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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
i (.12 lette/3errtne le conclusioni del PG ./L-1 SENTENZA sul ricorso proposto da: LO OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO () udito II difensore e_43_ latte& Penale Sent. Sez. 2 Num. 11132 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nell'interesse di LO CO nei confronti del giudice dottor Fabrizio OS, presidente del collegio avanti al quale si stava celebrando il procedimento n. 2232/2021 RGAPP avente ad oggetto il reato di cui all'articolo 416 bis cod pen (cosca mafiosa dei OR) per avere il ricusato presieduto il collegio in cui era stata dichiarata l'esistenza della cosca OR (procedimento n. 381/2018 RGAPP) sulla scorta di elementi di prova in parte coincidenti con quelli oggetto del procedimento n. 2232/2021. 2. Il dottor OS all'udienza del 6 maggio 2022 veniva sollecitato dalle difese ad astenersi. L'll maggio dichiarava di astenersi dalla trattazione del procedimento in oggetto per aver già conosciuto gli atti nel processo "ragno", ma tale dichiarazione non veniva accolta dal presidente della Corte d'appello che evidenziava come nel caso di specie difettasse il requisito dell'identità oggettiva e soggettiva fra i fatti scrutinati nei due diversi procedimenti. 3. Veniva pertanto presentata istanza di ricusazione respinta dalla Corte d'appello di Catanzaro con il provvedimento in esame. 4. Ricorre per Cassazione LO CO avverso il provvedimento della Corte d'appello deducendo i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo nullità del provvedimento adottato per violazione dell'articolo 41 cod. proc. pen. perché la Corte d'appello ha omesso di fissare l'udienza camerale ai sensi dell'articolo 127 cod. pen. decidendo de plano;
4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in punto di mancata allegazione dei verbali d'udienza. Sostiene che nessuna norma impone la allegazione del verbale d'udienza per dimostrare la tempestività della proposizione della ricusazione che peraltro poteva essere desunta dalla data di deposito della stessa (27/05/2022), coincidente con la data di celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello dove peraltro la stessa celebrazione del processo era stata sospesa e rinviata ad altra data, proprio per la pendenza della ricusazione. Evidenzia inoltre la sussistenza del motivo di ricusazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Corretta appare la decisione impugnata laddove ha fondato il giudizio di inammissibilità sulla mancata allegazione, alla dichiarazione di ricusazione, dei verbali delle udienze, persino del verbale dell'udienza del 27 maggio 2022, in cui sarebbe stata raccolta, per la proposizione dell'istanza di ricusazione, la procura speciale del LO e la formalizzazione dell'istanza stessa. La dichiarazione di ricusazione, come affermato in più occasioni da questa Corte ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052); sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare non solo l'esistenza della causa di ricusazione ma anche di quelli attestanti i presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale 2. Ciò detto va in primo luogo verificata la tempestività della dichiarazione di ricusazione, in relazione al fatto che le parti ricusanti l'hanno formalizzata dopo avere invitato il Presidente OS ad astenersi e solo dopo il provvedimento di non accoglimento della astensione da parte del Presidente del Tribunale. Risulta dagli atti che all'udienza del 6 maggio 2022 il dottor OS sollecitato dalle difese aveva dichiarato di astenersi dalla trattazione del procedimento in argomento ma siffatta dichiarazione non veniva accolta dal Presidente della Corte d'appello che con decreto n. 41/2022 del 24 maggio 2022 la respingeva. Il 27 maggio il LO proponeva dichiarazione di ricusazione avanti la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro che la dichiarava inammissibile perché all'istanza non era stato allegato il verbale dell'udienza celebrata in data 6 maggio 2022 in cui la difesa aveva rivolto al presidente del collegio l'invito a formalizzare dichiarazione di astensione, né quello dell'udienza successiva del 27 maggio 2022 in cui sarebbe stata raccolta, la dichiarazione di ricusazione con esplicita riserva di formalizzarla nel termine di 3 giorni, ossia nel rispetto dei termini stabiliti dall'art, 38 co 2 