CASS
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 27875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27875 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC ZI, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 27 febbraio 2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Vincenzo Cicino, difensore di fiducia di AC, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a ZI AC per il reato ex artt. 390 e 416.bis.1. cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AC si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 416.bis.1 cod. pen. Si osserva che, nel valutare l’aiuto fornito da AC a AC, il Tribunale ha trascurato che i due sono cugini e non ha motivato circa l’esistenza del dolo intenzionale necessario affinché ricorra l’aggravante contestata, né circa la funzionalizzazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 27875 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 03/07/2025 1 dell’attività ai fini della associazione e non soltanto a beneficio personale di AC. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa le esigenze cautelari, trascurando il tempo trascorso dai fatti (del novembre- dicembre 2020) senza che siano emerse condotte devianti, il trasferimento del ricorrente in altro territorio (Torino) e l’avvio di un diverso stile di vita con una attività imprenditoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, considerando anche «il limitato contesto territoriale di riferimento», ha desunto la consapevolezza di AC circa il ruolo svolto da AC nella cosca: dalla parentela con AC, dai commenti circa il titolo esecutivo di carcerazione nei confronti di AC, dalle cautele nelle comunicazioni effettuate con l’uso di un cripotofonino (rivelativo anche dell’inserimento nei circuiti fiduciari all’interno del gruppo), dall’attivismo nella direzione della cosca mantenuto da AC durante la latitanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi oltre quattro anni e che, sebbene per i reati indicati nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273). Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzato la rilevanza del ruolo svolto da AC nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità. Al contrario, nel ricorso è stato evidenziato che nel periodo di tempo non breve trascorso dai fatti non emersero condotte devianti e il ricorrente si è trasferito in 2 altro territorio (Torino) adottando un diverso stile di vita e svolgendo un’attività imprenditoriale. Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di AC alla luce del principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 3/07/2025
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Vincenzo Cicino, difensore di fiducia di AC, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a ZI AC per il reato ex artt. 390 e 416.bis.1. cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AC si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 416.bis.1 cod. pen. Si osserva che, nel valutare l’aiuto fornito da AC a AC, il Tribunale ha trascurato che i due sono cugini e non ha motivato circa l’esistenza del dolo intenzionale necessario affinché ricorra l’aggravante contestata, né circa la funzionalizzazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 27875 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 03/07/2025 1 dell’attività ai fini della associazione e non soltanto a beneficio personale di AC. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa le esigenze cautelari, trascurando il tempo trascorso dai fatti (del novembre- dicembre 2020) senza che siano emerse condotte devianti, il trasferimento del ricorrente in altro territorio (Torino) e l’avvio di un diverso stile di vita con una attività imprenditoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, considerando anche «il limitato contesto territoriale di riferimento», ha desunto la consapevolezza di AC circa il ruolo svolto da AC nella cosca: dalla parentela con AC, dai commenti circa il titolo esecutivo di carcerazione nei confronti di AC, dalle cautele nelle comunicazioni effettuate con l’uso di un cripotofonino (rivelativo anche dell’inserimento nei circuiti fiduciari all’interno del gruppo), dall’attivismo nella direzione della cosca mantenuto da AC durante la latitanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi oltre quattro anni e che, sebbene per i reati indicati nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273). Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzato la rilevanza del ruolo svolto da AC nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità. Al contrario, nel ricorso è stato evidenziato che nel periodo di tempo non breve trascorso dai fatti non emersero condotte devianti e il ricorrente si è trasferito in 2 altro territorio (Torino) adottando un diverso stile di vita e svolgendo un’attività imprenditoriale. Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di AC alla luce del principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 3/07/2025