Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della "res", poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2017, n. 33957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33957 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
33957 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14.06.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N1577 NT PRESTIPINO Presidente Consigliere Domenico GALLO Margherita TADDEI REGISTRO GENERALE Consigliere N. 16156/2017 Consigliere Anna Maria DE SANTIS Giuseppe COSCIONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO OR, nato il [...] avverso l'ordinanza n.1093/2017 in data 27/02/2017 del Tribunale del Riesame di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
S.amm RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 febbraio 2017 il Tribunale di Napoli-Sezione 1. per il Riesame, sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di ON OR avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così decideva: "annulla l'impugnata ordinanza avuto riguardo all'imputazione di cui al capo H); previa riqualificazione delle contestazioni di cui ai capi E) e G) nel delitto di cui all'art. 648 c.p., sostituisce la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari..."; con i capi e) ed f) si contestava una rapina con sequestro di persona in danno di IN FR, autotrasportatore, in cui il ruolo di ON era consistito nel fornire il deposito per occultare la merce (la rapina era poi fallita perché il conducente del veicolo rapinato aveva perso il contatto con i complici e non era stato in grado di raggiungere il deposito, dovendo quindi abbandonare il mezzo); con i capi g) ed h) si contestava il concorso nella rapina e sequestro di persona commessa in danno di RB GA e ON era stato individuato quale soggetto in grado di fornire un locale per lo stoccaggio del materiale rubato trasportato sull'autoarticolato guidato da RB.
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di ON OR;
premetteva che con ordinanza del 5 ottobre 2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato per i reati di cui ai capi e), f) g) ed h) della rubrica;
a seguito di annullamento dell'atto impugnato e di ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata;
con ordinanza dell'11 luglio 2016, il Tribunale del Riesame aveva annullato il titolo custodiale con riferimento al capo f) e confermato nel resto, previa riqualificazione della condotta contestata al capo e) nel delitto di furto aggravato;
a seguito di ricorso del difensore dell'indagato, la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 dicembre 2016, ritenendo fondate le censure difensive sul vizio di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica delle condotte attribuite al ricorrente, annullava con rinvio il provvedimento impugnato;
in sede di rinvio, il Tribunale aveva osservato che ON era intervenuto soltanto in una fase successiva alla consumazione dei reati, riconducendo i fatti contestati nel reato di cui all'art. 648 cod.pen.; ciò premesso, il difensore eccepisce come il Collegio non avesse fornito alcuna idonea motivazione sulla effettiva sussistenza degli elementi dai quali potesse desumersi lo specifico fine di profitto tipico della ricettazione 1.2 Con riferimento al reato di cui al capo e) il giudice a quo, pur dando atto che la res provento del reato presupposto non fosse stata consegnata a ON, 2 S.MM aveva ritenuto comunque consumato il reato di ricettazione, evidenziando l'acquisto della cosa illecita come se, nella fattispecie concreta, ON fosse stato parte di una compravendita, di cui non vi era traccia in atti e trascurando come non vi fosse mai stato detto "acquisto" da parte di ON. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Preliminarmente, deve essere rilevato come non possa essere accolta la richiesta di rinvio del processo per adesione alla astensione dalle udienze presentata dal difensore, sia perché tardivamente proposta, sia perché l'astensione dalle udienze non è consentita quando il processo riguardi misure cautelari;
come precisato, tra le altre, dalla sentenza di questa sezione, n. 50339 del 3/12/2015 Cc. (dep. 22/12/2015) Rv. 265527, "Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, ciò in quanto l'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, escludendo la possibilità di astenersi nelle udienze "afferenti misure cautelari", si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quelle personali. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame proposto avverso un provvedimento di sequestro)." Passando al merito del ricorso, questa Corte Suprema ha, in più occasioni (Sez. 2, sentenza n. 47171 del 6 dicembre 2005, CED Cass. n. 232931; Sez. 6, sentenza n. 3407 del 21 febbraio 1994, CED Cass. n. 198264), chiarito che, nell'ipotesi di occultamento di merce costituente provento di reato, la distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento si fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale:- nel favoreggiamento opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, al solo fine di prestargli aiuto per contribuire ad assicurargliene il prodotto od il profitto, senza trarre per sè o per terzi alcuna utilità; - nella ricettazione opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sè o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. Pertanto, una volta configurata correttamente la condotta di ON quale ricettazione in quanto il suo intervento è stato successivo alla commissione dei reati, il Tribunale ha ricavato la sussistenza del fine di profitto nelle considerazioni esposte a pag.11 dell'ordinanza impugnata ("...è chiaro che il ON non agisce nell'esclusivo interesse degli autori degli atti predatori, tanto è vero che allorquando il camion viene abbandonato a Casoria, IA NT è costretto a mentire (cfr.ad es.progr. 424 del 16.12.2014) al ON per Shum giustificarsi del mancato raggiungimento del deposito, circostanza altrimenti non spiegabile se il prevenuto avesse operato senza trarre alcun profitto dalla gestione delle logistica idonea a preservare il carico rubato"); è stato quindi dimostrato un personale interesse di ON a ricevere la merce, circostanza dalla quale si ricava in capo allo stesso il fine di profitto, che integra quindi l'elemento psicologico del reato di ricettazione.
2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare che "Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputato)" (Sez. 2, Sentenza n. 40382 del 12/06/2015 Ud. (dep. 08/10/2015) Rv.264559); pertanto, una volta raggiunto l'accordo tra AN NT e ON OR per il ricovero del mezzo rubato (pag. 9 ordinanza impugnata), si era già verificato l'acquisto della "cosa"rubata, ed era quindi irrilevante la materiale consegna della stessa.
3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigettata l'istanza di rinvio del difensore del ricorrente, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2017 Il Presidente Il consigliere estensore Giuseppe Coscioni NT Prestipino minare Gum DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 LUG. 2017 IL DICASS CANCELLIERE MADI Claudia Pianett O I N Z A S