Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di misura di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, lo sgravio contributivo previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989, convertito in legge n. 181 del 1989, non spetta in relazione a quei lavoratori che non si trovavano in regime di integrazione salariale prima di transitare, per effetto di trasferimento totale o parziale dell'azienda, alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale, tanto dovendosi desumere sia da un'interpretazione letterale dell'art. 3 D.L. citato, sia dalla "ratio legis", intesa, nel passaggio dalla siderurgia pubblica alle imprese cessionarie, ad agevolare non queste ultime in via generalizzata, ma soltanto in relazione all'acquisizione di lavoratori in esubero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.F.C. ACCIAIERIE E FERRIERE VOCENTINE BELTRAME S.P.A. in persona dell'Amm. Del. Dott. Antonio Beltrame, rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Enrico Perego, del Foro di Milano, e Bartolomeo Carlo Romeo;
elett.te domiciliato in Roma, via Leone Dehon, n. 50, presso l'avv. Francesco Romeo giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
INAIL
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Savezio Muccio e Pasquale Rossi, con i quali elett.te domicilia in Roma, via 4 novembre, n. 144, presso la Sede legale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n. 00083/1998 del 07.05/04.06.1998, R.G. n. 00273/97, notificata il 06 febbraio 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti prof. Enrico Perego per la A.F.V. - Acciaierie e Ferriere Vicentine Beltrame s.p.a., e Saverio Muccio per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
A seguito di ricorso della Sidermarghera s.p.a., poi incorporata per atto di fusione dalla A.F.V. Acciaierie e Ferriere Vicentine Beltrame s.p.a. (in appresso A.F.V.), società siderurgica già controllata interamente dall'I.R.I., e successivamente privatizzata, il Pretore del lavoro di Venezia, pronunciando in contraddittorio con l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sentenza del 21 luglio 1997 n. 310/97, rigettava la domanda diretta alla restituzione dei contributi indebitamente versati per complessive lire di circa un miliardo e centosessanta milioni, in parte, a titolo di premi pagati dall'01 luglio 1989 al 30 giugno 1992 per lavoratori che non erano stati posti in Cassa Integrazione Guadagni antecedentemente alla privatizzazione, e, in parte, a titolo di premi pagati per i dipendenti provenienti dalla stessa Cassa, ma rientrati in servizio successivamente all'epoca della privatizzazione, e per i quali il triennio di sgravi contributivi doveva essere calcolato dall'effettiva ripresa del servizio. Aveva dedotto la ricorrente Sidermarghera che, con effetto dal 1^ luglio 1989, aveva acquistato la Deltavaldarno s.p.a., subentrando per legge nei rapporti con i dipendenti dell'azienda privatizzata;
che, come da nota del 1^ luglio 1989 all'Inail, aveva preso in carico 588 lavoratori della società acquistata e aveva chiesto di essere ammessa ai benefici contributivi di cui all'art. 3, punto 2, della legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione del d.l. 1^ aprile 1989, n. 120; che, nonostante le prescritte comunicazioni di legge, la richiesta di riduzione del monte retribuzione del 1989 per i lavoratori che era stati interessati dalla Cassa integrazione guadagni e il rinnovo dell'ammissione ai benefici contributivi di cui all'art. 3, punto 2, sopra citato, l'Inail aveva introitato i contributi senza gli sgravi per un triennio da calcolarsi con decorrenza dall'effettivo servizio e per tutti i dipendenti passati dal settore pubblico a quello privato.
