Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2001, n. 9503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9503 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
, O 4 L 7 L 3 950 3 / O E B 0 M E REBUBBLICA ITAL 1 E E 9 9 N C 1 O - A I 1 NOME L'POR Z P A E R 1 D T 2 S E I LA SUPREMA DI CASSAZIONE 1 G C Oggetto I E 9 R 3 SOMMINISTRAZIONE ACQUA D E A U POTABILE PAGAMENTO I D SEZIONI UNITE CIVILI 6 G CANONE E 4 T . E T N N E T .ri Magistrati: agli Ill.mi Sigg d S R T om E A 6 - Primo Presidente R.G.N. 4678/00 Dott. Andrea VELA Cron. 21832 AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Francesco Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore- Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Ud. 06/04/01 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO © Consigliere- Dott. Roberto PREDEN Consigliere- Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consiglieremáy ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dell'avvocato VINCENZO PICARDI 4, presso 10 studio SERGIO GAITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2001 contro 164 BA UI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1 BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMPONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO NAPOLI S.P.A.; intimato - avversO la sentenza n. 74/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'avvocato Ignazio MAIORANA, per delega dell'avvocato Augusto ZAMPONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso sulla questione di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla sezione semplice per l'esame degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1998 la parte, indicata in epigrafe come resistente in questa fase, ha citato dinanzi al 2 3 Giudice di pace di Pignataro Maggiore il Comune di Spa- ranise e la S.p.a. Serit Servizio di riscossione dei tributi Concessione della provincia di Caserta Com- missario governativo Banco di Napoli sostenendo di non dovere la somma di lire 212.010, nei suoi confronti pretesa con iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, quale canone per utenza di acqua potabile inerente al 1992. Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa è stata riassunta dopo la ri- cusazione su istanza del Comune del Giudice di pace di Pignataro Maggiore, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la "inesistenza del diritto al pagamento" di detta somma, fra l'altro osservando: -che la controversia riguardava il corri- spettivo di un contratto di somministrazione, e quindi un rapporto obbligatorio non incluso fra quelli deman- dati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del tribunale;
-che non occorreva sospendere il processo, per effetto di ulteriore istanza di ricusazione, in ra- gione della tardività ed irritualità di essa, né per effetto della produzione all'udienza di discussione di copia di ricorso per regolamento preventivo di giuri- sdizione, alla luce della manifesta infondatezza della 3 4 deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tribu- tarie;
-che non era opportuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio municipale;
-che i dubbi sulla regolarità della costi- tuzione del Comune nella fase di riassunzione del pro- cesso, avanzati per la mancanza di una nuova procura al difensore, erano da superarsi per motivi di equità; -che il credito allegato dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale, ai sensi in carenza di validi atti inter-dell'art. 2948 c.C., ruttivi del relativo termine, e comunque non era assi- stito da sufficienti prove. Avverso questa sentenza il Comune di Spa- ranise ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattordici motivi, cui resiste con controricorso la parte privata. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni uni- te, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per la decisione sulla sola questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il Comune deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sot- 4 5 to il profilo che la contesa, riguardando entrate pa- trimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie;
con dedu- zioni inserite anche nel contesto degli altri motivi, prospetta pure la carenza assoluta di giurisdizione, ovvero la giurisdizione del giudice amministrativo, per l'attinenza della domanda attrice a provvedimenti gene- rali di formazione delle tariffe di un servizio pubbli- co. All'esame della questione sulla giurisdizione non è di ostacolo la circostanza che il Comune abbia in precedenza notificato alla controparte istanza di rego- lamento preventivo, producendone copia al Giudice di pace al fine di ottenere la sospensione di cui all'art. 367 c.p.c., perché non risulta e non è stato comunque dedotto che l'atto sia stato poi depositato presso que- sta Corte ed abbia dato corso al procedimento ex art. 41 c.p.c.. Il tema del dibattito, contrariamente a quanto af- fermato dal Comune, non investe la validità di provve- dimenti generali in materia tariffaria. La domanda stata proposta, con ri- ferimento a rapporto di erogazione e distribuzione ad uso privato di acqua potabile, per conseguire un accer- tamento negativo del credito addotto dal Comune, e, 6 dunque, a prescindere dall'imputabilità della somma ri- chiesta a titolo di corrispettivo del bene erogato ov- vero a ripartizione pro quota dei costi per la predi- sposizione e gestione del servizio, non coinvolge le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio medesimo (scelte sin- dacabili dal giudice amministrativo in sede di giuri- sdizione di legittimità; v. Cass. S. u. 30 ottobre 1998 n. 10904), ma riguarda le posizioni di diritto sogget- tivo che sono state costituite con il perfezionamento del rapporto di utenza e che sono regolate dalla disci- plina normativa e negoziale di esso. Le tesi del ricorrente in punto di giurisdizione sono infondate ed al fine della loro reiezione è suffi- ciente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte - emessa in occasione di altre controversie relative ad identica questione, emesse nei confronti dello stesso Comune di Sparanise, per il cui superamento o diversi quest'ultimo non ha addotto argomenti nuovi da quelli in precedenza esaminati e disattesi secondo - cui "il credito dell'ente territoriale per l'eroga- zione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, configura entrata patrimoniale del- l'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri 6 7 delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la e la sottoscrizio- richiesta della somministrazione ne del relativo contratto;
pertanto, esula dalla giurisdizionale delle commissioni tributa- competenza affidata alla cognizione del giudice or- rie, e resta dinario, in base ai comuni criteri di collegamento, che sorga in via di indipendentemente dal fatto impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., sez. un., 24 luglio 2000 n. 520/SU). Va, pertanto, rigettato il ricorso sulla questione di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli altri motivi di ricorso e le connesse
contro
- deduzioni inerenti alla loro ammissibilità vanno rimes- se all'esame della Sezione prima civile (art. 142 disp. att. c.p.c.), la quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione e sull'istanza di risarcimento del danno per responsabilità processuale;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso sulla questione della giuri- 7 8 sdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordina- rio, e rimette gli atti alla Sezione prima civile per l'esame delle altre censure e per le pronunce connesse all'esito finale del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di con- siglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassa- zione, il 6 aprile 2001. la Il Presidente est. Il Presidente ndrea M A Cancelleria 2001 in DI CANCELLERIA 1 Collaboratore di Cancellerie ositato LUG. ie е D a nie Dep a, li 12 LLABORATORE v Rom e ш О 'O CO 11 D о O 4 L 7 L 3 ) O . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I - I Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D G L E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I R ( E A 8