Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2007, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1566
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 025532/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GN IG N. IL 06/12/1962;
avverso SENTENZA del 09/04/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA A. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9/4/2004 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del 18/2/2003 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato NO UI colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 e art. 77, lett. c e del delitto previsto dall'art.590 c.p., commi 1, 2, 3 e 5, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1,
n. 1 in pregiudizio di ES Gregorio, come rispettivamente specificati al capo a) ed a quello c), e, concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti del fatto commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della gravità delle lesioni, lo aveva condannato per i reato sub a) alla pena di giorni quindici di arresto ed a Euro 200,00 di multa per il delitto, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. Si trattava di un infortunio sul lavoro che era stato così ricostruito.
Il ES, dipendente della Saraceno Costruzioni srl, società appaltatrice di lavori di costruzione di un fabbricato commerciale e di cui il NO era amministratore unico, stava intonacando una trave situata ad un'altezza di metri 3,10 dal suolo. Egli lavorava in piedi su una impalcatura posta ad un'altezza di circa m. 1,50 dal suolo, costituita da tre cavalletti e da quattro tavole. La persona offesa aveva dichiarato che, a causa di un capogiro, era caduta dall'impalcatura, procurandosi lesioni personali. Si era accertato che il lavoratore svolgeva la sua attività ad un'altezza superiore ai m. 2 dal suolo e che il ponteggio, nel suo lato più corto, non era munito di tavole fermapiede e di parapetto anticaduta mentre tali dispositivi di sicurezza esistevano sui lati più lunghi dell'impalcatura. Proponeva ricorso per cassazione il difensore del NO deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, si censurava l'affermazione della corte territoriale secondo cui la caduta del lavoratore era stata conseguenza del malore dallo stesso dichiarato, non dovendosi l'espressione riferita dal teste EN" ho visto saltare" intendere come salto volontario del ES e potendo il precipitare a terra per malore essere confuso con un salto.
Si affermava che l'avere disatteso la dichiarazione del EN o meglio l'avere dato un'interpretazione diversa da ciò che il detto teste aveva riferito costituiva una forzatura. Si sosteneva, poi, che il giudice di appello aveva erroneamente applicato la normativa prescritta dal D.P.R. n. 164 del 1956. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo di gravame si insiste sulla circostanza che l'infortunato aveva effettuato un salto volontario dall'impalcato irregolare e, quindi, non era caduto da esso per un malore. Si tratta della reiterazione di una censura in fatto inammissibile in questa sede di legittimità, in quanto i giudici sono pervenuti al loro convincimento in ordine alla causa della caduta del lavoratore all'esito di una valutazione del contenuto della deposizione del EN, giustificando l'interpretazione data.
Inoltre, va osservato che, anche a volere ritenere che il lavoratore sia volontariamente saltato dall'impalcato irregolare, così procurandosi le lesioni, tale ricostruzione del fatto non farebbe venire meno la responsabilità del titolare della posizione di garanzia. Ed infatti, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme ma deve definirsi tale la condotta imprudente del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, e pertanto, al di fuori di ogni previdibilità per il datore di lavoro, ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili e, quindi, previdibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass. Sez. 4, Sent. 40164 del 3/6/2004 Ud, Giustiniani). Si tratta della riaffermazione dell'insegnamento di questa corte di legittimità secondo cui un comportamento anomalo del lavoratore, per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (Cass. Sez. 4, Sent. 12115 del 22/1071999, Grande).
Peraltro, l'inosservanza delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (Sez. 6, Sent. 11437 del 28/9/1977, RV 136814). Per l'appunto, nel caso di specie, la corte del merito, applicando i sopra esposti principi, ha osservato che non era stata collocata alcuna protezione nel lato corto del ponteggio per potere ricevere dall'aiutante la malta cementizia e ha, di conseguenza, concluso che non tutte le misure idonee erano state apprestate perché il lavoro fosse eseguito in condizioni di sicurezza. I giudici di secondo grado hanno anche correttamente rilevato che non bastava ad escludere la responsabilità del ricorrente la circostanza che il lavoratore per sua comodità non avesse adottato una qualche misura di prevenzione in quanto i soggetti tenuti a garantire la sicurezza del lavoro dovevano vigilare sul rispetto della normativa antinfortunistica e apprestare gli strumenti perché il lavoro potesse essere eseguito senza trascurare alcuna misura di protezione. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha prospettato che alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi la normativa prevista dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e non già quella prescritta dal D.P.R. n. 164 del 1956.
Si tratta di un censura che è stata formulata senza che siano state indicate le ragioni poste a suo fondamento, in modo da confutare i rilievi fatti sul punto dal giudice di primo grado ed integralmente condivisi da quello di appello.
Comunque, è il caso di rilevare la correttezza delle osservazioni del Tribunale. Ed invero, il D.Lgs. n. 494 del 1996 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - contiene norme dirette all'individuazione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità contravvenzionali del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, dei lavoratori autonomi, oltre che in materia di piani di sicurezza e di coordinamento, mentre all'allegato 2^ è contenuto un elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. (tra i quali rientra l'ipotesi di caduta del lavoratore da un'altezza superiore ai due metri) che impone la cd. Notifica preliminare del committente o del responsabile dei lavori che viene trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente. Tale allegato, quindi, definisce le attività lavorative per le quali è necessaria detta notifica preliminare, stabilendo, in caso di omissione, la sanzione prevista dall'art. 20, lett. b a carico del committente o del responsabile dei lavori. È evidente come la normativa di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996 non impedisca l'applicazione alla fattispecie di quella oggetto del D.P.R. n. 164 del 1956 che contiene norme in materia di sicurezza all'interno dei cantieri edili con operatività nel caso di specie dell'art. 16 il quale in maniera specifica stabilisce che nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a metri 2, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose con la conseguenza che l'inosservanza della detta norma comporta responsabilità penale del medesimo D.P.R. n. 164 del 1956, ex art. 77, lett. c). L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi a sostegno, come nella specie, impedendo il formarsi di un valido rapporto processuale, è ostativa alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, eventualmente verificatasi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del NO al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, avuto riguardo alla sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte Costituzionale, può essere determinata in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008