Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1410
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Sentenza 4 febbraio 2002

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In tema di misura di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, lo sgravio contributivo previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989, convertito in legge n. 181 del 1989, non spetta in relazione a quei lavoratori che non si trovavano in regime di integrazione salariale prima di transitare, per effetto di trasferimento totale o parziale dell'azienda, alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale, tanto dovendosi desumere sia da un'interpretazione letterale dell'art. 3 D.L. citato, sia dalla "ratio legis", intesa, nel passaggio dalla siderurgia pubblica alle imprese cessionarie, ad agevolare non queste ultime in via generalizzata, ma soltanto in relazione all'acquisizione di lavoratori in esubero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1410
    Data del deposito : 4 febbraio 2002

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