Cod. Proc. Pen. 2 3. Se è vero in via generale che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato al rigetto della dichiarazione di astensione, deve però rilevarsi che nel caso in esame il giudice era stato invitato ad astenersi dalla difesa del LO e che il dott. OS, accogliendo tale invito, aveva formulato dichiarazione di astensione. In detta situazione l'iniziativa del giudice che recepisca la sollecitazione della parte determina in capo a questa una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità del giudizio: imporre alla parte di affiancare un'autonoma dichiarazione di ricusazione alla dichiarazione di astensione, fondata sulle stesse ragioni, comporterebbe non solo un appesantimento procedurale ma anche l'adozione di una incongrua iniziativa "antagonista" rispetto a un giudicante che si è invece mostrato sensibile alle ragioni prospettate dalla parte circa la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen. Può quindi affermarsi , come riconosciuto da Sez. U. Della Gatta del 2014 che i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata. 4. Ciò premesso deve però rilevarsi che l'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. prevede che se la causa di ricusazione sia divenuta nota nel corso della udienza (come appunto è il caso di specie) la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta in ogni caso «prima del termine della udienza». Le Sez. U. Della Gatta cit. hanno affermato che non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione nella cancelleria competente è solo onere della stessa di formulare in udienza la dichiarazione di ricusazione, con riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38 comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. 5. Ciò premesso deve rilevarsi che dai contenuti dell'ordinanza impugnata e del ricorso risulta la seguente sequenza procedimentale: 1) in data 24 maggio 2022, con decreto n. 41 del 2022, il Presidente della Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di astensione del dott. OS;
2) 3 / , ,1_,. ...---''' nella successiva udienza del 27 maggio 2022, la difesa non ha avanzato, nel corso di essa, alcuna istanza di ricusazione, che veniva depositata lo stesso giorno, ma fuori udienza;
3) la proposizione dell'istanza fuori udienza non includeva i verbali delle udienze del 6, del 27 maggio 2022 e la procura speciale . A fronte di tali dati del tutto legittima è stata la procedura de plano adottata dalla Corte catanzarese. L'istanza di ricusazione è stata depositata fuori udienza lo stesso giorno dell'udienza (il 27 maggio). È quindi evidente, come indicato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, che la causa di ricusazione sopravvenuta (vale a dire: il rigetto della richiesta di astensione del dott. OS da parte del Presidente della Corte d'appello, con il decreto citato) fosse già necessariamente nota alla difesa al momento della celebrazione dell'udienza stessa. Ciò comportava l'onere, per la difesa, di avanzare dichiarazione di ricusazione "prima del termine dell'udienza", ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.p., per poi poter usufruire del termine previsto dalla legge, per gli esatti adempimenti formali, previsto nella disposizione da ultimo citata. In altri termini, a fronte di una causa di ricusazione nota già all'udienza del 27 maggio 2022, la difesa del LO non ha adempiuto all'onere di dedurre a verbale, nel corso della medesima udienza e prima della sua conclusione, la causa di ricusazione stessa: il che ha evidentemente precluso la fruibilità del termine di cui al capoverso di cui all'art. 38 c.p.p. Diviene quindi inutile la dimostrazione della catena di eventi successivi alla conclusione dell'udienza medesima ai fini di dimostrare la tempestività del deposito dell'istanza di ricusazione ex art. 38, comma 2, c.p.p. 6. Quanto alla possibilità che la Corte territoriale potesse assumere d'ufficio le informazioni o la documentazione necessaria essa deve essere esclusa perché l'esercizio di tale prerogativa presuppone che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione dei verbali di udienza e della documentazione richiesta (Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, Tomasello, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, Cirino Pomicino, Rv. 241485). 7. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione. 4 8. Inammissibile è anche il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 7.12.2022
