Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2788 del 2025, proposto da
LE AR, RA RD, IL PI, rappresentate e difese dagli avvocati Daniela Cesana, Angelo Marco Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza della sentenza n. 166/2024 emessa in data 27 giugno 2024 dal Tribunale di Como.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 18.4.2026, con la quale le parti ricorrenti dichiarano l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa LV BI e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
I) Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a titolo di carta docente in favore della prof. AR, per il corrispondente importo complessivo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per l’annualità 2018/2019, della prof. RD il corrispondente importo complessivo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per la prof. PI il corrispondente importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Nonostante la notifica, effettuata in data 22.07.2024, l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e in data 23.07.2025 le ricorrenti hanno notificato e depositato il ricorso in ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con atto di stile.
Nel febbraio 2026 le ricorrenti hanno ricevuto l’accredito dell’importo per carta docente.
Con memoria depositata in data 18.4.2026 hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 28.04.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalle ricorrenti e dichiara la cessazione della materia del contendere.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LI, Presidente
LV BI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LV BI | EF LI |
IL SEGRETARIO