Sentenza 17 novembre 1997
Massime • 1
Il disposto dell'art. 62 del cod. proc. pen. vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo tenore letterale (uso dell'avverbio "comunque") e il collegamento sistematico con altre norme preclusive dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato ( quali in particolare quelle di cui agli artt. 350, comma 7, 513, comma 1 e 2 e 63 pcv. cod. proc. pen.), ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e per ragioni ad esso connesse, carattere assoluto e generale e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso l'utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di P.G. sulle dichiarazioni del denunciante, dal momento che chi le riceveva si era già perfettamente reso conto della loro inattendibilità e della idoneità ad integrare gli estremi della simulazione di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1997, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 17.11.1997
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " TI Garribba " N. 1616
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 25641/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IM CO, n. 20.01.1967
avverso la sentenza emessa il giorno 15.04.1997 dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 15.04.1997 la Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto confermava la sentenza del Pretore di Taranto del 15.04.1996 con cui IM CO era stato ritenuto responsabile del reato di simulazione di reato (inerente a una falsa denuncia di rapina ad un distributore di benzina) in concorso con UL UN e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Ricorre il IM, deducendo in primo luogo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 63 co. 2, 350 co. 7 e 606 co. 3 cpp in quanto la Corte del merito avrebbe utilizzato, attraverso la deposizione dei verbalizzanti, le dichiarazioni che il UL aveva reso come "spontanee" dichiarazioni e, quindi, in veste di imputato, in assenza di difensore, come sarebbe fatto palese dall'apertura di un secondo verbale, dedotta dalla difesa e facilmente acclarabile dalla Corte del merito.
In secondo luogo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cpp. in relazione all'art. 367 cp., per avere la Corte d'appello omesso qualunque motivazione in ordine alla mancanza di valenza accusatoria della denunzia resa dal UL, posto che il verbalizzante si era accorto subito della inverosimiglianza delle dichiarazioni del denunciante, la cui ritrattazione era, quindi, avvenuta prima che si potesse iniziare un procedimento penale.
DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso (il cui eventuale accoglimento porterebbe alla diretta esclusione degli estremi oggettivi del reato) è sicuramente infondato, posto che nella specie, come risulta dalla pacifica ricostruzione dei fatti di causa, non sono ravvisabili i necessari presupposti della inverosimiglianza grossolana ed evidente della denuncia e/o della spontaneità della intervenuta ritrattazione.
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, va osservato che viene in rilievo il disposto dell'art. 62 cpp., che vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo tenore letterale (uso dell'avverbio "comunque") e il collegamento sistematico con altre norme preclusive dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato (quali in particolare quelle di cui agli artt. 350, comma 7, 513, commi 1 e 2, e 63 cpv. cpp.), ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e per ragioni ad esso connesse (Cass. sent. 10367 del 29-9-1994, ud. 18-7-1994), carattere assoluto e generale e non fa, quindi, distinzione fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, fra dichiarazioni dell'imputato o indagato interessato e dichiarazioni di imputato o indagato in reato connesso (Cass. sent. 9432 del 31-8-1994, ud. 20-6-1994), fra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale (e ciò in consonanza con la citata regola del cpv. art. 63, valida erga omnes, come puntualizzato da Cass. SS.UU. sent. 1282 del 13.12.1996, ud. 09.10.1996). Nella specie il disposto de quo è stato sicuramente violato. Dalle sentenze di merito emerge infatti con chiarezza che il maresciallo TR fu sentito come testimone sulle dichiarazioni che il UL gli rese, accusando sè e il IM, "dopo" che il sottufficiale si era accorto della inattendibilità della sua denuncia e del conseguente probabile ricorrere della ipotesi simulatoria. In quella situazione il sottufficiale avrebbe dovuto sospendere l'esame del UL, e delle dichiarazioni comunque rese successivamente dallo stesso non si sarebbe potuto fare oggetto di testimonianza nel procedimento a carico del coimputato IM. L'impugnata sentenza, fondata su una prova inutilizzabile, deve pertanto essere annullata, e il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo giudizio, alla stregua degli ulteriori (acquisiti ed eventualmente acquisendi) elementi probatori.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998