Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7860
CASS
Sentenza 11 giugno 2001

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Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, quando la legge regolatrice del contratto non sia stata scelta dalle parti a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto, che si presume essere quello in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale o l'amministrazione centrale; nei contratti di distribuzione commerciale, la prestazione caratteristica va identificata (per il suo carattere specifico) nella fornitura della merce, da cui dipende la successiva attività di distribuzione (sulla base di tale principio, la S.C. ha ritenuto assoggettato alla legge italiana il contratto, concluso mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con cui una impresa italiana aveva garantito ad una ditta austriaca il diritto di rappresentanza esclusiva della propria produzione, obbligandosi a rispettare l'esclusiva, fornire gli articoli con istruzioni in lingua tedesca e produrli in conformità alle norme nazionali e internazionali e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia relativa ai sensi dell'art. 4 cod. proc. civ. previgente, applicabile "ratione temporis").

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  • 1Forum litis, compravendita internazionale, individuazione, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7860
Data del deposito : 11 giugno 2001

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