Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME044 90 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONESEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni da sinistro stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R. G. N. 13569/98 Dott. VI SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 9696 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 1532 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 20/10/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL NO UL BA, elettivamente PRETE PASQUALE, giusta delega in atti;
два domiciliati in ROMA VIA R CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato PAPALIA UBALDO, difeso dall'avvocato DEL - ricorrenti CORTEST
contro
Richiesta copia stud dal SOLE 24 ODE ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante SAI per diriti 3000 122 MAR. 2001 pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 11 GA LL DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato $000 PE MARIA ANTONIETTA, che lo difende unitamente CANCELLERIA 2000 all'avvocato IMPERIALI GUIDO, giusta delega in atti;
1659 - controricorrente 00664092 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia studio dal Sig. PE AN NZ;
3000 per diritti 14 SET. 2001
- intimato -
IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 1929/97 della Corte d'Appello di il 15/07/97; NAPOLI, emessa il 9/7/97, depositata CANCELLERIA RG. 1664/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. VI SALLUZZO;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ва SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10-11.10.1988 UL e AB ST assumendo che in data 2.7.1988, in Napoli, la moto Cagiva tg. NA 301915, di proprietà del primo e condotta dal secondo, era stata investita dall'autovettura Y10 di proprietà di OL VI -assicurata per la r.c. presso la SAI Assicurazioni- al conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli OL e la SAI chiedendo che, affermata l'esclusiva responsabilità del predetto in ordine al sinistro, ne venisse pronunciata la condanna in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di L. 15.000.000 in 2 favore di UL ST e di L.
1.000.000 in quello di UL AB, oltre interessi dal fatto al saldo e spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponevano gravame gli UL al quale resisteva, nella contumacia sempre del OL, la S.A.I.
9- La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 1'impugnazione ed onerava gli 15.7.1997, rigettava appellanti delle ulteriori spese del grado. Per la cassazione di tale pronuncia propongono ricorso gli UL affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Resiste con controricorso la SAI Assicurazioni. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta in questa sede dal OL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i vari motivi di ricorso, caratterizzati da estrema genericità e in gran parte ripetitivi -ai limiti della inammissibilità- i ricorrenti formulano alcune censure all'impugnata decisione.
1. Così con il primo, che appare il più comprensibile, denunciano "erronea o falsa applicazione di norme di diritto" per avere, il Tribunale prima e la Corte dopo, proceduto alla liquidazione del danno -sia con riferimento all'inabilità temporanea totale che 3 alla parziale- facendo ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 4 L. 39/77 (prendendo quindi a base il triplo della pensione sociale) anziché al reddito, di gran lunga maggiore (di L. 14.000.000), derivante allo UL ST dalla sua attività di subagente delle Ass.ni Milano e di addetto alla compravendita di autoveicoli. Il motivo è infondato. Il ricorrente si limita ad affermare di avere documentato un reddito annuo di L. 14.000.000 ma nemmeno in questa sede ha minimamente indicato da quali elementi probatori (documentali ○ testimoniali) for siffatto reddito risultasse comprovato. Ed atteso quanto sopra assolutamente incensurabile appare la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di merito che ha ritenuto di dover condividere "in mancanza di una dichiarazione о di una certificazione di reddito ai fini fiscali" la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice con ricorso al criterio di cui all'art. 4 L. n. 39/1977. 2.3. Con il secondo e terzo mezzo, che meritano congiunto anche a ragione della comune esame indeterminatezza, deducono "erronea applicazione di non meglio specificate- norme di diritto" e "violazione del principio dispositivo" (per essere la decisione 4 pervenuta а conclusione difforme da quanto esposto, provato e dedotto dalle parti ricorrenti). Trattasi di censure delle quali, nonostante ogni tentativo intepretativo -che sicuramente non compete a questo Giudice di Legittimità non è dato cogliere il contenuto, e che appaiono quindi chiaramente inammissibili ed insuscettibili di accoglimento.
4. Con il quarto mezzo i ricorrenti, con vuota formula di stile, si limitano ad avanzare riserva di ulteriori motivi a seguito della costituzione dei controricorrenti, riserva chiaramente inammissibile perché effettuata in aperta violazione del disposto dell'art. 360 c.p.c. che impone la specificità dei motivi del ricorso. Il ricorso va pertanto rigettato ed i ricorrenti conseguentemente condannati, in solido, al vanno pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione 125.800 125.800 oltre gli onorari liquidati in Lire duemilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 5 il 20.10.2000. IL CONSIGL IL PRESIDENTE Fidu ciaХабай калсий IERE EST. J IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glamhottista Depositata in Cancelleria 28 MAR. 2001 Oggi, lì CASS IL CANCELLIERE Giovanni Gambattista R P U E S R O hoooo C 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Ragistrate LUG. 200 0 200 4 k 32875 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA Qire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria :- "PO) Il Responsabl ery Atti udiziari ☑ TACHICHINI) 6