Sentenza 13 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
0430/01 Aula "B" REPUBBLICA I TAL I ANA LA CORT E SUPREMA DI CAS SAZIONE OGGETTO: Lavoro SEZIONE LAVORO R.G.n.18776/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 9260 De Musis - Presidente Dott. Rosario Consigliere Rel. Rep. Prestipino Giovanni - Viscipo. CC. 01.02.2001 Putaturo Donati "F MA RE "" ON πT π AE FO "1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da presso la Di RO AN, elett.te dom.to in Roma, Cassazione, della Corte Suprema dicancelleria Candiano per rappresentato e difeso dall'Avv. RO procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO-SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Bruxelles n. 61/63, presso 10 studio dei Prof. Avv. Roberto Pessi e Giovanni Gentile, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del controricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata Topia legala PESSIal Sig. 39 per diritti L. 11.04 ARD 2001- IL CANCELLIERE Controricorrente - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 1813 del 30.6.1999 (R.G.n. 916/97). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell'1.2.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del processo con le conseguenze di legge. Letto il ricorso proposto da AN Di RO avverso la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di Bari il 30 giugno 1999; M. Letto il controricorso depositato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato dal Di RO, peraltro sottoscritto soltanto dalla parte e non (anche) dal difensore;
Visto l'atto di accettazione della rinuncia depositato dalla società resistente, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e dai difensori;
Rilevato che la mancata sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte del difensore, nonostante l'adesione della società resistente, impedisce la dichiarazione di 2 estinzione del processo, ma "documenta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente", con la conseguenza che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 25 novembre 1997 n. 11821); Ritenuta l'esistenza di giusti motivi per farsi luogo alla integrale compensazione delle spese;
P. Q. M.
Dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001 Il Presidente Dall Ropario be Ujumisfwnis TERE Deposi Sa celleria 24 MAR. 2007. A 0 S 3 1 S 3 ELLIERE I . A 5 D T T , R , . O A A A N ' L T L L S L 3 O O E 7 - P D I 5 I M N - I S C 1 N O 1 A E D S A E E I D G T A E G , N O E E O S T L R E T T I S I A R I L G D L E R E O D 3