i (.12 lette/3errtne le conclusioni del PG ./L-1 SENTENZA sul ricorso proposto da: LO OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO () udito II difensore e_43_ latte& Penale Sent. Sez. 2 Num. 11132 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nell'interesse di LO CO nei confronti del giudice dottor Fabrizio OS, presidente del collegio avanti al quale si stava celebrando il procedimento n. 2232/2021 RGAPP avente ad oggetto il reato di cui all'articolo 416 bis cod pen (cosca mafiosa dei OR) per avere il ricusato presieduto il collegio in cui era stata dichiarata l'esistenza della cosca OR (procedimento n. 381/2018 RGAPP) sulla scorta di elementi di prova in parte coincidenti con quelli oggetto del procedimento n. 2232/2021. 2. Il dottor OS all'udienza del 6 maggio 2022 veniva sollecitato dalle difese ad astenersi. L'll maggio dichiarava di astenersi dalla trattazione del procedimento in oggetto per aver già conosciuto gli atti nel processo "ragno", ma tale dichiarazione non veniva accolta dal presidente della Corte d'appello che evidenziava come nel caso di specie difettasse il requisito dell'identità oggettiva e soggettiva fra i fatti scrutinati nei due diversi procedimenti. 3. Veniva pertanto presentata istanza di ricusazione respinta dalla Corte d'appello di Catanzaro con il provvedimento in esame. 4. Ricorre per Cassazione LO CO avverso il provvedimento della Corte d'appello deducendo i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo nullità del provvedimento adottato per violazione dell'articolo 41 cod. proc. pen. perché la Corte d'appello ha omesso di fissare l'udienza camerale ai sensi dell'articolo 127 cod. pen. decidendo de plano;
4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in punto di mancata allegazione dei verbali d'udienza. Sostiene che nessuna norma impone la allegazione del verbale d'udienza per dimostrare la tempestività della proposizione della ricusazione che peraltro poteva essere desunta dalla data di deposito della stessa (27/05/2022), coincidente con la data di celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello dove peraltro la stessa celebrazione del processo era stata sospesa e rinviata ad altra data, proprio per la pendenza della ricusazione. Evidenzia inoltre la sussistenza del motivo di ricusazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Corretta appare la decisione impugnata laddove ha fondato il giudizio di inammissibilità sulla mancata allegazione, alla dichiarazione di ricusazione, dei verbali delle udienze, persino del verbale dell'udienza del 27 maggio 2022, in cui sarebbe stata raccolta, per la proposizione dell'istanza di ricusazione, la procura speciale del LO e la formalizzazione dell'istanza stessa. La dichiarazione di ricusazione, come affermato in più occasioni da questa Corte ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052); sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare non solo l'esistenza della causa di ricusazione ma anche di quelli attestanti i presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale 2. Ciò detto va in primo luogo verificata la tempestività della dichiarazione di ricusazione, in relazione al fatto che le parti ricusanti l'hanno formalizzata dopo avere invitato il Presidente OS ad astenersi e solo dopo il provvedimento di non accoglimento della astensione da parte del Presidente del Tribunale. Risulta dagli atti che all'udienza del 6 maggio 2022 il dottor OS sollecitato dalle difese aveva dichiarato di astenersi dalla trattazione del procedimento in argomento ma siffatta dichiarazione non veniva accolta dal Presidente della Corte d'appello che con decreto n. 41/2022 del 24 maggio 2022 la respingeva. Il 27 maggio il LO proponeva dichiarazione di ricusazione avanti la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro che la dichiarava inammissibile perché all'istanza non era stato allegato il verbale dell'udienza celebrata in data 6 maggio 2022 in cui la difesa aveva rivolto al presidente del collegio l'invito a formalizzare dichiarazione di astensione, né quello dell'udienza successiva del 27 maggio 2022 in cui sarebbe stata raccolta, la dichiarazione di ricusazione con esplicita riserva di formalizzarla nel termine di 3 giorni, ossia nel rispetto dei termini stabiliti dall'art, 38 co 2 Cod. Proc. Pen. 2 3. Se è vero in via generale