela. La richiamata innovazione, rendendo la fattispecie in esame perseguibile a querela, ha comportato che la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione, a decorrere dal 31 dicembre 2022, hanno determinato la sopravvenuta estinzione del reato. 2.La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n.21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), Mohamnnad Razzaq, Rv. 274734). Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". 3. La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato. Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 3 Si richiama la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite secondo la quale: "La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) 4.L'epilogo decisorio rende superflua la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 5.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 15 marzo 2023 Il Consigli este,nsore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 6 marzo 2023 del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, avv. ALESSANDRO ORLANDO, per il ricorrente unitamente all'allegata documentazione costituita dai verbali di rimessione ed accettazione di querela, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza per la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Urbino a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di AT GA con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato, previa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante alla pena di giustizia con pena sospesa. (artt.624, 625 n.2 cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22618 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/03/2023 1.1. Il AT si impossessava della somma di euro 220,00 contenute in una macchinetta cambia monete all'interno dell'esercizio commerciale introducendovi 22 fac-simil di banconote da euro 10,00. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il ricorrente attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della denunzia querela quale condizione di procedibilità. In particolare, secondo il ricorrente, nella ipotesi in esame non sussisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen. non risultando contestata nella condotta descritta. Di conseguenza la fattispecie del furto semplice è procedibile a querela e la denuncia presentata dalla persona offesa non presenta le caratteristiche proprie della denunzia querela. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diversa qualificazione nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. Non è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza del reato di cui all'art.640 cod. pen. dal momento che manca l'assenza di qualsivoglia volontà di scambio della vittima. In primo luogo, la macchinetta cambia monete va considerata un vero e proprio sostituto del rivenditore commerciale;
inoltre sussistono gli artifizi e raggiri e la qualificazione del delitto come truffa rende il reato improcedibile per difetto di querela. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. La sentenza appare carente nella motivazione quanto alla sussistenza degli elementi probatori idonei a ritenere il ricorrente responsabile della condotta essendo provata unicamente la presenza del AT all'interno dell'esercizio commerciale. In data 6 marzo 2023 la difesa del ricorrente ha inviato telematicamente gli atti di remissione della querela e della relativa accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d. Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela. 2 Con particolare riferimento al reato di furto, l'art. 2 primo comma lett.1) del d.lgs n.150/2022 ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).». Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (Con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela. La richiamata innovazione, rendendo la fattispecie in esame perseguibile a querela, ha comportato che la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione, a decorrere dal 31 dicembre 2022, hanno determinato la sopravvenuta estinzione del reato. 2.La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n.21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), Mohamnnad Razzaq, Rv. 274734). Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". 3. La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato. Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 3 Si richiama la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite secondo la quale: "La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) 4.L'epilogo decisorio rende superflua la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 5.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 15 marzo 2023 Il Consigli este,nsore Il Presidente