Il Tribunale di Venezia rigettava l'appello della A.F.V.; spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale: i benefici dello sgravio in questione dovevano considerarsi incentivazioni per la rioccupazione dei lavoratori eccedentari dell'impresa siderurgica in altri settori, tenuto conto che i datori di lavoro che li assumevano non coincideva con quelli di cui all'art. 1 della legge, e che quindi detti lavoratori (vedi art. 1 d.l. n. 120 del 1989) erano quelli cui si applicavano i benefici in caso di passaggio dall'azienda pubblica alla cessionaria, e quindi successivamente ad esso, già così solo escludendosi la diretta concessione dello sgravio a quest'ultima; la integrazione alla pregressa normativa in materia, intervenuta con l'art. 1 del citato d.l., chiariva che il beneficio in questione riguardava anche i dipendenti delle ex imprese siderurgiche a partecipazione statale passati alle dipendenze delle imprese acquirenti, senza escludere l'ulteriore requisito del diritto al trattamento di cassa integrazione;
nulla lasciava intendere che la nuova disciplina, oltre a rivelare l'intento di agevolare dal punto di vista contributivo le imprese cessionarie, aveva anche inteso scindere il beneficio in questione dal costo sociale della cassa integrazione;
il proposito di incentivare la rioccupazione dei lavoratori della siderurgia pubblica costituiva piuttosto uno strumento che non lo scopo dell'intervento, quest'ultimo caratterizzato dalla necessità di ottemperare alle decisioni della CEE circa la necessità del ridimensionamento del settore, essendo i detti lavoratori eccedenti i veri soggetti destinatari delle agevolazioni e non invece le imprese cessionarie della siderurgia pubblica;
conseguentemente, la decorrenza della durata del beneficio doveva intendersi quella della assunzione dei lavoratori (data del trasferimento di azienda) e non anche quella della effettiva ripresa del servizio.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la A.F.V. con due motivi di censura.
Resiste con controricorso l'Inail.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, e la A.F.V. anche note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la A.F.V. denunzia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 3, secondo comma, d.l. n. 120 del 1989, convertito nella legge n. 181 del 1989: già ai sensi dell'originario d.l. n. 5 del 1989 i lavoratori delle imprese siderurgiche pubbliche, in cassa integrazione, trasferiti ad acquirente privato, e quindi diverso da quello a partecipazione statale, godevano della retribuzione ridotta per un triennio;
la integrazione di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 120 del 1989, non poteva non avere il significato della estensione dei medesimi benefici, oltre che ai dipendenti delle imprese siderurgiche in liquidazione (elenco allegato al decreto), a tutti i dipendenti delle imprese siderurgiche che dopo l'entrata in vigore della medesima disposizione fossero passati alle dipendenze di altro datore di lavoro per trasferimento totale o parziale di azienda;
poiché l'onere sociale evitato con l'alienazione ai privati altro non sarebbe stato che la cassa integrazione straordinaria il legislatore ha ritenuto di equipararli tutti ai cassintegrati delle altre aziende pubbliche destinate, per la migliore efficienza, a confluire nell'Ilva.
Va osservato, preliminarmente, che nella presente controversia le parti hanno entrambe presupposto il diritto alle agevolazioni in questione anche con riferimento all'onere contributivo relativo ai premi da versarsi all'Inail, avendo l'Istituto già riconosciuto tale diritto con riferimento ai dipendenti in cassa integrazione guadagni, e non anche, come era stato richiesto, a quelli che nel periodo precedente alla privatizzazione non si trovavano in regime di integrazione salariale;
e dunque, i limiti oggettivi della controversia in esame, peraltro sulle tracce del precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 05 maggio 2000, n. 0 5628), si sostanziano, come da richiesta, nella mera estensione dei benefici;
e, limitatamente a tale punto, il motivo di censura è infondato e va rigettato.
Le disposizioni che vengono in rilievo ai fini della richiesta estensione dello sgravio contributivo sono gli artt. 1 e 3 del d.l. 1^ aprile 1989, n. 120, quest'ultimo convertito, senza modificazioni riguardanti la materia del contendere, in legge 15 maggio 1989, n. 181. Con tali disposizioni si definisce (art. 1) l'ambito dei lavoratori interessati all'intervento ed a tal fine si stabilisce che rientrano in esso, con riferimento alla promozione del reimpiego del personale, i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale (quelle di cui all'elenco allegato al decreto medesimo), i dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione e i dipendenti delle imprese suddette i quali siano transitati alle dipendenze di altro datore di lavoro per effetto di trasferimento totale o parziale dell'azienda. Si procede poi alla individuazione dei soggetti con diritto al conseguimento dello sgravio (art. 3) in quei lavoratori di cui all'art. 1 (e cioè i dipendenti appena opra indicati) assunti, a tempo indeterminato e da soggetti non inclusi nell'elenco allegato, che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale e, come tali, diretti ad uno speciale collocamento.