che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato al rigetto della dichiarazione di astensione, deve però rilevarsi che nel caso in esame il giudice era stato invitato ad astenersi dalla difesa del LO e che il dott. OS, accogliendo tale invito, aveva formulato dichiarazione di astensione. In detta situazione l'iniziativa del giudice che recepisca la sollecitazione della parte determina in capo a questa una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità del giudizio: imporre alla parte di affiancare un'autonoma dichiarazione di ricusazione alla dichiarazione di astensione, fondata sulle stesse ragioni, comporterebbe non solo un appesantimento procedurale ma anche l'adozione di una incongrua iniziativa "antagonista" rispetto a un giudicante che si è invece mostrato sensibile alle ragioni prospettate dalla parte circa la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen. Può quindi affermarsi , come riconosciuto da Sez. U. Della Gatta del 2014 che i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata. 4. Ciò premesso deve però rilevarsi che l'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. prevede che se la causa di ricusazione sia divenuta nota nel corso della udienza (come appunto è il caso di specie) la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta in ogni caso «prima del termine della udienza». Le Sez. U. Della Gatta cit. hanno affermato che non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione nella cancelleria competente è solo onere della stessa di formulare in udienza la dichiarazione di ricusazione, con riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38 comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. 5. Ciò premesso deve rilevarsi che dai contenuti dell'ordinanza impugnata e del ricorso risulta la seguente sequenza procedimentale: 1) in data 24 maggio 2022, con decreto n. 41 del 2022, il Presidente della Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di astensione del dott. OS;
2) 3 / , ,1_,. ...---''' nella successiva udienza del 27 maggio 2022, la difesa non ha avanzato, nel corso di essa, alcuna istanza di ricusazione, che veniva depositata lo stesso giorno, ma fuori udienza;
3) la proposizione dell'istanza fuori udienza non includeva i verbali delle udienze del 6, del 27 maggio 2022 e la procura speciale . A fronte di tali dati del tutto legittima è stata la procedura de plano adottata dalla Corte catanzarese. L'istanza di ricusazione è stata depositata fuori udienza lo stesso giorno dell'udienza (il 27 maggio). È quindi evidente, come indicato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, che la causa di ricusazione sopravvenuta (vale a dire: il rigetto della richiesta di astensione del dott. OS da parte del Presidente della Corte d'appello, con il decreto citato) fosse già necessariamente nota alla difesa al momento della celebrazione dell'udienza stessa. Ciò comportava l'onere, per la difesa, di avanzare dichiarazione di ricusazione "prima del termine dell'udienza", ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.p., per poi poter usufruire del termine previsto dalla legge, per gli esatti adempimenti formali, previsto nella disposizione da ultimo citata. In altri termini, a fronte di una causa di ricusazione nota già all'udienza del 27 maggio 2022, la difesa del LO non ha adempiuto all'onere di dedurre a verbale, nel corso della medesima udienza e prima della sua conclusione, la causa di ricusazione stessa: il che ha evidentemente precluso la fruibilità del termine di cui al capoverso di cui all'art. 38 c.p.p. Diviene quindi inutile la dimostrazione della catena di eventi successivi alla conclusione dell'udienza medesima ai fini di dimostrare la tempestività del deposito dell'istanza di ricusazione ex art. 38, comma 2, c.p.p. 6. Quanto alla possibilità che la Corte territoriale potesse assumere d'ufficio le informazioni o la documentazione necessaria essa deve essere esclusa perché l'esercizio di tale prerogativa presuppone che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione dei verbali di udienza e della documentazione richiesta (Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, Tomasello, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, Cirino Pomicino, Rv. 241485). 7. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione. 4 8. Inammissibile è anche il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 7.12.2022