Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15981 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' IN5981/03 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA COR E SU REM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G. N. 10309/02 n.32580 - Rel. Consigliere Cro Dott. Natale CAPITANIO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 30/06/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NE AS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCHE 23, presso lo studio dell'avvocato DANELA FAGGIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CIANFLONE, giusta delega in atti proc. notarile notaio Granmitti, cw Gioiosa Fonicas 22/3/2002
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avverso la sentenza n. 157/01 del Tribunale di REGGIO 2003 CALABRIA, depositata il 01/09/01 - R. G. N. 553/99; 4124 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/06/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SE PA
contro
Ministero Interno SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 dicembre 1994 PA SE conveniva in giudizio davanti al Pretore di Locri il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di accompagnamento in quanto affetto da patologie varie che ne menomavano la capacità di muoversi autonomamente e di attendere alle proprie necessità quotidiane. Disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 11 dicembre 1998 il Pretore adito riconosceva al SE la totale inabilità e il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 1994. Disposta nuova consulenza tecnica, il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza in data i 3 luglio 2001 / 1 settembre 2001, in parziale accoglimento dell'appello interposto dal Ministero dell'Interno, determinava la decorrenza del confermato diritto all'indennità di accompagnamento alla data del 1 gennaio 1996, osservando che il consulente tecnico nominato in appello aveva evidenziato che il SE era affetto da atrofia ottica in entrambi gli occhi e che il residuo visus, pari a 1/ 30 non migliorabile per entrambi gli occhi, lo impossibilitava a compiere gli atti quotidiani della vita neurovegetativa e di relazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dal 25 dicembre, epoca a cui si riferiva la conforme certificazione rilasciata dall0Ospedale di Locri e in difetto di ulteriori documentazioni attestanti una diversa decorrenza anteriore. PA SE ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria con il sostegno di unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente si duole della contraddittoria e insufficiente motivazione dell'elaborato peritale redatto dall'ausiliare nominato in sede di appello ( e condiviso dal giudice del gravame), avendo il c.t.u. nominato in appello fondato le proprie conclusioni di diversa decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, posteriore rispetto a quella indicata dal c.t.u. nominato dal Pretore, in base a un solo certificato oculistico rilasciato dall'Ospedale di Locri in data 22 dicembre 1995. Secondo il ricorrente erano, invece, state omesse la altre certificazioni mediche, che avevano evidenziato la perita del visus in entrambi gli occhi da oltre 15 anni con ricoveri effettuati presso la divisione oculistica di reggio Calabria e dell'Ospedale Riguarda di milano, i cui sanitari avevano diagnosticato neurite ottica retrobulbare e malattia di laafir. Il ricorso è infondato. Le doglianze dedotte, infatti, lungi dal prospettare una erroneità diagnostica delle conclusioni del c.t.u., il cui parere era stato condiviso dal giudice di appello, e, quindi, lungi dal denunziare per tal verso ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. un vizio di motivazione della sentenza impugnata, si concretizzano, invece, in una richiesta di riesame dell'elaborato peritale, condiviso dal giudice di merito con motivazione adeguata e immune da vizi logici sulla base della affermazione che la certezza sulla natura e sulla decorrenza della infermità oculare ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento era derivata, in difetto di altri elementi documentali (prospettanti mere ipotesi per quanto plausibili ), soltanto dalla certificazione medica rilasciata dall'Ospedale di Locri. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituito il Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 2 Nulla per le spese del presente giudizio. Il Consigliere estensore Matale Cagite n IL CANCELLIERE каскио Depositato in Cancelleria oggi, 24.QII. IL-CANCELLIEREGrave fearktle 3 Il Presidente 2003