Orbene, tanto premesso, la tesi dell'Inail nel presente giudizio, secondo cui le agevolazioni non sarebbero dovute per i dipendenti non fruenti della cassa integrazione guadagni prima del passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro, trova decisivo riscontro sia nella lettera della legge sia nella stessa ratio del beneficio.
Il secondo comma dell'art. 3 citato, allorché si esprime nel senso dei "predetti lavoratori", non può nell'uso del termine "predetti" non far riferimento che a quelli del primo comma e cioè ai "lavoratori di cui all'art. 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale". E tanto è sufficiente, tenuto conto che il tenore lessicale o letterale della disposizione del testo legislativo va valutato - ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale - in via non solo preliminare e principale, ma anche esaustiva in applicazione del principio in claris non fit interpretatio;
principio applicabile al caso di specie perché ne sussistono i termini. Nè, per lo stesso motivo, deve ricercarsi la ratio del diverso modo di esprimersi del legislatore nell'ultimo decreto legge, poi convertito nella legge n. 181 del 1989, atteso che essa comunque, anche nella sua più articolata e complessa prospettazione, non sarebbe comunque idonea ad alterare il citato tenore letterale.
Ma, come si è già accennato, tale interpretazione non contrasta affatto con lo scopo del legislatore, ed anzi ne costituisce un tassello strumentale non irrilevante. Pacifico, invero, che il fenomeno sociale preso in considerazione dal legislatore, e sul quale esiste anche concordanza tra sentenza e ricorso, è il passaggio, non agevole e alquanto rivoluzionario, dei dipendenti dalla siderurgia pubblica alle imprese cessionarie, deve pure desumersene che le norme in questione sono conseguentemente dirette in via immediata ai lavoratori eccedenti e non alle aziende in quanto tali. Ed allora, poiché nella scelta dell'intervento finanziatore dello Stato, a quanto pare essenziale per la realizzazione dello scopo sopra indicato, non è sufficiente, o è quanto meno limitativo, soffermarsi, come sembra percorrersi da parte oggi ricorrente, sulla via forse anche più efficace, o almeno immediatamente più efficace, della generalizzazione propugnata, si deve in ogni caso tener conto del momento, forse anche più prosaico, ma comunque assolutamente discrezionale, delle disponibilità finanziarie da informarsi allo scopo. E dunque, tale elemento non può neanche richiamarsi come momento latu sensu interpretativo di una normativa da tutti ritenuta di non agevole interpretazione. E che, d'altra parte, il legislatore non avesse inteso abbandonarsi ad una generalizzazione dei benefici nei termini assunti dall'azienda oggi ricorrente, un qualche valore in contrario lo si deve pur riconoscere alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 68, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, questa volta senza mezzi termini, ha escluso che il beneficio contributivo previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 potesse applicarsi anche ai premi Inail.
Con il secondo motivo di ricorso la A.F.V. denunzia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c., per ulteriore violazione dell'art. 3, secondo comma, d.l. n. 120 del 1989, convertito nella legge n. 181 del 1989: il triennio dei benefici calcolato dall'Inail dalla data della privatizzazione non considerava che l'onere contributivo, già sospeso per la cassa integrazione, sorgeva, ridotto, solo al momento della ripresa dell'attività con il richiamo dei lavoratori dalla cassa, sicché da tale data, e non da altra anteriore, decorreva il citato triennio di agevolazione. Il motivo è evidentemente assorbito, essendo stato escluso in radice il diritto alla ulteriore agevolazione richiesta. Sussistono giusti motivi, attesa la non del tutto agevole interpretazione della disciplina applicabile nella fattispecie, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2002