Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE REMA7363/ 01 Oggetto SEZIC E LAV RO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 6540/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere- Cron..17016 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 13/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
VA NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21895/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/12/98 R.G.N. 49670/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe 1132 -1- CELLERINO;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G, n. 6540/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 6 novembre 1990 il Pretore-giudice del lavoro di Roma accoglieva la domanda proposta da NO CA nei confronti del Ministero dell'Interno, condannando l'Amministrazione a corrispondergli l'assegno previsto dall'art. 13 della 1. n. 118/71, dal 1° febbraio '87, oltre accessori. Appellata la sentenza dalla difesa erariale sotto vari profili, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della precedente decisione, limitava la condan- na al periodo 1° febbraio 1987 al 1° febbraio 1989, data di compimento del 65° anno d'età, con decorrenza degli interessi dal 121° giorno dalla data dei presentazione della domanda amministrativa. Ricorre per cassazione l'Avvocatura Generale dello Stato deducendo un motivo di ricorso per cassazione. L'intimato non si é costituito. Motivi della decisione Il Ministero dell'Interno denunciando la "violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13 e 19 della l. n. 118/71, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.", contesta la decisione del Tribunale per aver affermato concisamente, esaminando lo specifico motivo d'impugnazione (4] viola- zione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 l. n. 118/1971; mancata verificazione dei requisiti economici, stante la prestazione in questione tale contestazione é fuori luogo"-n.d.est.: così la sentenza), che il diritto al- l'assegno d'invalidità sorge indipendentemente dalla sussistenza del re- quisito economico, posto, invece, che il ridetto requisito reddituale rap- presenta un elemento, della cui prova é onerato l'interessato, costitutivo del diritto, come tale deducibile, o rilevabile d'ufficio, in ogni stato e gra- do del processo. Pur essendo astrattamente condivisibile il ridetto motivo di ricorso, tutta- via l'assenza dell'intimato in questa fase e, come emerge dalla sentenza impugnata, nel precedente grado di merito, ha indotto la Corte ad esami- nare, d'ufficio, il corretto e regolare svolgimento del rapporto processuale nel corso del giudizio d'appello, rinvenendo, dall'esame della relata della notifica dell'atto d'appello della P.A., integrato dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, una nullità che, incidendo sul contraddittorio, si riverbera in quel procedimento e in questo, che da esso trae origine. Risulta, infatti, dalla relata che copia del ricorso, depositato il 2 agosto 1991, e del decreto presidenziale fu notificata al CA presso il domici- lio dell'avvocato Pansini (suo difensore nella fase pretorile per mandato a margine del ricorso introduttivo della lite), consegnandola al "portiere Poggini Sante capace e convivente che ne cura la consegna in sua assenza precaria", che sottoscrisse la copia restituita alla parte istante. Orbene costituisce jus receptum, dal quale non v'é motivo per discostarsi quello secondo cui la successione preferenziale delle persone alle quali, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., può essere consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare, é tassativa. Ne consegue che é nulla la notificazione a mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione della ri- cerca e del mancato rinvenimento delle persone indicate nella predetta norma, senza che dall'inequivoca risultanza della stessa relata e del suo esclusivo riferimento alla sola assenza del destinatario dell'atto possa di- versamente dedursi. (v. cass, 7 febbraio 95, n.1387; 11 maggio 98, n.4739). L'uso della formula "capace e convivente", apposta dall'Ufficiale giudi- ziario con timbro improprio, perché riferita al portire, ma riguardante, in- vece, più propriamente i soggetti individuati dal secondo comma dell'art. 139, cit., rende pertanto evidente, la nullità, non sanata da costituzione, della notificazione dell'atto d'appello, il cui vizio, però, non si comunica all'impugnazione (perfezionatasi autonomamente con il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice d'appello). Tale nullità imponeva al Tribunale che avesse rilevato il vizio, di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ., dandogli un ter- mine perentorio per provvedere a (ri)notificare il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione della nuova udienza di discussione. A questo proposito é noto, infatti, che le Sezioni unite della Corte, risol- vendo un annoso contrasto di giurisprudenza sugli effetti della nullità della notificazione nel regime proprio dei procedimenti di lavoro in sede d'ap- pello (v. sentenza n. 6841 del 29 luglio '96), hanno affermato il principio di diritto secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, aisi perfeziona, ai sensi dell'art. 435, cod.proc.civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dal- l'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fis- sazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazio- ne di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente peren- torio - per provvedere a notificare il ricorso - decreto". Nel caso esaminato dalle Sezioni unite, che dette luogo alla composizione del contrasto, l'errore commesso dalla sentenza impugnata era stato quello di decidere nel merito la controversia - pure in presenza di una irregolarità della notificazione dell'atto di vocatio in jus, non sanata dalla costituzione dell'appellato - senza procedere alla rinnovazione della notificazione del- avuta l'atto e, al riguardo, le Sezioni unite avevano cura di precisare, in motiva- zione, che "... il rilievo del vizio della pronuncia in sede di legittimità (come nel caso che ci occupa) comporta la cassazione della decisione im- pugnata con rinvio ad altro giudice di appello, cui spetterà di attivare il contraddittorio sul merito dell'impugnazione, provvedendo alla rinnova- zione omessa dal giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, in appli- cazione dell'enunciato principio di diritto". A tanto intende, ovviamente, adeguarsi questo Collegio cassando la sen- tenza impugnata per difetto di contraddittorio derivante da nullità della notificazione riverberantesi, ex art. 156, cod.proc.civ., sugli atti successivi e conseguenti e, quindi, sulla sentenza, rimettendo la causa, anche per la regolamentazione delle spese processuali di questa fase, alla Corte d'ap- pello di Roma per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata. Cassa e rinvia an- cheper le spese alla Corte d'appello di Roma. I 0 3 A 1 D Così deciso in Roma il 13 maggio 2001 3 S , S . 5 T O A . L T R Il Consigliere , L N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - Il Presidente D S D 8 - I I A 1 N T S ( G S N E O O IL CANCELLIERE E S P A G I M D Depositato in Cancelleria A I G E E A , 6 O L 30 MAG. 2001 O D T T R E I T A T R S CASoggi, L E I I M N L E G D E R E IL CANCELLIERE E S P D O R E U S 1805 E O N T