Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1990, n. 381
Articolo 2
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2 gennaio 1991
Art. 1. 1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all' art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343 ;
e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 ;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e all' art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 , percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 ;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;
l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato".
Entrata in vigore il 2 gennaio 1991
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