CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RT ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2021 della RT APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7602 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16.11.2021 la TE d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Napoli in data 12.6.2014, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto LA TE IO colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro duemila di multa con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e confisca del denaro. Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito si evince che l'odierno prevenuto in data 22 gennaio 2014 veniva individuato dai Carabinieri di Casoria mentre si trovava poggiato ad un muro in una zona di locali frequentati da ragazzi ed alla vista degli operanti, mentre cercava di defilarsi, aveva lanciato per terra alcuni oggetti rivelatisi n. 4 bustine contenenti hashish. Nella successiva perquisizione presso la sua abitazione lo stesso risultava in possesso di un coltello a serramanico con lama sporca di hashish e della somma di Euro 330,00 in contanti. Dalle analisi effettuate risultava che dallo stupefacente sequestrato (compreso quello rinvenuto nell'abitazione) potevano ricavarsi n. 27 dosi singole. 2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Con detta censura contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito atteso che, in mancanza di prova dell'attività di cessione, la detenzione dello stupefacente poteva essere ad uso personale. Rileva inoltre che è maturata la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le tre "richieste" in cui si sostanzia il ricorso non possono trovare ingresso in sede di legittimità e le censure articolate nel corpo dell'atto si traducono in una generica e diffusa critica della ricostruzione del fatto operata dai giudici in entrambi i gradi di giudizio mediante la confutazione dei singoli elementi da cui 2 Il Consigli ensore Il Pres gli stessi avrebbe tratto la prova del reato contestato, ovvero la detenzione a fini di spaccio, cui viene contrapposta una lettura alternativa dei fatti in favore della tesi della mera detenzione dello stupefacente ad uso personale. Giova a riguardo rimarcare che nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, Rv. 280601). Manifestamente infondata é altresì la censura con cui si assume l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata atteso che occorre tenere conto della contestata recidiva reiterata e specifica che incide sia "sul calcolo del tempo necessario a prescrivere....quale circostanza aggravante ad effetto speciale", come statuito dall'art. 157 comma 2 c.p., sia "sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi", ai sensi dell'art. 161 , comma 2, cod.pen. Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7602 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16.11.2021 la TE d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Napoli in data 12.6.2014, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto LA TE IO colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro duemila di multa con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e confisca del denaro. Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito si evince che l'odierno prevenuto in data 22 gennaio 2014 veniva individuato dai Carabinieri di Casoria mentre si trovava poggiato ad un muro in una zona di locali frequentati da ragazzi ed alla vista degli operanti, mentre cercava di defilarsi, aveva lanciato per terra alcuni oggetti rivelatisi n. 4 bustine contenenti hashish. Nella successiva perquisizione presso la sua abitazione lo stesso risultava in possesso di un coltello a serramanico con lama sporca di hashish e della somma di Euro 330,00 in contanti. Dalle analisi effettuate risultava che dallo stupefacente sequestrato (compreso quello rinvenuto nell'abitazione) potevano ricavarsi n. 27 dosi singole. 2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Con detta censura contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito atteso che, in mancanza di prova dell'attività di cessione, la detenzione dello stupefacente poteva essere ad uso personale. Rileva inoltre che è maturata la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le tre "richieste" in cui si sostanzia il ricorso non possono trovare ingresso in sede di legittimità e le censure articolate nel corpo dell'atto si traducono in una generica e diffusa critica della ricostruzione del fatto operata dai giudici in entrambi i gradi di giudizio mediante la confutazione dei singoli elementi da cui 2 Il Consigli ensore Il Pres gli stessi avrebbe tratto la prova del reato contestato, ovvero la detenzione a fini di spaccio, cui viene contrapposta una lettura alternativa dei fatti in favore della tesi della mera detenzione dello stupefacente ad uso personale. Giova a riguardo rimarcare che nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, Rv. 280601). Manifestamente infondata é altresì la censura con cui si assume l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata atteso che occorre tenere conto della contestata recidiva reiterata e specifica che incide sia "sul calcolo del tempo necessario a prescrivere....quale circostanza aggravante ad effetto speciale", come statuito dall'art. 157 comma 2 c.p., sia "sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi", ai sensi dell'art. 161 , comma 2, cod.pen. Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 novembre 2022